# REGOLAMENTO (CE) N. 773/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2006

relativo all’autorizzazione provvisoria e permanente di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali [^1] , in particolare l’articolo 3, l’articolo 9, lettera d), paragrafo 1, e l’articolo 9, lettera e), paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^2] , in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 definisce una procedura di autorizzazione per gli additivi nei mangimi.

**(2)** L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie riguardo alle domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(3)** Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono perciò continuare ad essere trattate in base all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** È stata presentata una serie di dati a sostegno di una domanda di autorizzazione per l’impiego del preparato a base di microorganismi *Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399* MUCL 41579 per suinetti. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso il suo parere sull’impiego di questo preparato il 28 gennaio 2004. Dalla valutazione risulta che le condizioni di cui all’articolo 9, lettera e), paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego per quattro anni di tale preparato a base di microorganismi, descritto nell’allegato I del presente regolamento.

**(6)** L’impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi prodotte da *Aspergillus niger* (CBS 600.94), è autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso e i suinetti, come enzima E1609 in forma confettata, liquida e solida dal regolamento (CE) n. 1453/2004 [^3] della Commissione. Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione per estendere l’autorizzazione dell’impiego di questo preparato enzimatico alle anatre e inserire nell’autorizzazione per questa specie animale la forma granulata. Il 30 novembre 2005, l’EFSA ha espresso, sull’impiego del preparato, un parere secondo cui esso non presenta rischi o per questa ulteriore categoria di animali. Dalla valutazione risulta che, ai fini dell’autorizzazione di tale preparato per gli scopi indicati, le condizioni di cui all'articolo 9, lettera e), paragrafo 1 della direttiva 70/524/CEE sono rispettate. Di conseguenza, può essere autorizzato per quattro anni l’impiego del preparato enzimatico, descritto all’allegato II del presente regolamento.

**(7)** Sono stati presentati dati a sostegno di una domanda di autorizzazione di una forma granulata dell’enzima E1609 per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso e i suinetti. Il 30 novembre 2005, l’EFSA ha espresso il suo parere sull’impiego di questo preparato. Dalla valutazione risulta che le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 70/524/CEE sono rispettate. Di conseguenza, l’impiego del preparato, descritto all’allegato III del presente regolamento, può essere autorizzato a tempo indeterminato.

**(8)** Dalla valutazione delle richieste emerge l’opportunità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione agli additivi che compaiono negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^4] .

**(9)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’impiego, come additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all’allegato I è autorizzato per quattro anni, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 2**

L'impiego, come additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato II è autorizzato per quattro anni, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 3**

L'impiego, come additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato III è autorizzato a tempo indeterminato, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_269_R_TOC) .

[^4] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Microrganismi |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| 26 | *Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399*<br>MUCL 41579 | Preparato di *Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399* contenente un minimo di:<br>Polvere e granulato:<br>5 × 10 6 CFU/g additivo | Suinetti slattati | — | 6 × 10 6 | 6 × 10 6 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg. | 12 giugno 2010 |

| Enzimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| 7 | Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 | Forme confettate, solide e granulari: Endo-1,4-beta-glucanasi: 36 000 FXU [^1] /g Endo-1,4-beta-glucanasi: 15 000 BGU [^2] /g: Endo-1,4-beta-glucanasi: 36 000 FXU [^1] /g — Endo-1,4-beta-glucanasi: 15 000 BGU [^2] /g<br>Endo-1,4-beta-glucanasi: 36 000 FXU [^1] /g<br>Endo-1,4-beta-glucanasi: 15 000 BGU [^2] /g | Anatre | — | 6 000 FXU | — | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | 12 giugno 2010 |
| 2 500 BGU | — |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 0,15 microgrammi-molecole di xilosio a partire da xilano reticolato con azzurrina, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

[^2] 1 BGU è il quantitativo di enzima che libera 0,15 micromoli di glucosio a partire da beta-glucano reticolato-azzurrina, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

| Enzimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 1609 | Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 | Endo-1,4-beta-xilanasi: 36 000 FXU [^1] /g | Polli da ingrasso | — | 4 860 FXU | — | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
| 2 025 BGU | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Tacchini da ingrasso | — | 6 000 FXU | — | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |  |  |  |
| 2 500 BGU | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Suinetti (slattati) | — | 6 000 FXU | — | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |  |  |  |
| 2 500 BGU | — |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 0,15 micromoli di xilosio a partire da xilano reticolato con azzurrina, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

[^2] 1 BGU è il quantitativo di enzima che libera 0,15 micromoli di glucosio a partire da beta-glucano reticolato-azzurrina, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.

[^1]: 1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 0,15 micromoli di xilosio a partire da xilano reticolato con azzurrina, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
[^2]: 1 BGU è il quantitativo di enzima che libera 0,15 micromoli di glucosio a partire da beta-glucano reticolato-azzurrina, al minuto, con pH 5,0 e a 40 °C.
[^3]: .
[^4]: . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().