# REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2006

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1 o luglio 2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi [^2] , prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(2)** Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.

**(3)** Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(4)** Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

**(5)** Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati in allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2006. *Per la Commissione* J. L. DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_178_R_TOC) .

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 o luglio 2006

| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato [^1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1703 10 00 [^2] | 10,74 | — | 0 |
| 1703 90 00 [^2] | 11,34 | — | 0 |

[^1] Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

[^2] Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

[^1]: Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
[^2]: Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.