# REGOLAMENTO (CE) N. 937/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2006

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di glutine di granturco originario degli Stati Uniti d’America

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** In virtù dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 [^2] , approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio [^3] , la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascun anno civile un contingente tariffario a dazio ridotto, rispetto alla tariffa esterna comune, al tasso del 16 % ad valorem per il glutine di granturco di cui alla sottovoce NC ex 2303 10 11 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, originario degli Stati Uniti d’America.

**(2)** Per garantire la corretta gestione di tale contingente tariffario, è opportuno prevedere la possibilità per gli operatori economici di beneficiare di detto contingente conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^4] , prevedendone l’utilizzazione secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

**(3)** L’origine dei prodotti è determinata in base alle disposizioni vigenti nella Comunità. Per verificare l’origine dei prodotti, occorre tener conto delle misure di controllo istituite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America e prevedere che per l’importazione occorre presentare il certificato d’origine da queste rilasciato, conformemente alla legislazione comunitaria.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le importazioni di glutine di granturco di cui alla sottovoce NC ex 2303 10 11 (suddivisione TARIC 10) originarie degli Stati Uniti d’America beneficiano di un dazio doganale del 16 % ad valorem entro il limite di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate nette per ciascun anno civile a decorrere dal 2006.

A fini di gestione, detto contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.0090.

## **Articolo 2**

**1.** Il contingente tariffario di cui all’articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 *bis* a 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

**2.** Per beneficiare del contingente tariffario di cui all’articolo 1 è necessario presentare un certificato d’origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America, conformemente alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L’origine dei prodotti interessati dal presente regolamento è stabilita secondo le disposizioni applicabili nella Comunità.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^3] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^4] [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 ( [GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_070_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 ().