# REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1615/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai meloni

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione [^2] ha stabilito la norma di commercializzazione per i meloni, in particolare per quanto riguarda le indicazioni esterne.

**(2)** A fini di chiarezza e per garantire la trasparenza a livello internazionale, occorre tenere conto delle modifiche recentemente apportate alla norma FFV-23, relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale dei meloni, dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).

**(3)** I meloni sono identificati e commercializzati secondo il tipo commerciale. I principali tipi commerciali sono repertoriati in un opuscolo pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel quale figura un elenco dei principali tipi commerciali di meloni, con commenti e illustrazioni. L’opuscolo è inteso a promuovere l’interpretazione uniforme delle norme vigenti, con particolare riguardo alla norma FFV-23 della CEE-ONU, sulla quale si basa il regolamento (CE) n. 1615/2001.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1615/2001.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 1651/2001 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 214 dell’8.8.2001, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_214_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ( [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) ).

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1615/2001, al punto VI.B (Disposizioni relative alle indicazioni esterne, Natura del prodotto) il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— Denominazione del tipo commerciale .

— Denominazione della varietà (facoltativa).

I principali tipi commerciali sono definiti nella pubblicazione del regime OCSE per l’applicazione di norme internazionali per gli ortofrutticoli “Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OCDE, 2006”, disponibile all’indirizzo http://www.oecdbookshop.org»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ().