# REGOLAMENTO (CE) N. 607/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2006

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Repubblica di Corea, e che dispone la registrazione di tali importazioni

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

**(1)** Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese.

**(2)** La richiesta è stata presentata il 6 marzo 2006 da Euro Alliages per conto di una percentuale maggioritaria (100 %) di produttori comunitari di silicio.

B. PRODOTTO

**(3)** Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è il silicio, normalmente dichiarato al codice NC ex 2804 69 00 (di seguito «prodotto in questione»), originario della Repubblica popolare cinese. Il codice è fornito a titolo puramente informativo.

**(4)** Oggetto dell’inchiesta è il silicio spedito dalla Repubblica di Corea (di seguito «prodotto in esame»), normalmente dichiarato allo stesso codice del prodotto in questione.

C. MISURE ESISTENTI

**(5)** Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio [^2] .

D. MOTIVAZIONI

**(6)** La domanda contiene elementi di prova sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di tale prodotto nella Repubblica di Corea.

**(7)** Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.

Dalla domanda risulta che la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica di Corea nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, per il quale non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica, a parte l’istituzione del dazio.

La modificazione della configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo nella Repubblica di Corea del silicio originario della Repubblica popolare cinese.

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in questione risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione sarebbero state sostituite da consistenti volumi di importazioni di silicio dalla Repubblica di Corea. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

Infine, la domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi del silicio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

Qualora nel corso dell’inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, di cui all’articolo 13 del regolamento di base, che coinvolgono la Repubblica di Corea, diverse dal trasbordo, l’inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

**(8)** Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Repubblica di Corea.

**a)** Questionari

**(9)** Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica di Corea, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria.

**(10)** In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all’articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurano nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

**(11)** L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

**b)** Raccolta delle informazioni e audizioni

**(12)** Si invitano tutte le parti interessate a comunicare osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

**c)** Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure

**(13)** Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure, se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

**(14)** Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da opportuni elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

**(15)** Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, la riscossione retroattiva dell’appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dalla Repubblica di Corea.

G. TERMINI

**(16)** Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

— le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell’inchiesta,

— i produttori della Repubblica di Corea possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere ascoltate dalla Commissione.

**(17)** È importante notare che al rispetto dei termini fissati all’articolo 3 del presente regolamento è subordinato l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H. MANCATA COOPERAZIONE

**(18)** Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

**(19)** Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di silicio, classificato al codice NC ex 2804 69 00 (codice TARIC 2804 69 00 10), spedito dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Repubblica di Corea, eludono le misure istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004.

## **Articolo 2**

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non è risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.

## **Articolo 3**

**1.** I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

**2.** Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

**3.** I produttori della Repubblica di Corea che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

**4.** Sempre entro il termine di 40 giorni, le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

**5.** Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione o dalle misure per le importazioni, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura « *Diffusione limitata* » [^3] e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura « *Consultabile da tutte le parti interessate* ». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 .

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_066_R_TOC) .

[^3] Ciò significa che il documento è ad esclusivo uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( [GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_145_R_TOC) ). È un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento di base ed all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: Ciò significa che il documento è ad esclusivo uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (). È un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento di base ed all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).