# REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2006

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 969/2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi [^2] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 969/2006 ha aperto un contingente tariffario annuo di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131).

**(2)** L’articolo 11, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 242 074 tonnellate il quantitativo del lotto n. 2 per il periodo dal 1 o luglio al 31 dicembre 2006.

**(3)** I quantitativi richiesti entro le ore 13 di lunedì 3 luglio 2006 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, superano la quantità disponibile. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ogni domanda di titolo d’importazione per il contingente di granturco presentata entro le ore 13 di lunedì 3 luglio 2006 (ora di Bruxelles) e trasmessa alla Commissione secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 969/2006 è soddisfatta a concorrenza del 0,46439 % dei quantitativi richiesti.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006. *Per la Commissione* J. L. DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_176_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: .