# REGOLAMENTO (CE) N. 677/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2006

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 *bis* del regolamento (CE) n. 174/1999

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , in particolare l'articolo 20 *bis* , paragrafo 11,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 20 *bis* del regolamento (CE) n. 174/1999 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2006/2007 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 *bis* , paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1 o luglio 2006-30 giugno 2007 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

— 0,621034, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 *bis* , paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,

— 0,063817, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 *bis* , paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2006. *Per la Commissione* J. L. DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 508/2006 ( [GU L 92 del 30.3.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_092_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 508/2006 ().