# REGOLAMENTO (CE) N. 565/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2006

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti [^1] , in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.

**(2)** Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

**(3)** Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

**(4)** Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell’allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell’allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006. *Per la Commissione* Stavros DIMAS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_084_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| N. | N. Einecs | N. CAS | Denominazione della sostanza | Relatore | Prove ed informazioni richieste | Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 214-604-9 | 1163-19-5 | Etere di bis(pentabromofenile) [^1] | UK/F | Studio di neurotossicità dello sviluppo nei ratti o nei topi | 24 mesi |
| Programma adeguato di biomonitoraggio umano, riguardante il latte materno e il sangue, e necessità di un’analisi della tendenza in un determinato periodo | Relazioni annuali su un arco di 10 anni |  |  |  |  |  |
| Programma di monitoraggio ambientale, riguardante uccelli, fanghi di depurazione, sedimenti e aria, per stabilire la tendenza temporale della sostanza e dei suoi prodotti di degradazione più tossici e bioaccumulabili nell’arco di un decennio | Relazioni annuali su un arco di 10 anni |  |  |  |  |  |
| 2 | 237-158-7 | 13674-84-5 | Fosfato di tris(2-cloro-1-metiletile) [^2] | UK/IRL | Dati sulle emissioni e sulle modalità di utilizzo in alcune fasi del ciclo vitale | 3 mesi |
| 3 | 237-159-2 | 13674-87-8 | Fosfato di tris(2-cloro-1-(clorometil)-etile) [^2] | UK/IRL | Dati sulle emissioni e sulle modalità di utilizzo in alcune fasi del ciclo vitale | 3 mesi |
| Prova di tossicità su *Chironomide* in acqua-sedimento con sedimento arricchito (OCSE 218) | 6 mesi |  |  |  |  |  |
| Prova di tossicità su *Lumbriculus* in acqua-sedimento con sedimento arricchito | 6 mesi |  |  |  |  |  |
| Prova di tossicità su *Hyallella* in acqua-sedimento con sedimento arricchito | 6 mesi |  |  |  |  |  |
| 4 | 253-760-2 | 38051-10-4 | Bis(bis(2-cloroetil)fosfato) di 2,2-bis(clorometil)trimetilene [^2] | UK/IRL | Dati sulle emissioni e sulle modalità di utilizzo in alcune fasi del ciclo vitale | 3 mesi |
| 5 | 231-111-4<br>232-104-9<br>222-068-2<br>231-743-0<br>236-068-5 | 7440-02-0<br>7786-81-4<br>3333-67-3<br>7718-54-9<br>13138-45-9 | Nichel [^3]<br>Solfato di nichel [^3]<br>Carbonato di nichel [^2]<br>Dicloruro di nichel [^2]<br>Dinitrato di nichel [^2] | DK | Informazioni sull’ecotossicità e la biodisponibilità del nichel mediante studi di laboratorio | 3 mesi |
| Informazioni sull’ecotossicità, il destino e la biodisponibilità mediante ricerche sul campo | 6 mesi |  |  |  |  |  |
| Informazioni sulla tossicità del nichel in vari tipi di suolo | 6 mesi |  |  |  |  |  |
| Sviluppo e validazione di un «Biotic Ligand Model» cronico per la trota arcobaleno | 3 mesi |  |  |  |  |  |
| Sviluppo e convalida di un «Biotic Ligand Model» cronico per le alghe e gli invertebrati | 3 mesi |  |  |  |  |  |
| Informazioni sull’esposizione che consentano di determinare la concentrazione ambientale prevista (PEC) a livello locale e regionale | 6 mesi |  |  |  |  |  |
| Dati di monitoraggio delle acque superficiali in Europa | 6 mesi |  |  |  |  |  |
| 232-104-9 | 7786-81-4 | Solfato di nichel [^3] | Studio biennale di cancerogenesi per via orale con solfato di nichel nei ratti (OCSE 451— B32) | 30 mesi |  |  |
| 231-111-4 | 7440-02-0 | Nichel [^3] | Studio biennale di cancerogenesi per inalazione con polvere di nichel metallico elementare nei ratti (OCSE 451— B32) | 30 mesi |  |  |
| 6 | 221-221-0 | 3033-77-0 | Cloruro di 2,3-epossipropiltrimetilammonio [^3] | FIN | Prova di simulazione di trattamento aerobico di effluenti in vasche di fango attivo (OCSE 303A) | 6 mesi |
| Informazioni sull’esposizione ambientale | 3 mesi |  |  |  |  |  |
| 7 | 222-048-3 | 3327-22-8 | Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio [^3] | FIN | Prova di simulazione di trattamento aerobico di effluenti in vasche di fango attivo (OCSE 303A) | 6 mesi |
| Informazioni sull’esposizione ambientale | 3 mesi |  |  |  |  |  |
| 8 | 202-453-1 | 95-80-7 | 4-metil-m-fenilenediammina [^1] | D | Prova di tossicità su *Lumbriculus* in acqua-sedimento con sedimento arricchito | 6 mesi |

[^1] Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione ( [GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_131_R_TOC) ; primo elenco di sostanze prioritarie).

[^2] Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione ( [GU L 273 del 23.10.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_273_R_TOC) ; quarto elenco di sostanze prioritarie).

[^3] Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione ( [GU L 25 del 27.1.1997, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_025_R_TOC) ; terzo elenco di sostanze prioritarie).

[^1]: Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (; primo elenco di sostanze prioritarie).
[^2]: Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione (; quarto elenco di sostanze prioritarie).
[^3]: Sostanza elencata nell’allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione (; terzo elenco di sostanze prioritarie).