# REGOLAMENTO (CE) N. 707/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni [^2] , e dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione [^3] .

**(2)** L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2042/2003 stabilisce che, ai sensi degli allegati II e IV, gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2005.

**(3)** L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») ha avviato una valutazione dell’implicazione delle disposizioni relative alla durata della validità delle approvazioni e ha concluso che è opportuno stabilire una nuova scadenza, in modo da consentire che gli Stati membri possano adattare la loro legislazione nazionale al sistema di approvazioni di durata illimitata.

**(4)** Le risultanze dell’indagine svolta sugli incidenti intervenuti nel passato, relativa all’invecchiamento degli aeromobili ed alla sicurezza dei serbatoi del combustibile, sottolineano la necessità di tenere conto di istruzioni di manutenzione, nuove o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo e di rivedere regolarmente il programma di manutenzione.

**(5)** È opportuno precisare che il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di mostrare il possesso della propria qualifica.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 2042/2003 deve essere modificato di conseguenza.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento si basano sui pareri espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

**(8)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

1) all’articolo 7, paragrafo 4, «28 settembre 2005» è sostituito da «28 settembre 2007»;

| 2) | «f): il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, ove del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell’esperienza operativa e tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo; | «f) | il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, ove del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell’esperienza operativa e tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo; | g) | il programma di manutenzione riflette i requisiti normativi obbligatori applicabili che figurano nei documenti emessi dal titolare del certificato del tipo in conformità della parte 21A.61.»; |
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| «f) | il programma di manutenzione viene riveduto periodicamente e, ove del caso, modificato. Le revisioni devono garantire la costante validità del programma alla luce dell’esperienza operativa e tenuto conto delle istruzioni di manutenzione, nuove e/o modificate, emanate dal titolare del certificato del tipo; |  |  |  |  |
| g) | il programma di manutenzione riflette i requisiti normativi obbligatori applicabili che figurano nei documenti emessi dal titolare del certificato del tipo in conformità della parte 21A.61.»; |  |  |  |  |

3) all’allegato III, è inserito il seguente paragrafo: «66.A.55 Prova del possesso della propria qualifica Il personale autorizzato a certificare, in caso di richiesta di una persona all’uopo autorizzata, è tenuto a produrre entro 24 ore la propria licenza al fine di dimostrare il possesso della propria qualifica.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2006. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_240_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ( [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) ).

[^2] [GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_315_R_TOC) .

[^3] [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 381/2005 ( [GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_061_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 381/2005 ().