# REGOLAMENTO (CE) N. 975/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione [^2] e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione [^3] , le restituzioni all’esportazione non sono concesse per determinate destinazioni.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 786/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^4] ha incluso dal 25 maggio 2006 la Bulgaria e la Romania fra le zone di destinazione L 20 e L 21 elencando le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all’esportazione. È pertanto necessario escludere la Bulgaria e la Romania dalle restituzioni all’esportazione stabilite dal regolamento (CE) n. 581/2004 e la Romania dalle restituzioni all’esportazione stabilite dal regolamento (CE) n. 582/2004.

**(3)** È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»

## **Articolo 2**

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzione all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione , in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Romania, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.

[GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) .» "

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 4 luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 ( [GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_071_R_TOC) ).

[^3] [GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006.

[^4] [GU L 138 del 25.5.2006, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_138_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006.
[^4]: .