# REGOLAMENTO (CE) N. 489/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda le varietà di canapa da fibra che possono beneficiare di pagamenti diretti

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [^1] , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [^2] , stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l’altro, le condizioni per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa.

**(2)** In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test per determinare i tassi di tetraidrocannabinolo rilevati nelle varietà di canapa seminate nel 2005. Di tali risultati occorre tenere conto nel redigere l’elenco delle varietà di canapa da fibra che possono beneficiare di pagamenti diretti nelle successive campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà autorizzate provvisoriamente per la campagna 2006/2007. Per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo, è opportuno sottoporre alcune di tali varietà alla procedura B descritta nell’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 796/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2006/2007.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 ( [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) ).

[^2] [GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_141_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 ( [GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_046_R_TOC) ).

«ALLEGATO II VARIETÀ DI CANAPA DA FIBRA CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI a) **Varietà di canapa da fibra** Beniko Carmagnola CS Delta-Llosa Delta 405 Dioica 88 Epsilon 68 Fedora 17 Felina 32 Felina 34 — Félina 34 Ferimon — Férimon Fibranova Fibrimon 24 Futura 75 Juso 14 Red Petiole Santhica 23 Santhica 27 Tiborszállási Uso-31 b) **Varietà di canapa da fibra ammesse per la campagna 2006/2007** Białobrzeskie Chamaeleon [^1] Cannakomp Fasamo Fibriko TC Finola [^1] Kompolti hibrid TC Kompolti Lipko Silesia [^2] UNIKO-B

[^1] Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, si applica la procedura B dell’allegato I.

[^2] Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione ( [GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_097_R_TOC) ).»

[^1]: Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, si applica la procedura B dell’allegato I.
[^2]: Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione ().»