# REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2006

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2006. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 949/2006 della Commissione ( [GU L 174 del 28.6.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_174_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
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| 1.: Prodotto composto da due cialde emisferiche vuote unite fra loro, ripieno di crema al latte non contenente cacao, con all’interno una mandorla, e ricoperto da un rivestimento bianco. Il rivestimento bianco è costituito da una preparazione a base di zucchero, grasso vegetale, latte scremato e latte di cocco, ed è a sua volta ricoperto di granella di cocco. Il prodotto ha forma sferica e un diametro di circa 2,5 cm. La cialda, invisibile dall'esterno, è spessa circa 2 mm. | 1704 90 99 | La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1704 , 1704 90 e 1704 90 99 .<br>Il prodotto ha la caratteristica di un prodotto a base di zuccheri della voce 1704 . Nonostante sia fabbricato usando una cialda di forma sferica, che viene riempita e quindi ricoperta, la forma, le dimensioni e la stabilità del prodotto non dipendono interamente dalla cialda.<br>Le cialde possono essere classificate alla voce 1905 soltanto se hanno la caratteristica di prodotti della panetteria. La voce 1905 non prevede un limite massimo per il contenuto della farcitura dei prodotti della pasticceria. Tuttavia, la cialda non conferisce al prodotto la caratteristica essenziale, in quanto serve soltanto a dare forma e a separare la farcitura dal rivestimento. Pertanto, il prodotto non può essere classificato alla voce 1905 . |
| 2.: Prodotto composto da due cialde emisferiche vuote unite fra loro, ripieno di una crema a base di torrone e nocciole contenente cacao, e una nocciola intera, e ricoperto di cioccolato e nocciole in granella. Il prodotto ha forma sferica e un diametro di circa 3 cm. La cialda, invisibile dall'esterno, è spessa circa 2 mm. | 1806 90 19 | La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) del capitolo 17, dalla nota 2 del capitolo 18 e dal testo dei codici NC 1806 , 1806 90 e 1806 90 19 .<br>Il prodotto ha la caratteristica di cioccolata ripiena della voce 1806 (note esplicative delle sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 della nomenclatura combinata). Nonostante sia fabbricato usando una cialda di forma sferica, che viene riempita e quindi ricoperta, la forma, le dimensioni e la stabilità del prodotto non dipendono interamente dalla cialda.<br>Le cialde possono essere classificate alla voce 1905 soltanto se hanno la caratteristica di prodotti della panetteria. La voce 1905 non prevede un limite massimo per il contenuto della farcitura dei prodotti della pasticceria. Tuttavia, la cialda non conferisce al prodotto la caratteristica essenziale, in quanto serve soltanto a dare forma e a separare la farcitura dal rivestimento. Pertanto, il prodotto non può essere classificato alla voce 1905 . |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 949/2006 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ().