# REGOLAMENTO (CE) N. 590/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2006

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [^1] , in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità purché vengano rispettate determinate condizioni.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 998/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione [^2] , ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi.

**(3)** Tale elenco provvisorio, già oggetto di numerose modifiche, comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

**(4)** Da informazioni fornite dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Bulgaria sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tali paesi non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere tali paesi terzi nell’elenco provvisorio dei paesi terzi e dei territori di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

**(5)** A fini di chiarezza è opportuno sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

**(6)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003.

**(7)** Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_146_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione ( [GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_004_R_TOC) ).

[^2] [GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_094_R_TOC) .

«ALLEGATO II ELENCO DEI PAESI E TERRITORI PARTE A IE Irlanda MT Malta SE Svezia UK Regno Unito PARTE B Sezione 1 a) DK Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer; b) ES Spagna, comprese le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla; c) FR Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione; d) GI Gibilterra; e) PT Portogallo, comprese le isole Azzorre e Madeira; f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione. Sezione 2 AD Andorra CH Svizzera IS Islanda LI Liechtenstein MC Monaco NO Norvegia SM San Marino VA Città del Vaticano PARTE C AC Isola Ascension AE Emirati arabi uniti AG Antigua e Barbuda AN Antille olandesi AR Argentina AU Australia AW Aruba BA Bosnia-Erzegovina BB Barbados BG Bulgaria BH Bahrein BM Bermuda BY Bielorussia CA Canada CL Cile FJ Figi FK Isole Falkland HK Hong Kong HR Croazia JM Giamaica JP Giappone KN Saint Kitts e Nevis KY Isole Cayman MS Montserrat MU Mauritius MX Messico NC Nuova Caledonia NZ Nuova Zelanda PF Polinesia francese PM Saint-Pierre e Miquelon RO Romania RU Federazione russa SG Singapore SH Sant’Elena TT Trinidad e Tobago TW Taiwan US Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam) VC Saint Vincent e Grenadine VU Vanuatu WF Wallis e Futuna YT Mayotte»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione ().
[^2]: .