# REGOLAMENTO (CE) N. 701/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2006

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati [^1] , in particolare l’articolo 4, terzo comma e l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea [^2] , richiesto a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA») sono dati armonizzati sull’inflazione necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per svolgere le loro funzioni in conformità dell’articolo 121 del trattato. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti internazionali dell’inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria.

**(2)** A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95 ciascuno Stato membro, nel contesto dell’attuazione di tale regolamento, è tenuto a produrre un IPCA a decorrere dall’indice del gennaio 1997.

**(3)** L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 dispone che l'IPCA si basi sui prezzi dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati [^3] definisce la copertura degli IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa monetaria per i consumi finali delle famiglie sostenuta nel territorio economico dello Stato membro in uno dei periodi di tempo confrontati o in entrambi.

**(5)** L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1749/96 prevede che gli IPCA siano elaborati sulla base di campioni mirati che comportano prezzi sufficienti all'interno di ogni aggregato elementare per tener conto della variazione di prezzo nella popolazione.

**(6)** Le differenze tra i periodi di rilevazione dei prezzi possono comportare significative differenze nella stima della variazione dei prezzi relativa ai periodi di tempo raffrontati.

**(7)** Occorre pertanto un’impostazione armonizzata per la copertura temporale degli IPCA, in modo che gli IPCA così ottenuti rispettino le prescrizioni in tema di comparabilità, affidabilità e pertinenza di cui all’articolo 4, terzo comma e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.

**(8)** Per l'elaborazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPCUM) e dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) è necessaria una concezione armonizzata della copertura temporale degli IPCA. Questo non dovrebbe tuttavia impedire la diffusione di IPCA provvisori o di stime rapide dell’IPCA sulla variazione media dei prezzi basate su parte delle informazioni sui prezzi registrate nel mese cui si riferisce l’indice considerato.

**(9)** A norma del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 [^4] le modifiche del sistema di norme armonizzate non dovrebbero richiedere revisioni, tuttavia, se necessario, vanno effettuate stime dell’impatto sui tassi di variazione annui dell'IPCA.

**(10)** Il Comitato del programma statistico è stato consultato a norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee [^5] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Scopo

Scopo del presente regolamento è definire norme minime relative ai periodi di rilevazione dei prezzi, al fine di migliorare le comparabilità, l’affidabilità e la pertinenza dell'IPCA.

## **Articolo 2**

Rappresentazione

L’IPCA è una statistica basata su un campione che rappresenta la variazione media dei prezzi tra il mese civile dell’indice considerato e il periodo al quale è raffrontato.

## **Articolo 3**

Norme minime per la rilevazione dei prezzi

**1.** I prezzi sono rilevati durante un periodo minimo di una settimana lavorativa alla o verso la metà del mese civile cui si riferisce l’indice.

**2.** Nel caso di prodotti caratterizzati da variazioni dei prezzi drastiche e irregolari la rilevazione dei prezzi va inoltre estesa a più di una settimana lavorativa. Questa norma si applica in particolare ai seguenti prodotti: a) prodotti energetici; e b) prodotti freschi, quali frutta e verdura.

## **Articolo 4**

Modalità di attuazione

Le disposizioni del presente regolamento sono attuate entro il dicembre 2007 e prendono effetto con l’indice del gennaio 2008.

## **Articolo 5**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. PRÖLL

[^1] [GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_257_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] Parere del 27 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^3] [GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_229_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1708/2005 ( [GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_274_R_TOC) ).

[^4] [GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_261_R_TOC) .

[^5] [GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_181_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: Parere del 27 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1708/2005 ().
[^4]: .
[^5]: .