# REGOLAMENTO (CE) N. 663/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 343/2006 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1 o marzo al 31 agosto 2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [^2] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Nel regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione [^3] sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

**(2)** Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Lettonia a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nel suddetto Stato membro siano aperti gli acquisti all’intervento e che il medesimo Stato membro sia aggiunto all’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 343/2006.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 343/2006 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 343/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri: — Repubblica ceca, — Germania, — Estonia, — Spagna, — Francia, — Italia, — Irlanda, — Lettonia, — Paesi Bassi, — Polonia, — Portogallo, — Finlandia, — Svezia, — Regno Unito.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_333_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ( [GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_337_R_TOC) ).

[^3] [GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_055_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/2006 ( [GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_094_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/2006 ().