# REGOLAMENTO (CE) N. 592/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2006

recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [^1] , in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull’impiego di composti di rame [^2] , ha prorogato di quattro anni l’autorizzazione all’impiego di rifiuti domestici compostati o fermentati nell’agricoltura biologica, subordinandola al rispetto di alcune condizioni che potrebbero essere riesaminate allo scadere di tale periodo, a fronte di un’eventuale nuova legislazione comunitaria in materia di rifiuti domestici.

**(2)** Il periodo di quattro anni scade il 31 marzo 2006 e finora non è stata introdotta alcuna nuova normativa comunitaria relativa all’impiego dei rifiuti domestici. È pertanto opportuno mantenere l’autorizzazione all’impiego di rifiuti domestici compostati o fermentati nell’agricoltura biologica, alle attuali condizioni, ma senza limiti temporali.

**(3)** Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 2092/91.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1916/2005 della Commissione ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_075_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 ( [GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_122_R_TOC) ).

Nella tabella riportata nella parte A dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 («Prodotti per la concimazione e l’ammendamento»), per il prodotto «Rifiuti domestici compostati o fermentati», sono soppresse le parole «Soltanto per un periodo che scade il 31 marzo 2006 ».

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1916/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 ().