# REGOLAMENTO (CE) N. 926/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 [^2] della Commissione sono indicati i contingenti tariffari non suddivisi per paese d'origine da importare nel periodo contingentale.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^3] , prevede nell’ambito del contingente annuale di importazione un’assegnazione supplementare di burro ed altre materie grasse provenienti dal latte.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^4] prevede nell’ambito del contingente annuale di importazione assegnazioni supplementari per diversi contingenti di formaggi.

**(4)** È quindi necessario adeguare i quantitativi dei contingenti di cui trattasi indicati nell’allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_341_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 591/2006 ( [GU L 104 del 13.4.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_104_R_TOC) ).

[^3] [GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_047_R_TOC) .

[^4] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

«I.A CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE Numero del contingente Codice NC Designazione [^1] Paese di origine Contingente annuo Contingente semestrale Dazio doganale (EUR/100 kg di peso netto) 09.4590 0402 10 19 Latte scremato in polvere Tutti i paesi terzi 68 000 34 000 47,50 09.4599 0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 0405 90 90 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte Tutti i paesi terzi 11 360 5 680 94,80 in equivalente burro 09.4591 ex 0406 10 20 ex 0406 10 80 Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 % Tutti i paesi terzi 5 360 2 680 13,00 09.4592 ex 0406 30 10 Emmental fuso Tutti i paesi terzi 18 438 9 219 71,90 0406 90 13 Emmentaler 85,80 09.4593 ex 0406 30 10 Gruyère fuso Tutti i paesi terzi 5 413 2 706,5 71,90 0406 90 15 Gruyère, Sbrinz 85,80 09.4594 0406 90 01 Formaggi destinati alla trasformazione [^2] Tutti i paesi terzi 20 007 10 003,5 83,50 09.4595 0406 90 21 Cheddar Tutti i paesi terzi 15 005 7 502,5 21,00 09.4596 ex 0406 10 20 Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591 Tutti i paesi terzi 19 525 9 762,5 92,60 ex 0406 10 80 106,40 0406 20 90 Altri formaggi grattugiati o in polvere 94,10 0406 30 31 Altri formaggi fusi 69,00 0406 30 39 71,90 0406 30 90 102,90 0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 Formaggi a pasta erborinata 70,40 0406 90 17 Bergkäse e Appenzell 85,80 09.4596 0406 90 18 Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine 75,50 0406 90 23 Edam 0406 90 25 Tilsit 0406 90 27 Butterkäse 0406 90 29 Kashkaval 0406 90 31 Feta, di pecora o di bufala 0406 90 33 Feta, altri 0406 90 35 Kefalo-Tyri 0406 90 37 Finlandia 0406 90 39 Jarlsberg 0406 90 50 Formaggi di pecora o di bufala ex 0406 90 63 Pecorino 94,10 0406 90 69 Altri 0406 90 73 Provolone 75,50 ex 0406 90 75 Caciocavallo ex 0406 90 76 Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø 0406 90 78 Gouda ex 0406 90 79 Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin ex 0406 90 81 Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 0406 90 82 Camembert 0406 90 84 Brie 0406 90 86 superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 % 0406 90 87 superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % 0406 90 88 superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 % 0406 90 93 superiore al 72 % 92,60 0406 90 99 Altri 106,40

1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

[^1] Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

[^2] Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

[^1]: Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
[^2]: Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»
[^3]: .
[^4]: .