# REGOLAMENTO (CE) N. 655/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**1.** Misure in vigore

**(1)** A seguito di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 964/2003 [^2] («regolamento originario»), ha istituito un dazio antidumping definitivo del 58,6 % sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni («accessori per tubi» o «prodotto in esame»), originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»), e ha esteso la misura alle importazioni degli stessi accessori spediti da Taiwan, fatta eccezione per quelli prodotti da tre specifiche società taiwanesi.

**(2)** Nel dicembre 2004 il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 2052/2004 e (CE) n. 2053/2004, ha esteso il suddetto dazio antidumping definitivo alle importazioni dello stesso tipo di accessori per tubi spedite dall’Indonesia [^3] e dallo Sri Lanka [^4] .

**2.** Richiesta

**(3)** Il 23 giugno 2005 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una richiesta di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC mediante il trasbordo e l’uso di dichiarazioni di origine inesatte attraverso le Filippine. La richiesta è stata presentata dal comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee Steel Butt-welding Fittings Industry of the EU) a nome di quattro produttori comunitari che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di alcuni tipi di accessori per tubi.

**(4)** Nella richiesta, suffragata da elementi di prova a prima vista sufficienti, si asseriva che la configurazione degli scambi era cambiata in seguito all'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC, come dimostrava il sensibile aumento delle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalle Filippine.

**(5)** La modificazione della configurazione degli scambi veniva attribuita al trasbordo degli accessori per tubi originari della RPC attraverso le Filippine. Si affermava inoltre che non vi era una motivazione o giustificazione economica sufficiente per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sugli accessori per tubi originari della RPC.

**(6)** Infine, stando al richiedente e agli elementi di prova a prima vista sufficienti addotti, gli effetti riparatori del dazio antidumping in vigore sugli accessori per tubi originari della RPC risultano indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi e sussistono pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza per gli accessori per tubi originari della RPC.

**3.** Apertura

**(7)** Con il regolamento (CE) n. 1288/2005 [^5] («regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC attraverso le importazioni di accessori per tubi spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno, e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare, a decorrere dal 6 agosto 2005, le importazioni nella Comunità di accessori per tubi spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno.

**4.** Inchiesta

**(8)** La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità cinesi e filippine, ai produttori/esportatori e agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all'industria comunitaria. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e delle Filippine, nonché agli importatori comunitari menzionati nella richiesta o noti alla Commissione grazie all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC («inchiesta iniziale»). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e, quindi, l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

**(9)** Non sono pervenute risposte né dai produttori/esportatori filippini, nonostante le autorità filippine avessero contattato varie società presumibilmente coinvolte nella produzione di accessori per tubi, né da quelli cinesi.

**(10)** Due importatori della Comunità hanno collaborato e risposto ai questionari.

**(11)** Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

importatori

— Valvorobica Industriale SpA, Italia,

— General Commercial & Industrial SA, Grecia.

**5.** Periodo dell’inchiesta

**(12)** L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 («PI»). Sono stati raccolti dati dal 2001 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

**1.** Considerazioni generali/livello di collaborazione

**(13)** Come indicato nel considerando 9, nessun produttore/esportatore cinese o filippino ha collaborato all’inchiesta. Tre società filippine si sono manifestate dichiarando di non produrre né esportare gli accessori per tubi di cui al regolamento originario, bensì accessori di acciaio inossidabile, prodotto non rientrante nell’oggetto dell’attuale inchiesta. Le risultanze relative agli accessori per tubi spediti dalle Filippine verso la Comunità si sono pertanto dovute basare parzialmente sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

**2.** Prodotto in esame e prodotto simile

**(14)** Il prodotto interessato dalla asserita elusione è costituito, come indicato nell’inchiesta iniziale, da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 95), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 95), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 95) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 95), originari della RPC.

**(15)** In base alle informazioni disponibili e ai dati forniti dalle autorità filippine e in considerazione della modifica della configurazione degli scambi descritta nella sezione che segue, si deve dedurre, in assenza di qualsiasi elemento che provi il contrario, che gli accessori per tubi esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti nella Comunità dalle Filippine hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi usi. Essi devono pertanto essere considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

**3.** Modificazione della configurazione degli scambi

**(16)** A causa della mancata collaborazione da parte delle società filippine, si sono dovuti determinare sulla base dei dati disponibili il volume e il valore delle esportazioni filippine del prodotto simile verso la Comunità, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all'esportazione e i quantitativi esportati dalle Filippine nella Comunità sono stati utilizzati i dati Eurostat, che costituivano le informazioni disponibili più appropriate.

Importazioni nella Comunità

| Importazioni comunitarie totali | 17 422 | 15 111 | 16 085 | 16 050 | 18 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Fonte* : Eurostat. |  |  |  |  |  |

**(17)** Come indicato nella tabella, le importazioni nella Comunità di accessori per tubi dalle Filippine sono aumentate da 0 tonnellate nel 2001 a quasi 3 000 tonnellate nel PI. Le importazioni dalle Filippine sono iniziate nel 2002, quando era in corso l'inchiesta iniziale. Nel 2003, tuttavia, le importazioni dalle Filippine sono aumentate considerevolmente, arrivando a 700 tonnellate. Nel 2004 le importazioni dalle Filippine nella Comunità sono più che triplicate, passando a 2 445 tonnellate. Va osservato che a seguito dell’estensione delle misure antidumping originarie alle importazioni del prodotto simile spedite dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, avvenuta nel dicembre 2004, le importazioni da tali paesi sono cessate completamente. Questo arresto totale delle importazioni nella Comunità dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, verificatosi nel 2004, ha coinciso con l’aumento massiccio delle importazioni dalle Filippine.

**(18)** Nello stesso tempo, le esportazioni dalla RPC verso le Filippine si sono mantenute basse ma stabili.

Esportazioni dalla RPC verso le Filippine

| Filippine | 466 | 604 | 402 | 643 | 694 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Fonte* : statistiche cinesi sulle esportazioni. |  |  |  |  |  |

**(19)** Va tuttavia osservato che i dati usati per stabilire la modifica della configurazione degli scambi, in particolare quelli inerenti alle esportazioni dalla RPC verso le Filippine, dovrebbero essere considerati tenendo presente le probabili dichiarazione di origine false (cfr. il successivo considerando 22) e possono pertanto non fornire un quadro completo della situazione.

**(20)** Dai dati sopra riportati si deduce che vi è stata una chiara modifica della configurazione degli scambi, iniziata dopo la conclusione dell'inchiesta iniziale e divenuta manifesta dopo l’estensione delle misure alle importazioni del prodotto simile dall’Indonesia e dallo Sri Lanka. La configurazione è consistita in un forte aumento delle importazioni comunitarie di accessori per tubi dalle Filippine, soprattutto nel 2004 e nel PI, ed ha coinciso con un arresto delle importazioni dai due paesi a cui erano state estese le misure originarie.

**(21)** Da quanto esposto risulta evidente che, data la coincidenza temporale, quando le misure antidumping originarie sono state estese alle importazioni dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, le esportazioni cinesi trasbordate attraverso l’Indonesia e lo Sri Lanka sono state riorientate, almeno parzialmente, attraverso le Filippine. Ciò si è verificato in particolar modo nel 2004 e durante il PI.

**4.** Insufficiente motivazione o giustificazione economica

**(22)** Come già esposto nel considerando 9, nessun produttore/esportatore filippino ha collaborato all’inchiesta. Invero, nel corso dell'inchiesta non sono emerse prove dell'effettiva esistenza di produttori/esportatori filippini. Inoltre, dalle prove raccolte durante l’inchiesta risulta che in certi casi gli accessori per tubi sono stati dichiarati prodotti da società filippine che hanno asserito di non essere mai state coinvolte nella fabbricazione del prodotto simile. Ciò è confermato dalle informazioni fornite nella richiesta di apertura dell’inchiesta antielusione, in cui vengono menzionate, ad esempio, offerte a potenziali importatori contenenti la proposta di falsificare i documenti di origine.

**(23)** Dalle informazioni di cui ai considerando 17 e 20 si deduce che le esportazioni di accessori per tubi prodotti nella RPC e inoltrati nella Comunità attraverso l’Indonesia e lo Sri Lanka tra il 2002 e il 2004 sono state in larga parte riorientate attraverso le Filippine a partire dal 2003 fino alla fine del PI.

**(24)** Inoltre, sebbene il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nelle Filippine sia di gran lunga inferiore all’aumento delle importazioni spedite dalle Filippine verso la Comunità (cfr. considerando 18), il forte aumento delle esportazioni dalle Filippine verso la Comunità deve essere valutato anche alla luce degli elementi di prova rinvenuti in merito alle dichiarazioni false o alle falsificazioni di certificati di origine (cfr. considerando 22), dell’assenza di effettivi produttori filippini di accessori per tubi e del calo di esportazioni dallo Sri Lanka e dall’Indonesia verso la Comunità. L’insieme di tutti questi elementi spiega l’assenza di una giustificazione economica alla modifica della configurazione degli scambi.

**(25)** Pertanto, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori filippini e cinesi e di qualsiasi elemento che provi il contrario, si conclude che, data la sua coincidenza nel tempo con le inchieste che hanno condotto all'estensione delle misure originarie alle importazioni dall’Indonesia e dallo Sri Lanka, la modificazione della configurazione degli scambi è dovuta all'esistenza del dazio antidumping piuttosto che a qualsiasi altra motivazione o giustificazione economica sufficiente a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base.

**5.** Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

**(26)** Dall’analisi dei flussi degli scambi di cui al considerando 17 si evince che la configurazione delle importazioni comunitarie degli accessori per tubi ha subito un’evidente modifica in termini quantitativi. Fino al giugno 2003 le importazioni nel mercato comunitario dichiarate originarie delle Filippine erano trascurabili. Dopo tale data dette importazioni hanno improvvisamente assunto rilevanza, aumentando rapidamente fino ad arrivare a 2 941 tonnellate durante il PI. Questo volume rappresenta il 3 % del consumo comunitario, calcolato in base ai dati di produzione presentati dai richiedenti e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat. È quindi evidente che l'importante modifica dei flussi commerciali ha indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

**(27)** Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti spediti dalle Filippine e in assenza di collaborazione e di qualsiasi elemento che provi il contrario, i dati Eurostat hanno rivelato che durante il PI i prezzi medi all'esportazione delle importazioni dalle Filippine erano inferiori ai prezzi medi all'esportazione determinati per la RPC nell'inchiesta iniziale. È stato stabilito che durante il 2004 e il PI i prezzi delle importazioni dalle Filippine erano inferiori di circa un terzo rispetto a quelli delle importazioni originarie della RPC. È stato inoltre constatato che il prezzo medio delle esportazioni filippine verso la Comunità era inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio dei prezzi comunitari stabilito al momento dell'inchiesta iniziale. Gli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi sono pertanto indeboliti. Nella seguente tabella sono riportate in dettaglio le informazioni pertinenti:

| Differenza | – 38 % | – 29 % |
| --- | --- | --- |

**(28)** Di conseguenza, si conclude che la modifica dei flussi commerciali e il massiccio aumento delle importazioni dalle Filippine a prezzi particolarmente bassi hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi sia di prezzi del prodotto simile.

**6.** Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile

**(29)** Per stabilire se erano ravvisabili elementi di prova del dumping nelle esportazioni del prodotto in esame effettuate dalle Filippine nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i prezzi all'esportazione determinati in base ai dati Eurostat, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

**(30)** A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile. Nell'inchiesta iniziale si è stabilito che la Thailandia era appropriata come paese analogo a economia di mercato al fine di determinare il valore normale per la RPC.

**(31)** Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti sono stati effettuati in relazione ai costi di trasporto, sulla base delle informazioni contenute nella richiesta.

**(32)** A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emersa l'esistenza di un dumping da parte delle importazioni di accessori per tubi spediti dalle Filippine. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era superiore al 60 %.

C. MISURE

**(33)** Viste le suddette risultanze sull'elusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base e a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, dello stesso regolamento, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalle Filippine, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno.

**(34)** Il dazio esteso dovrebbe essere quello fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario.

**(35)** A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono che le eventuali misure estese si applichino alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, deve essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni di accessori per tubi spediti dalle Filippine, assoggettate a registrazione all'ingresso nella Comunità in forza del regolamento di apertura.

**(36)** Benché nel corso della presente inchiesta nessun effettivo produttore esportatore di accessori per tubi sia risultato esistere nelle Filippine o si sia manifestato alla Commissione, i nuovi produttori esportatori che vogliono presentare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. L'esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che continuino ad essere attuate pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.

**(37)** Gli importatori possono sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure, nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

**(38)** Se concede un'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l'opportuna modifica del presente regolamento. In seguito, ogni esenzione concessa è oggetto di un controllo inteso a garantire il rispetto delle condizioni cui è stata subordinata.

D. PROCEDIMENTO

**(39)** Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Il dazio antidumping definitivo istituito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 98) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 98) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 95), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 95), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 95) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 95) spediti dalle Filippine, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari di questo paese o meno.

**2.** Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1288/2005 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

**3.** Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

## **Articolo 2**

**1.** Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32 2) 295 65 05 .

**2.** La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni provenienti dalle società che non eludono le misure antidumping istituite con regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 e proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.

## **Articolo 3**

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1288/2005.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2006. *Per il Consiglio* *La presidente* L. PROKOP

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_139_R_TOC) .

[^3] [GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_355_R_TOC) .

[^4] [GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_355_R_TOC) .

[^5] [GU L 204 del 5.8.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_204_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .