# REGOLAMENTO (CE) N. 634/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2006

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1591/87

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I cavoli figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci [^2] , è stato modificato più volte. Per motivi di chiarezza, le norme concernenti i cavoli cappucci e verzotti devono essere separate da quelle relative agli altri prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1591/87 e formare oggetto di un regolamento a sé.

**(2)** A tale scopo e per preservare la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tenere conto della norma CEE/ONU FFV-09 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei cavoli cappucci e verzotti, raccomandata dal gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

**(3)** Gli imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie sono sempre più diffusi sul mercato. Occorre pertanto chiarire le disposizioni relative alle indicazioni esterne apposte su questi imballaggi.

**(4)** L’applicazione della nuova norma è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.

**(5)** Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alcune alterazioni, dovute all’evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione della norma nelle fasi di commercializzazione successive alla spedizione.

**(6)** È quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1591/87.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** La norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90 figura nell’allegato.

**2.** La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96. Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma: a) una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore; b) lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

## **Articolo 2**

Il regolamento (CEE) n. 1591/87 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci».

2) All’articolo 1, paragrafo 1, il primo trattino è soppresso.

3) L’allegato I è soppresso.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_146_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 ( [GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_062_R_TOC) ).

NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI

**1.** DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai cavoli cappucci e verzotti delle varietà (cultivar) derivate dal *Brassica oleracea* L. var. *capitata* L. (compresi i cavoli rossi e i cavoli a punta) e dal *Brassica oleracea* L. var. *sabauda* L. (cavoli di Milano), destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i cavoli destinati alla trasformazione industriale.

**2.** DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i cavoli cappucci e verzotti devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cavoli cappucci e verzotti devono essere:

— interi; una lieve defogliazione e piccole lacerazioni al torsolo non sono considerate come un difetto,

— di aspetto fresco,

— non prefioriti,

— sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

— praticamente esenti da parassiti,

— praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

— puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

— privi di umidità esterna anormale,

— privi di odori e/o sapori estranei.

Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto dell’inserzione delle prime foglie che debbono rimanere ben attaccate; il taglio deve essere netto.

Lo stato dei cavoli cappucci e verzotti deve essere tale da consentire:

— il trasporto e le operazioni connesse,

— l’arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B. Classificazione

I cavoli cappucci e verzotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

**i)** Categoria I

I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono essere di buona qualità e devono presentare le caratteristiche della varietà. Devono essere compatti secondo la specie.

I cavoli cappucci e verzotti devono essere adeguatamente mondati. Per i cavoli verdi di Milano e i cavoli primaticci, è ammessa la presenza di un certo numero di foglie di protezione.

Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell’imballaggio:

— piccole lacerazioni nelle foglie esterne,

— piccole ammaccature e un leggero danneggiamento all’apice,

— lievi alterazioni causate dal gelo.

ii) Categoria II

Questa categoria comprende i cavoli cappucci e verzotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime definite nella sezione A.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i cavoli cappucci e verzotti conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione:

— lacerazioni nelle foglie esterne,

— maggiore defogliazione, purché siano mantenute le caratteristiche essenziali della varietà,

— ammaccature e/o lesioni non più profonde di due foglie esterne,

— lievi tracce di danni provocati da attacchi di parassiti o da malattie non più profonde di due foglie esterne,

— alterazioni causate dal gelo.

**3.** DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso unitario. Il calibro minimo unitario è pari a 350 grammi.

In uno stesso imballaggio, il peso della palla più pesante non deve superare il doppio di quello della palla più leggera. Quando il peso della palla più pesante è uguale o inferiore a 2 kg, la differenza tra la palla più pesante e la palla più leggera può raggiungere 1 kg.

Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura.

Per «prodotto in miniatura» si intende una varietà o una cultivar di cavoli ottenuta con metodi di selezione delle piante e/o tecniche di coltivazione speciali, ad esclusione dei cavoli delle varietà diverse da quelle in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.

**4.** DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

A. Tolleranze di qualità

**i)** Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non conformi ai requisiti previsti.

Nessun cavolo può tuttavia presentare un peso inferiore a 300 g.

**5.** DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Ogni imballaggio deve contenere soltanto cavoli cappucci e verzotti della stessa origine, varietà e qualità.

I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono avere forma e colorazione omogenee.

I prodotti in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente omogenee.

Tuttavia, gli imballaggi contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di diverse specie devono comprendere prodotti di qualità omogenea e, per ciascuna specie in questione, dello stesso calibro e della stessa origine.

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti di cui alla presente norma possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [^1] .

B. Condizionamento e imballaggio

I cavoli cappucci e verzotti devono essere condizionati in modo tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

**6.** DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

**1.** Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni seguenti:

Α. Identificazione

Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore.

Questa indicazione può essere sostituita:

— per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un’abbreviazione equivalente,

— solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Natura del prodotto

— «Cavoli rossi», «Cavoli cappucci bianchi», «Cavoli a punta», «Cavoli di Milano» o denominazione equivalente se il contenuto non è visibile dall’esterno,

| — | —: l’indicazione «Miscuglio di cavoli cappucci e verzotti», oppure | — | l’indicazione «Miscuglio di cavoli cappucci e verzotti», oppure | — | l’indicazione delle singole specie che compongono il miscuglio e, se il contenuto non è visibile dall’esterno, l’indicazione del numero di pezzi di ciascuna specie. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | l’indicazione «Miscuglio di cavoli cappucci e verzotti», oppure |  |  |  |  |
| — | l’indicazione delle singole specie che compongono il miscuglio e, se il contenuto non è visibile dall’esterno, l’indicazione del numero di pezzi di ciascuna specie. |  |  |  |  |

C. Origine del prodotto

— Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale,

— nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cavoli cappucci e verzotti di specie diverse e con origini differenti, l’indicazione di ciascun paese di origine figura accanto al nome della specie di cui trattasi.

D. Caratteristiche commerciali

— Categoria,

— numero di pezzi,

— se del caso, «mini-cavoli cappucci», «baby-cavoli cappucci» o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

**2.** Non è necessario che le indicazioni di cui al punto 1 figurino sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti ognuno dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

[^1] [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 ().