# REGOLAMENTO (CE) N. 735/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 10, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione [^2] fissa gli importi degli aiuti a favore dell’ammasso privato dei formaggi grana padano, parmigiano reggiano e provolone. Considerate le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dell’evoluzione delle spese per l’ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi di mercato, è necessario modificare tali importi. Quanto alle spese fisse, la misura di aiuto non deve più compensare spese diverse dalle spese giornaliere di deposito e dagli oneri finanziari, visto che il deposito non genera spese fisse supplementari, essendo parte integrante del normale processo di fabbricazione dei formaggi di cui trattasi.

**(2)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2659/94.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente:

«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato come segue: a) 0,10 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio; b) per gli oneri finanziari, per giorno di ammasso contrattuale: — 0,38 EUR/t per il formaggio grana padano, — 0,46 EUR/t per il formaggio parmigiano reggiano, — 0,30 EUR/t per il formaggio provolone.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 284 dell’1.11.1994, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_284_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2005 ( [GU L 137 del 31.5.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_137_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2005 ().