# REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

che modifica, per quanto riguarda il contingente tariffario, il regolamento (CE) n. 1472/2003 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di succhi e mosti d'uva a partire dalla campagna 2003-2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1472/2003 della Commissione [^2] prevede l'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di 14 000 tonnellate di succhi e mosti d'uva di cui ai codici NC 2009 61 90 , 2009 69 11 , 2009 69 19 , 2009 69 51 e 2009 69 90 .

**(2)** L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio [^3] , prevede, a decorrere dal 15 giugno 2006, un aumento di 29 tonnellate del contingente tariffario annuo per l’importazione di succhi d'uva. È quindi opportuno aggiungere tale quantitativo di succhi e mosti d'uva al contingente tariffario 09.0067 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2003.

**(3)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1472/2003.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1472/2003, i termini «14 000 t» sono sostituiti da «14 029 t».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

It shall apply from 15 giugno 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( [GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_345_R_TOC) ).

[^2] [GU L 211 del 21.8.2003, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_211_R_TOC) .

[^3] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .