# REGOLAMENTO (CE) N. 689/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi [^1] , in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^2] , ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

**(2)** L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

**(3)** In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 3 maggio 2006, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2006, per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 1 o al 2 maggio 2006 e sospendere per questa zona fino al 1 o luglio 2006 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1 o al 2 maggio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 16,20 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 16,81 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia, rilasciati nella misura del 18,36 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 14,54 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.

**2.** Fino al 3 maggio 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 5 maggio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 1 o luglio 2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006. *Per la Commissione* J. L. DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_128_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 ( [GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_333_R_TOC) ).

[^2] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( [GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_345_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ().