# REGOLAMENTO (CE) N. 676/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) [^1] , in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, che comprendono dati trasversali e longitudinali tempestivi e comparabili sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell’emarginazione sociale a livello nazionale ed europeo.

**(2)** In seguito all’adesione, il 1 o maggio 2004, di nuovi Stati membri all’Unione europea [^2] , il regolamento (CE) n. 1177/2003 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1553/2005, per adattare le dimensioni del campione e dare tempo ai nuovi Stati membri di adeguare i loro sistemi rispettivi a definizioni e metodi armonizzati all’atto della compilazione delle statistiche comunitarie.

**(3)** Risulta inoltre che alcuni dei nuovi Stati membri, come anche alcuni Stati membri originari, abbiano bisogno di maggior tempo per fornire tutti i dati sul reddito lordo secondo quanto specificato nel regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione [^3] .

**(4)** Il regolamento (CE) n. 1980/2003 va pertanto modificato di conseguenza.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1980/2003 è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 2, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Polonia e Lettonia possono non trasmettere dati sul reddito lordo dal primo anno di funzionamento. Questi paesi, tuttavia, presentano tali dati al più presto e comunque non oltre il 2007.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2006. *Per la Commissione* Joaquín ALMUNIA *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_165_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1553/2005 ( [GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_255_R_TOC) ).

[^2] [GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_255_R_TOC) .

[^3] [GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_298_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1553/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .