# REGOLAMENTO (CE) N. 803/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2006

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE [^1] , in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione [^2] , a decorrere dall’esercizio contabile 2005 tutte le schede aziendali vengono trasmesse dall’organo di collegamento alla Commissione al più tardi dodici mesi dopo la fine dell’esercizio contabile cui si riferiscono.

**(2)** È opportuno, in via eccezionale per l’esercizio contabile 2005, concedere al Belgio un termine più lungo per la trasmissione dei dati, onde consentire a questo Stato membro di completare il rinnovamento del sistema informatico utilizzato per elaborare i dati contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1915/83, per l’esercizio contabile 2005 le schede aziendali vengono trasmesse dall’organo di collegamento del Belgio alla Commissione al più tardi diciotto mesi dopo la fine di detto esercizio contabile.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU n. 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1965_109_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione ( [GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_104_R_TOC) ).

[^2] [GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1983_190_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2005 ( [GU L 194 del 26.7.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_194_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2005 ().