# REGOLAMENTO (CE) N. 566/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2006

recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2014/2005 relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune e recante modifica al regolamento (CE) n. 219/2006 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1 o marzo al 31 dicembre 2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane [^1] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai fini di un monitoraggio efficace delle importazioni di banane nella Comunità, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione [^2] dispone che l’immissione in libera pratica di banane al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato dal regolamento (CE) n. 1964/2005 è soggetta alla presentazione di un titolo d’importazione. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del suddetto regolamento, il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

**(2)** Per poter disporre più presto dei dati sui quantitativi di banane immesse in libera pratica, risulta necessario abbreviare il periodo di validità dei titoli. È inoltre opportuno limitare il periodo di validità dei titoli al 31 dicembre, affinché il flusso dei dati sia organizzato nell’arco di un anno civile.

**(3)** Per gli stessi motivi occorre anticipare il termine entro il quale gli operatori devono presentare all’autorità competente la prova dell’utilizzazione dei titoli, in deroga all’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^3] .

**(4)** Per poter disporre dei dati relativi all’intero periodo di applicazione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1964/2005, è opportuno che l’anticipazione del termine di presentazione della prova di utilizzazione dei titoli sia applicata anche ai titoli validi a decorrere dal 1 o gennaio 2006, data di applicazione del regolamento (CE) n. 2014/2005.

**(5)** L’indicazione dell’origine delle banane immesse in libera pratica nella Comunità è un dato particolarmente importante ai fini del monitoraggio delle importazioni effettuate nell’ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1964/2005. Per poter disporre di questa informazione, è opportuno che i titoli d’importazione siano rilasciati per un’origine determinata, distinguendo a questo proposito tra banane originarie dei paesi ACP e banane originarie di altri paesi terzi.

**(6)** Occorre altresì definire le informazioni sui prezzi e sui quantitativi commercializzati, che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio del mercato.

**(7)** Al fine di accertare o prevenire eventuali dichiarazioni abusive da parte degli operatori, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione [^4] e del regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 [^5] .

**(8)** Il regolamento (CE) n. 219/2006 ha abrogato il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione [^6] , disponendo peraltro che gli articoli 21, 26 e 27 e l’allegato di quest’ultimo regolamento continuino ad applicarsi alle importazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 219/2006. A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno integrare il contenuto delle suddette disposizioni nel testo del regolamento (CE) n. 219/2006.

**(9)** I regolamenti (CE) n. 2014/2005 e (CE) n. 219/2006 devono essere pertanto modificati.

**(10)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue.

| 1) | a): al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma: «La domanda di titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»; | a) | al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:<br>«La domanda di titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»; | b) | al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:<br>«Il titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»; | c) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<br>«5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del mese successivo. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato.<br>Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del gruppo di paesi indicato.»; | d) | è aggiunto il seguente paragrafo:<br>«6. In deroga all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la prova dell’utilizzazione del titolo d’importazione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di validità del titolo d’importazione, salvo impossibilità per forza maggiore.» |
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| a) | al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:<br>«La domanda di titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:<br>«Il titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<br>«5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del mese successivo. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato.<br>Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del gruppo di paesi indicato.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | è aggiunto il seguente paragrafo:<br>«6. In deroga all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la prova dell’utilizzazione del titolo d’importazione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di validità del titolo d’importazione, salvo impossibilità per forza maggiore.» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:<br>«Articolo 2<br>1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:<br>a)<br>ogni mercoledì, i prezzi all’ingrosso delle banane gialle rilevati la settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione , ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine;<br>b)<br>entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel corso del mese precedente;<br>c)<br>entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l’origine, oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente;<br>d)<br>su richiesta scritta della Commissione, le previsioni di produzione e di commercializzazione.<br>2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.<br>[GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_337_R_TOC) .» " | a) | ogni mercoledì, i prezzi all’ingrosso delle banane gialle rilevati la settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione , ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine; | b) | entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel corso del mese precedente; | c) | entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l’origine, oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente; | d) | su richiesta scritta della Commissione, le previsioni di produzione e di commercializzazione. |
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| a) | ogni mercoledì, i prezzi all’ingrosso delle banane gialle rilevati la settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione , ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel corso del mese precedente; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l’origine, oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | su richiesta scritta della Commissione, le previsioni di produzione e di commercializzazione. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il regolamento (CE) n. 219/2006 è modificato come segue.

1) Nell’articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nell’allegato figura l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati.»

| 2) | a): il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3; b) quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.»; — a) — dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3; — b) — quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005.<br>a): dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3;<br>b): quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005. | a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:<br>a)<br>dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3;<br>b)<br>quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005.<br>Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.»; | a) | dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3; | b) | quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005. | b) | è aggiunto il seguente paragrafo:<br>«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 aprile 2006, l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2015/2005.<br>La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.» |
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| a) | il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:<br>a)<br>dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3;<br>b)<br>quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005.<br>Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.»; | a) | dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3; | b) | quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005. |  |  |  |  |
| a) | dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | è aggiunto il seguente paragrafo:<br>«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 aprile 2006, l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2015/2005.<br>La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3) | Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente articolo 6 *bis* :<br>«Articolo 6 bis<br>Formalità per l’immissione in libera pratica<br>1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell’immissione in libera pratica di banane:<br>a)<br>conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d’importazione, imputato all’atto dell’accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica;<br>b)<br>trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell’allegato del presente regolamento.<br>2. Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti.<br>3. In caso di dubbi sull’autenticità del titolo, dell’estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull’identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito.<br>4. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell’allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell’ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l’autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.» | a) | conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d’importazione, imputato all’atto dell’accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica; | b) | trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell’allegato del presente regolamento. |
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| a) | conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d’importazione, imputato all’atto dell’accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica; |  |  |  |  |
| b) | trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell’allegato del presente regolamento. |  |  |  |  |

4) All’articolo 8 è soppressa la seconda frase.

5) Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

## **Articolo 3**

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2014/2005, modificato dal presente regolamento, le informazioni relative ai quantitativi oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nei mesi di gennaio e febbraio 2006 sono trasmesse alla Commissione nei sette giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

L’articolo 1, punto 1), lettera d), si applica ai titoli validi a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_316_R_TOC) .

[^2] [GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_324_R_TOC) .

[^3] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 ( [GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_071_R_TOC) ).

[^4] [GU L 38 del 9.2.2006, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_038_R_TOC) .

[^5] [GU L 324 del 10.12.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_324_R_TOC) .

[^6] [GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_126_R_TOC) .

«ALLEGATO Autorità competenti degli Stati membri: *Belgio* Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Rue de Trèves 82/Trierstraat 82 B-1040 Bruxelles/Brussel *Repubblica ceca* Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33 CZ-110 00 Praha 1 *Danimarca* Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret Nyropsgade 30 DK-1780 København V *Germania* Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referat 322 Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn *Estonia* Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo Narva mnt 3 EE-51009 Tartu *Grecia* OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP) Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products 241, Acharnon Street GR-104 46 Athens ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων Αχαρνών 241 Τ.Κ. 104 46 Αθήνα *Spagna* Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid *Francia* Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) 46-48, rue de Lagny F-93104 Montreuil Cedex *Irlanda* Department of Agriculture & Food Crops Policy & State Bodies Division Agriculture House (3W) Kildare Street Dublin 2 Ireland *Italia* Ministero delle Attività produttive Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II Viale Boston, 25 I-00144 Roma *Cipro* Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών CY 1421 Κύπρος Ministry of Commerce, Industry and Tourism Import & Export Licensing Unit CY 1421 Cyprus *Lettonia* Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests Tirdzniecības mehānismu departaments Licenču daļa Republikas laukums 2 Rīga, LV-1981 *Lituania* Nacionalinė mokėjimo agentūra Užsienio prekybos departamentas Blindžių g. 17 LT-08111 Vilnius *Lussemburgo* Ministère de l'agriculture Administration des services techniques de l'agriculture Service de l'horticulture 16, route d'Esch Boîte postale 1904 L-1014 Luxembourg *Ungheria* Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. H-1024 Budapest *Malta* Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Agenzija tal-Pagamenti Trade Mechanisims Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri Marsa CMR 02 Malta *Paesi Bassi* Productschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280 2700 AG Zoetermeer Nederland *Austria* Agrarmarkt Austria Dresdner Straße 70 A-1200 Wien *Polonia* Agencja Rynku Rolnego Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą ul. Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Polska *Portogallo* Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Direcção de Serviços de Licenciamento Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega P-1149-060 Lisboa *Slovenia* Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Oddelek za zunanjo trgovino Dunajska cesta 160 SI-1000 Ljubljana *Slovacchia* Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava *Finlandia* Maa- ja Metsätalousministeriö PL 30 FIN-00023 Valtioneuvosto *Svezia* Jordbruksverket Interventionsenheten S-551 82 Jönköping *Regno Unito* Rural Payment Agency External Trade Division Lancaster House Hampshire Court Newcastle Upon Tyne NE4 7YH United Kingdom»

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .