# REGOLAMENTO (CE) N. 511/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1531/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

**(1)** Nell’agosto 2002, con il regolamento (CE) n. 1531/2002 [^2] , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori («prodotto in esame») originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).

**(2)** Parallelamente la Commissione, con decisione 2002/683/CE [^3] , ha accettato un impegno congiunto («l’impegno») offerto congiuntamente da Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd («le società») e dalla Camera di commercio cinese per l’import/export di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»).

**(3)** Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, fabbricato dalle società, e del tipo oggetto dell’impegno («prodotto oggetto dell’impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

B. MANCATO RISPETTO DELL’IMPEGNO

**(4)** L’impegno offerto dalle società le obbliga, tra l’altro, ad esportare il prodotto oggetto dell’impegno al primo acquirente indipendente della Comunità almeno al prezzo minimo all’importazione e a rispettare taluni massimali quantitativi stabiliti nell’impegno. Tale prezzo e tali massimali eliminano il pregiudizio causato dal dumping.

**(5)** Ai fini del rispetto dell’impegno, la CCCME e le società hanno inoltre accettato di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione e di permettere verifiche in loco presso i loro impianti per accertare l’esattezza e la veridicità dei dati presentati nelle summenzionate relazioni trimestrali.

**(6)** Come osservato nel considerando 239 del regolamento (CE) n. 1531/2002, l’impegno stabilisce specificamente che la violazione da parte di una qualsiasi delle società interessate o della CCCME sarà considerata come una violazione dell’impegno compiuta da tutti i firmatari. La mancata cooperazione con la Commissione europea nel monitoraggio dell’impegno viene considerata una violazione dell’impegno stesso.

**(7)** A questo proposito, la Commissione ha chiesto che vengano effettuate verifiche in loco presso la sede della CCCME e delle due società con il maggiore volume dichiarato di vendite del prodotto in esame, vale a dire Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd and Konka Group Co., Ltd. La Commissione ha inviato a CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd e Konka Group Co., Ltd lettere precedenti alla verifica in loco, in cui venivano indicate le date della verifica stessa. La CCCME e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd hanno confermato l’accettazione della verifica richiesta dalla Commissione. Konka Group Co., Ltd, invece, ha rifiutato la verifica, violando così l’impegno.

**(8)** La decisione 2006/258/CE della Commissione [^4] specifica in dettaglio la natura della violazione riscontrata.

**(9)** In considerazione della violazione, con la decisione 2006/258/CE, è stata revocata l’accettazione dell’impegno offerto congiuntamente dalle società e dalla CCCME. È necessario quindi istituire immediatamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame esportato verso la Comunità dalle società in questione.

**(10)** Conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, l’aliquota del dazio antidumping è stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno. Poiché l’inchiesta in questione si è conclusa con l’accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con il regolamento (CE) n. 1531/2002, è opportuno fissare l’aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il 44,6 % del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2002

**(11)** Alla luce di quanto precede, è necessario apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 1531/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1531/2002 è modificato come segue:

1) l’articolo 3, l’allegato I e l’allegato II sono abrogati;

2) gli articoli 4 e 5 diventano gli articoli 3 e 4.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* H. GORBACH

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_231_R_TOC) .

[^3] [GU L 231 del 29.8.2002, pag. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_231_R_TOC) .

[^4] Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale.