# REGOLAMENTO (CE) N. 869/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio [^1] , in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** L’allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 elenca le persone fisiche e giuridiche e le entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

**(2)** Il 30 maggio 2006 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche alle quali si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare in conformità l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2006. *Per la Commissione* Eneko LANDÁBURU *Direttore generale delle Relazioni esterne*

[^1] [GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_095_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 250/2006 ( [GU L 42 del 14.2.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_042_R_TOC) ).

L'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio è modificato come segue:

1) La voce «Charles **Blé Goudé** . Data di nascita: 1.1.1972. Nazionalità: Costa d’Avorio. Passaporto n.: PD. AE/088 DH 12» è sostituita dal seguente testo: Charles Goudé **Blé** ( *alias* Gbapé Zadi). Indirizzo: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Costa d’Avorio. Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: Guibéroua (Gagnoa). Nazionalità: Costa d’Avorio. Passaporto n.: PD. AE/088 DH 12. Altre informazioni: (1) indirizzo nel 2001, (2) possibile alias o carica: «Général» o «Génie de kpo».

2) La voce «Eugène Ngoran Kouadio **Djué** . Data di nascita: 20.12.1969 o 1.1.1966. Nazionalità: Costa d’Avorio» è sostituita dal seguente testo: Djué Eugène Ngoran **Kouadio** . Data di nascita: 20.12.1969 o 1.1.1966. Nazionalità: Costa d’Avorio. Passaporto n.: 04 LE 017521 (passaporto rilasciato il 10 febbraio 2005 e valido fino al 10 febbraio 2008).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 250/2006 ().