# REGOLAMENTO (CE) N. 479/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2006

relativo all’autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo dei composti di oligoelementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali [^1] , in particolare gli articoli 3 e 9 D,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^2] , e in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 autorizza l’uso di taluni additivi per l’alimentazione animale.

**(2)** L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 elenca le misure transitorie per le domande di autorizzazione degli additivi alimentari presentate ai sensi della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(3)** Le domande di autorizzazione degli additivi di cui all’allegato del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali su quelle domande, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Quelle domande continuano perciò a essere trattate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** Il richiedente chiede l’autorizzazione per le forme chelate di ferro, manganese, rame e zinco con glicina sintetica. Le forme chelate possono risolvere alcuni problemi d’assorbimento che si verificano con altre forme. Un prodotto simile è autorizzato con gli amminoacidi derivati dalla proteina di soia. Ma, in questo caso, gli oligoelementi sono chelati con la glicina sintetica, il che richiede un’autorizzazione specifica.

**(6)** Il richiedente ha presentato una documentazione a sostegno dell’uso di forme chelate di ferro, manganese, rame e zinco con la glicina sintetica nei foraggi.

**(7)** La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») di valutare i dati a sostegno della domanda di autorizzazione. A seguito di questa richiesta, il 29 novembre 2005, l’Autorità ha emesso un parere sull’uso nei foraggi di forme chelate di ferro, manganese, rame e zinco con la glicina sintetica.

**(8)** Secondo il parere dell’Autorità le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte. L’uso di forme chelate di ferro, manganese, rame e zinco con la glicina sintetica può perciò essere autorizzato.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Si autorizza l’uso senza un limite di tempo dei preparati appartenenti al gruppo «composti di oligoelementi», specificati nell’allegato, come additivi nell’alimentazione animale e alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

| N. CE | Elemento | Additivo | Formula e descrizione chimiche | Contenuto massimo dell’elemento in mg kg -1 dell’alimento completo | Altre disposizioni | Scadenza del periodo di autorizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 | Rame — Cu | Chelato rameico di idrato di glicina | Cu (x) 1-3 . nH 2 O<br>(x = anione di glicina sintetica) | —: suinetti fino a 12 settimane: 170 (totale) | —: per gli ovini: se il tenore di rame nei foraggi supera 10 mg kg -1 : «il tenore di rame in questo foraggio può causare l’avvelenamento di talune specie di ovini» | Senza limiti temporali |
| E5 | Manganese — Mn | Chelato di manganese di idrato di glicina | Mn (x) 1-3 . nH 2 O<br>(x = anione di glicina sintetica) | Pesci: 100 (totale)<br>Altre specie: 150 (totale) |  | Senza limiti temporali |
| E6 | Zinco — Zn | Chelato di zinco di idrato di glicina | Zn (x) 1-3 . nH 2 O<br>(x = anione di glicina sintetica) | Animali domestici: 250 (totale)<br>Pesci: 200 (totale)<br>Succedanei del latte: 200 (totale)<br>Altre specie: 150 (totale) |  | Senza limiti temporali |

| N. (o n. CE) | Elemento | Additivo | Formula e descrizione chimiche | Contenuto massimo dell’elemento in mg kg -1 dell’alimento completo | Altre disposizioni | Scadenza del periodo di autorizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Ferro — Fe | Chelato ferroso di idrato di glicina | Fe(x) 1-3 . nH 2 O<br>(x = anione di glicina sintetica) | —: suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno |  | Senza limiti temporali |

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().