# REGOLAMENTO (CE) N. 700/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2006

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 3690/93 [^2] è basato sul regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura [^3] , il quale è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^4] . I riferimenti e le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 3690/93 non sono più compatibili con questo nuovo regolamento, il quale stabilisce nuove disposizioni sulla gestione della capacità di pesca espressa nelle licenze di pesca.

**(2)** A norma dell’articolo 22, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione è autorizzata a stabilire le modalità di applicazione per la gestione delle licenze di pesca e delle capacità di pesca.

**(3)** Il 3 agosto 2005 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1281/2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza [^5] , il quale deve applicarsi a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93.

**(4)** È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3690/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Il regolamento (CE) n. 3690/93 è abrogato.

**2.** I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1281/2005 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. PRÖLL

[^1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[^2] [GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_341_R_TOC) .

[^3] [GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_389_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ( [GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_164_R_TOC) ).

[^4] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^5] [GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_203_R_TOC) .

Tavola di concordanza

| Regolamento (CE) n. 3690/93 | Regolamento (CE) n. 1281/2005 |
| --- | --- |
| Articolo 1 | Articoli 1 e 3 |
| Articolo 2 | Articolo 5 |
| Articolo 3 | Articolo 4 |
| Articolo 4 | Articolo 5 |
| Articolo 5 | Articolo 6 |
| Articolo 6 | — |
| Articolo 7 | — |
| Articolo 8 | — |
| Articolo 9 | — |
| Articolo 10 | Articoli 8 e 9 |

[^1]: Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ().
[^4]: .
[^5]: .