# REGOLAMENTO (CE) N. 728/2006 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2006

che sospende e, a talune condizioni, abroga il regolamento (CE) n. 2193/2003 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 7 maggio 2003 l’organo di conciliazione (Dispute Settlement Body, DSB) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha autorizzato la Comunità ad applicare contromisure a concorrenza di 4 043 milioni di USD sotto forma di dazi supplementari dell’ordine del 100 % ad valorem su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. L’8 dicembre 2003 la Comunità ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America [^1] .

**(2)** In attesa dell’esito di una nuova procedura di composizione delle controversie in merito alla compatibilità con le norme dell’OMC delle disposizioni transitorie e di salvaguardia della normativa di abrogazione della legge «Foreign Sale Corporation and Extraterritorial Income Act» del 2000 (FSC/ETI Act) e della legge «American Jobs Creation Act» del 2004 (JOBS Act), la Comunità ha modificato e sospeso l’applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 con l’adozione del regolamento (CE) n. 171/2005.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 171/2005 dispone che l’introduzione di dazi supplementari prende nuovamente effetto soltanto dal 1 o gennaio 2006 o 60 giorni dopo che il DSB abbia confermato l’incompatibilità di alcuni aspetti della suddetta legge con le norme OMC, se tale data risulti successiva.

**(4)** Il 14 marzo 2006 il DSB ha confermato l’incompatibilità con le norme dell’OMC della legislazione statunitense oggetto della controversia a seguito delle decisioni dell’organo di appello in materia. Il 3 maggio 2006 la Commissione ha reso noto che un dazio supplementare dell’ordine del 14 % ad valorem sarebbe stato applicabile a partire dal 16 maggio 2006.

**(5)** Il Congresso americano ha adottato una legge che abroga le disposizioni di salvaguardia del FSC/ETI Act e del JOBS Act per i prossimi anni fiscali e, pertanto, le contromisure imposte in base al regolamento (CE) n. 2193/2003 hanno raggiunto in misura adeguata lo scopo prefissato e la reintroduzione di contromisure risulterebbe del tutto inopportuna.

**(6)** Poiché il Presidente degli Stati Uniti deve ancora firmare la legge per promulgarla, la reintroduzione di sanzioni dovrebbe continuare ad essere sospesa fino al momento della firma e l’abrogazione delle contromisure imposte dal regolamento (CE) n. 2193/2003, dovrebbe diventare effettiva soltanto a partire dal momento in cui la firma sarà stata apposta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** La sospensione dell’applicazione dei dazi supplementari prevista negli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 171/2005 è prorogata sino al 29 maggio 2006.

**2.** Qualora il Presidente degli Stati Uniti firmi la legge adottata dal Congresso degli Stati Uniti che abroga le disposizioni di salvaguardia del FSC-ETI Act e del JOBS Act entro il 26 maggio 2006, il regolamento (CE) n. 2193/2003, è abrogato con effetto dal 29 maggio 2006.

**3.** Una volta apposta la firma suddetta, la Commissione pubblica immediatamente un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con cui si dichiara che la firma è stata apposta e che il regolamento (CE) n. 2193/2003 è abrogato con effetto dal 29 maggio 2006.

**4.** Qualora la firma non venga apposta entro il 26 maggio 2006, la Commissione pubblica immediatamente un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con cui si dichiara che la firma non è stata apposta e che le contromisure previste dal regolamento (CE) n. 2193/2003 sono nuovamente applicabili a decorrere dal 30 maggio 2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006. *Per il Consiglio* *La presidente* U. PLASSNIK

[^1] [GU L 328 del 17.12.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_328_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 171/2005 ( [GU L 28 dell'1.2.2005, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_028_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 171/2005 ().