# REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia e della Russia

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

**1.** Misure in vigore

**(1)** Con il regolamento (CEE) n. 3068/92 [^2] («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cloruro di potassio («il prodotto in esame») originarie, tra gli altri paesi, della Bielorussia e della Russia («i paesi interessati»).

**(2)** In seguito ad un riesame in previsione della scadenza effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ad un esame intermedio effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («l’inchiesta iniziale»), il Consiglio, con il regolamento n. 969/2000 [^3] , ha deciso che le misure in oggetto dovessero essere mantenute e ne ha modificato la forma. Le misure hanno preso la forma di un importo fisso in euro per tonnellata per le diverse categorie e qualità di cloruro di potassio.

**(3)** Con il regolamento n. 992/2004 [^4] , il Consiglio ha previsto l’esenzione dai dazi antidumping per le importazioni nei nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1 o maggio 2004 («gli UE 10») sotto forma di offerte di impegni speciali («impegni per l’allargamento») ed ha autorizzato la Commissione ad accettare tali impegni per l’allargamento. Con il regolamento (CE) n. 1002/2004 [^5] , la Commissione ha accettato tali impegni offerti da (i) un produttore esportatore in Bielorussia unitamente a società aventi sede in Austria, Lituania e Russia, (ii) un produttore esportatore in Russia unitamente a società aventi sede in Russia e in Austria e (iii) un produttore esportatore in Russia unitamente ad una società avente sede a Cipro all’epoca dell’accettazione.

**(4)** Con il regolamento (CE) n. 858/2005 [^6] , la Commissione ha accettato fino al 13 aprile 2006 nuovi impegni dai produttori esportatori di cui sopra.

**(5)** In seguito a due distinti riesami intermedi parziali effettuati a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, richiesti dai produttori esportatori russi JSC Silvinit e JSC Uralkali, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1891/2005 [^7] , ha modificato il regolamento (CEE) n. 3068/92, sostituendo l’importo fisso dei dazi con dazi individuali ad valorem per tutti i tipi di cloruro di potassio prodotti dalle società russe in questione. Con la decisione 2005/802/CE [^8] , la Commissione ha accettato gli impegni delle due società richiedenti.

**(6)** In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore [^9] , le misure sulle importazioni originarie dell’Ucraina sono scadute il 12 maggio 2005, poiché non sono state presentate domande di riesame in previsione della scadenza.

**2.** Domande di riesame

2.1. Domanda di riesame in previsione della scadenza

**(7)** Dopo la pubblicazione dell’avviso di imminente scadenza, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure in oggetto relativamente a Russia e Bielorussia, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

**(8)** La domanda è stata presentata il 10 febbraio 2005 dall’Associazione europea dei produttori di cloruro di potassio (« *European Potash Producers Association* », «il richiedente») a nome di produttori la cui produzione corrisponde a circa il 99 % della produzione comunitaria di cloruro di potassio, ovvero ad una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva.

**(9)** La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria. Secondo il richiedente, infatti, il cloruro di potassio originario dei paesi interessati viene ancora venduto nella Comunità a prezzi di dumping. Sempre secondo il richiedente, le importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia e dalla Russia sono aumentate e i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno continuato ad esercitare ripercussioni negative sulle quote di mercato detenute, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall’industria comunitaria, che si sono tradotte in sostanziali effetti negativi sull’andamento generale e sulla situazione finanziaria dell’industria comunitaria. Infine, il richiedente ha affermato che esiste la probabilità di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievole ed ha presentato elementi di prova secondo i quali la situazione già delicata dell’industria comunitaria peggiorerebbe ulteriormente se le misure scadessero.

**(10)** Avendo concluso, dopo avere sentito il parere del comitato consultivo, che esistono sufficienti elementi di prova a favore dell’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato un’inchiesta pubblicando un avviso di apertura [^10] ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.2. Domanda di riesame intermedio parziale

**(11)** L’unico produttore esportatore bielorusso, la *Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali* («Belaruskali»), ha richiesto un riesame intermedio parziale limitato al dumping.

**(12)** La Belaruskali ha fornito elementi di prova secondo i quali le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere durevole.

**(13)** La società ha dimostrato che se si effettuasse un confronto, per un periodo di tempo sufficientemente esteso, tra il valore normale in un appropriato paese terzo ad economia di mercato e i suoi prezzi all’esportazione del prodotto verso l’UE, ne risulterebbe un dumping ridotto, notevolmente inferiore rispetto al livello delle misure attualmente in vigore. Pertanto, per compensare il dumping non sarebbe più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, fissato in base al dumping determinato in precedenza.

**(14)** Avendo concluso, dopo avere sentito il parere del comitato consultivo, che esistono sufficienti elementi di prova a favore dell’apertura di un riesame intermedio parziale [^11] , la Commissione ha avviato un’inchiesta pubblicando un avviso di apertura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

**3.** L’inchiesta

3.1. Periodo dell’inchiesta

**(15)** L’inchiesta sulle probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ai fini del riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, per quanto riguarda la Bielorussia e la Russia, ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2004 («il periodo dell’inchiesta»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione delle probabilità di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

**(16)** Il periodo dell’inchiesta relativo al riesame intermedio parziale conforme all’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, relativo alla Bielorussia, coincide con il periodo dell’inchiesta del riesame in previsione della scadenza.

3.2. Parti interessate dall’inchiesta

**(17)** I produttori comunitari richiedenti, gli esportatori e i produttori dei paesi esportatori e gli importatori, gli utilizzatori, le loro associazioni rappresentative notoriamente interessate e i rappresentanti dei paesi esportatori sono stati ufficialmente avvisati dalla Commissione dell’avvio del riesame. La Commissione ha inviato questionari a tutte le suddette parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura e si è inoltre messa in contatto ed ha inviato questionari ai produttori del Canada, che è stato scelto come paese di riferimento. La Commissione ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

**(18)** I tre produttori comunitari hanno risposto al questionario, così come 14 importatori e/o utilizzatori indipendenti, che hanno risposto in modo completo e hanno presentato osservazioni scritte.

**(19)** Le risposte al questionario sono state inviate anche da tre produttori esportatori dei paesi interessati e da cinque importatori comunitari e da un operatore commerciale/esportatore attivo in Russia, tutti collegati ai produttori esportatori.

**(20)** Un produttore del paese di riferimento ha risposto in modo esaustivo al questionario, mentre un altro produttore del paese di riferimento ha fornito informazioni dettagliate relative ai costi sostenuti per la produzione del prodotto simile.

3.3. Parti interessate e visite di verifica

**(21)** La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare le probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio e se fosse nell’interesse della Comunità mantenere in vigore le misure. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il livello del dumping per l’unico produttore esportatore bielorusso ed ha inoltre realizzato visite di verifica presso le seguenti società:

| a) | —: Cleveland Potash Limited, Saltburn, Regno Unito, | — | Cleveland Potash Limited, Saltburn, Regno Unito, | — | Iberpotash, S.A., Suria (Barcellona), Spagna, | — | K+S Kali GmbH, Kassel, Germania. |
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| — | Cleveland Potash Limited, Saltburn, Regno Unito, |  |  |  |  |  |  |
| — | Iberpotash, S.A., Suria (Barcellona), Spagna, |  |  |  |  |  |  |
| — | K+S Kali GmbH, Kassel, Germania. |  |  |  |  |  |  |

| b) | —: JSC Silvinit («Silvinit»), Solikamsk, regione di Perm, Russia, | — | JSC Silvinit («Silvinit»), Solikamsk, regione di Perm, Russia, | — | JSC Uralkali («Uralkali»), Berezniki, regione di Perm, Russia. |
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| — | JSC Silvinit («Silvinit»), Solikamsk, regione di Perm, Russia, |  |  |  |  |
| — | JSC Uralkali («Uralkali»), Berezniki, regione di Perm, Russia. |  |  |  |  |

| c) | —: International Potash Company (IPC), Mosca, Russia. | — | International Potash Company (IPC), Mosca, Russia. |
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| — | International Potash Company (IPC), Mosca, Russia. |  |  |

| d) | —: Belurs GmbH (Belurs), Vienna, Austria. | — | Belurs GmbH (Belurs), Vienna, Austria. |
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| — | Belurs GmbH (Belurs), Vienna, Austria. |  |  |

| e) | —: Agrium, Inc. (Agrium), Calgary, Alberta, Canada, | — | Agrium, Inc. (Agrium), Calgary, Alberta, Canada, | — | PCS Potash Corp, Inc (PCS) Saskatoon, Saskatchewan, Canada. |
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| — | Agrium, Inc. (Agrium), Calgary, Alberta, Canada, |  |  |  |  |
| — | PCS Potash Corp, Inc (PCS) Saskatoon, Saskatchewan, Canada. |  |  |  |  |

| f) | —: AUREPIO SP, Varsavia, Polonia. | — | AUREPIO SP, Varsavia, Polonia. |
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| — | AUREPIO SP, Varsavia, Polonia. |  |  |

| g) | —: Zaklady Chemiczne «Police» SA, Police, Polonia, | — | Zaklady Chemiczne «Police» SA, Police, Polonia, | — | Fosfan S.A., Stettino, Polonia, | — | Tessenderlo Chemie NV/SA, Bruxelles, Belgio, | — | Yara SA, Bruxelles, Belgio. |
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| — | Zaklady Chemiczne «Police» SA, Police, Polonia, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Fosfan S.A., Stettino, Polonia, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Tessenderlo Chemie NV/SA, Bruxelles, Belgio, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Yara SA, Bruxelles, Belgio. |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

**1.** Il prodotto in esame

**(22)** Il prodotto in esame è il cloruro di potassio, lo stesso dell’inchiesta precedente. Esso viene generalmente utilizzato come fertilizzante in agricoltura, direttamente, mescolato ad altri fertilizzanti, o, previa trasformazione, inserito in un fertilizzante composto noto come NPK (azoto, fosforo, cloruro di potassio). Il tenore di potassio è variabile e viene espresso in percentuale del peso di ossido di potassio (K 2 O) rispetto al prodotto anidro allo stato secco.

**(23)** Il cloruro di potassio viene commercializzato generalmente in forma di polvere (cloruro di potassio standard) o in altre forme, tra cui quella granulare (cloruro di potassio granulare). Il prodotto è suddiviso in tre categorie di base a seconda del tenore di K 2 O:

— tenore di K 2 O non superiore al 40 % - codice NC 3104 20 10 ,

— tenore di K 2 O superiore al 40 % ma pari o inferiore al 62 % - codice NC 3104 20 50 ,

— tenore di K 2 O superiore al 62 % - codice NC 3104 20 90

ed alcuni miscugli o miscele speciali con elevato tenore di cloruro di potassio, in particolare:

— un tenore di potassio pari o superiore al 35 % di K 2 O ma non superiore al 40 % - codici NC ex 3105 20 10 , ex 3105 20 90 , ex 3105 60 90 , ex 3105 90 91 ed ex 3105 90 99 ,

— un tenore di potassio superiore al 40 % di K 2 O ma non superiore al 62 % - codici NC ex 3105 20 10 , ex 3105 20 90 , ex 3105 60 90 , ex 3105 90 91 ed ex 3105 90 99 .

Come nelle inchieste precedenti, la Commissione ha stabilito che i diversi tipi e qualità di cloruro di potassio hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi utilizzi essenziali. Essi sono perciò considerati lo stesso prodotto.

**2.** Prodotto simile

**(24)** L’inchiesta ha rivelato che il prodotto in esame, il cloruro di potassio prodotto e venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario, il cloruro di potassio prodotto e venduto sul mercato interno dei paesi interessati e quello prodotto e venduto dai produttori canadesi sul mercato canadese hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi utilizzi. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

**(25)** Un esportatore russo ha chiesto l’esclusione del cloruro di potassio standard con un tenore di K 2 O superiore al 62 %, sostenendo che esso viene utilizzato solo per le applicazioni farmaceutiche, che ha prezzi diversi e che viene fornito imballato (mentre il cloruro di potassio usato come fertilizzante viene fornito alla rinfusa). Tuttavia, come indicato, il prodotto in esame ha le stesse caratteristiche fisiche di base e la stessa composizione chimica di base del cloruro di potassio di altre qualità. Per quanto riguarda le presunte differenze di prezzo, l’inchiesta ha rivelato che tale prodotto è frequentemente venduto a prezzi paragonabili al cloruro di potassio con tenore di K 2 O pari al 60 % -62 %. Inoltre, né il maggiore tenore di K 2 O, né la presenza dell’imballaggio ne pregiudicano l’utilizzo come fertilizzante. La richiesta è stata quindi respinta.

C. DUMPING

**1.** Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta

1.1. Bielorussia

1.1.1. Paese di riferimento

**(26)** Poiché la Bielorussia è considerata un paese a economia non di mercato, la Commissione ha dovuto determinare il valore normale in base ai dati ottenuti dai produttori in un paese terzo ad economia di mercato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Nell’avviso di apertura, si è proposto di scegliere il Canada come paese di riferimento adeguato. Il Canada è stato scelto come paese di riferimento anche in tutte le inchieste precedenti.

**(27)** Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla scelta del paese di riferimento.

**(28)** Le autorità bielorusse hanno sostenuto che la Russia costituirebbe un paese di riferimento più adatto del Canada, perché dopo l’inchiesta precedente è stata riconosciuta dalla Comunità come un paese ad economia di mercato. Esse hanno inoltre affermato che il mercato interno canadese non è più competitivo di quello russo e che uno dei principali produttori canadesi è collegato, tramite una società terza, ad alcuni produttori comunitari e che, per questo motivo, non sarebbe appropriato calcolare il valore normale per la Bielorussia sulla base dei dati forniti da società canadesi.

**(29)** Le autorità bielorusse hanno inoltre suggerito di scegliere la Russia come paese di riferimento perché (i) i produttori di cloruro di potassio bielorussi e russi facevano parte, all’epoca dell’Unione sovietica, della stessa industria, (ii) l’industria russa del cloruro di potassio ha un livello di sviluppo che è più simile a quello della Bielorussia e (iii) il volume della produzione russa è maggiormente paragonabile a quello bielorusso che a quello canadese. Inoltre, la Russia rappresenterebbe un paese di riferimento più adeguato perché in Russia l’accesso alle materie prime e il costo del lavoro sono simili ai corrispondenti valori bielorussi. Infine, le autorità bielorusse hanno sostento che sarebbe opportuno scegliere la Russia perché i produttori esportatori russi partecipano al riesame in previsione della scadenza e quindi il rischio di omessa collaborazione è contenuto.

**(30)** La Belaruskali ha affermato che le analogie tra Canada e Bielorussia a livello di accesso alle materie prime e processi produttivi non erano sufficientemente documentate. Inoltre, secondo tale società, il fatto che il Canada sia il principale produttore di cloruro di potassio è irrilevante ai fini della scelta del paese di riferimento e la Russia rappresenterebbe una scelta più appropriata.

**(31)** L’industria comunitaria ha sostenuto che i giacimenti bielorussi e quelli canadesi sono paragonabili dal punto di vista della struttura dei costi e del rapporto costi/efficacia e che l’accesso alle materie prime è molto simile nei due paesi. Inoltre, essa sostiene che i prezzi del cloruro di potassio in Canada sono governati dalle sole forze del mercato e non sono distorti da altri fattori, tra cui l’isolamento del mercato. Secondo l’industria comunitaria, esistono indizi chiari che alcuni fattori che agiscono sui prezzi in Russia non rappresentano correttamente la vera situazione dei costi e dovrebbero essere adeguati in ogni caso. Infine, l’industria comunitaria ritiene che poiché vi è una relazione stretta tra almeno un produttore russo di cloruro di potassio e il produttore bielorusso, che fanno riferimento alla stessa società di vendita, tale società avrebbe tutto l’interesse a sostenere che sul mercato russo il valore normale è basso.

**(32)** Per quanto concerne le affermazioni relative all’opportunità della scelta del Canada come paese di riferimento, va osservato che i valori normali per la Bielorussia sono stati determinati usando il Canada come paese di riferimento adeguato nelle inchieste precedenti dello stesso procedimento e che non ci sono elementi che indicano che tale scelta non sia più adeguata. Si osserva inoltre che il Canada è il principale produttore ed esportatore mondiale di cloruro di potassio, a livelli ben superiori di Russia e Bielorussia. Per quanto riguarda la concorrenza sul mercato canadese e sul mercato russo, è emerso che tanto in termini di produzione che di numero di operatori, il mercato canadese non è meno competitivo del mercato russo. L’inchiesta ha inoltre rivelato che sulle importazioni di cloruro di potassio in Canada non si applicano dazi o altri tipi di misure. Relativamente al processo produttivo e all’accesso alle materie prime, va osservato che le inchieste precedenti hanno stabilito che rispetto a tali parametri la situazione in Canada e in Bielorussia è sostanzialmente simile e che non sono emersi elementi di prova che indicano cambiamenti in tal senso.

**(33)** Per quanto riguarda l’opportunità di usare la Russia come paese di riferimento, la Commissione ha concluso che le parti non hanno presentato dei motivi validi per preferire i dati forniti dal mercato russo rispetto a quelli forniti dal mercato canadese ai fini del calcolo del valore normale del cloruro di potassio in Bielorussia. A tale proposito, va osservato che i costi di produzione sostenuti dai produttori russi non rispecchiano adeguatamente alcuni elementi dei costi in Russia, che, come indicato al considerando 54, dovrebbero essere adeguati in misura significativa. Tuttavia, si è ritenuto che il rapporto di un produttore russo con quello bielorusso non precluda necessariamente la possibile scelta della Russia in quanto paese di riferimento. La posizione secondo cui per la società russa sarebbe utile dimostrare un valore normale basso ignora il fatto che i dati usati fra l’altro nei paesi di riferimento sono sottoposti a un severo controllo prima di poter essere usati.

**(34)** Le istituzioni hanno tenuto conto delle affermazioni presentate dalle autorità bielorusse in merito alle relazioni tra almeno un produttore del paese di riferimento e i produttori comunitari ed hanno verificato l’esistenza di tali relazioni tra le società che hanno fornito le informazioni in Canada e i produttori comunitari. Tale esame ha dimostrato che un produttore canadese che ha fornito le informazioni necessarie era legato indirettamente ad alcuni produttori comunitari. Le informazioni presentate dalla società in parola sono state verificate presso la sede della società stessa, rilevando che erano accurate e affidabili e potevano pertanto fungere da base solida per la definizione del valore normale. Si è concluso che la relazione di una società del paese di riferimento con alcuni produttori comunitari non impedisce di scegliere il Canada come paese di riferimento. Inoltre, si è ritenuto che il fatto che i produttori bielorussi e russi rientrassero in una sola industria nel periodo sovietico non faccia della Russia un paese di riferimento più adatto del Canada, poiché non è stato motivato il contrario. In riferimento al volume di produzione del Canada, va ricordato che tale paese è il maggior produttore di cloruro di potassio al mondo, dal momento che vende cloruro di potassio in quantità considerevoli sia per l’uso interno che per l’esportazione. I singoli produttori canadesi però differiscono fra loro per quanto riguarda la produzione e le vendite, il che contribuisce a far sì che le informazioni disponibili a proposito del mercato canadese siano equilibrate e obiettive. Si rammenta inoltre che le dimensioni del mercato non sono un elemento decisivo per la scelta del paese di riferimento e che, in ragione delle economie di scala, il mercato più ampio non potrebbe che risolversi a beneficio del produttore bielorusso. Pertanto, la posizione è respinta. Infine, poiché l’affermazione riguardante il livello di sviluppo non è stata motivata, anch’essa dev’essere respinta.

**(35)** L’inchiesta ha quindi confermato che la scelta del Canada come paese di riferimento adeguato è una scelta opportuna.

**(36)** I calcoli si sono quindi basati sulle informazioni verificate fornite dai due produttori canadesi.

1.1.2. Valore normale

**(37)** Le vendite sul mercato interno del produttore canadese (che ha risposto al questionario in modo esaustivo) del prodotto simile si sono rivelate rappresentative, in quanto rappresentavano una percentuale maggioritaria rispetto alle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità effettuate dal produttore esportatore bielorusso.

**(38)** La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno potessero essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto venduto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell’80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell’inchiesta, remunerative o meno. Un tipo di prodotto della Agrium, venduto sul mercato canadese ed esportato verso la Comunità dalla Belaruskali soddisfa tali criteri.

**(39)** Per tre tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato interno non sono risultate rappresentative, il valore normale è stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di fabbricazione dei tipi esportati un importo adeguato relativo a spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di utile. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, gli importi per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali. I dati relativi ai costi di produzione sono tratti dalle risposte ricevute dai due produttori canadesi che hanno collaborato.

1.1.3. Prezzo all’esportazione

**(40)** Considerato che le vendite per l’esportazione effettuate dall’esportatore che ha collaborato hanno rappresentato, nel periodo dell’inchiesta, la totalità delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Bielorussia, il calcolo del prezzo all’esportazione si è basato sulle informazioni fornite da tale produttore esportatore bielorusso. Le vendite di cloruro di potassio della Belaruskali alla Comunità durante il periodo dell’inchiesta sono risultate effettuate 1) direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, 2) tramite importatori collegati nella Comunità o 3) tramite un operatore commerciale russo collegato (IPC). Tale operatore commerciale ha venduto il prodotto ad acquirenti comunitari indipendenti o a importatori comunitari collegati.

**(41)** Per quanto concerne le vendite dirette ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi effettivamente pagati o pagabili alla Belaruskali o alla IPC sono stati usati come base per calcolare il prezzo all’esportazione.

**(42)** Per quanto riguarda le vendite a importatori comunitari collegati da parte della Belaruskali, il prezzo all’esportazione è stato costruito partendo dal prezzo a cui i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente e applicando adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita da tali importatori, comprese le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto. Per questo tipo di mercato è stato ritenuto congruo un margine di profitto del 7,9 %, una percentuale che è in linea con i profitti realizzati dagli importatori non collegati.

1.1.4. Confronto

**(43)** Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tenere conto delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi applicati, se del caso, adeguamenti relativi a spese di trasporto (inclusi i costi di movimentazione), nolo marittimo, costi di imballaggio e costo del credito. Gli adeguamenti relativi al prezzo all’esportazione per quanto riguarda il trasporto nel paese esportatore e il costo del credito sono stati applicati sulla base dei costi del paese di riferimento. Per quanto riguarda le vendite all’esportazione effettuate tramite l’operatore commerciale collegato in Russia, è stato adeguato anche il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base. Tale adeguamento è stato dell’ordine del 3 %, ritenuto ragionevole per considerare le commissioni pagate agli agenti indipendenti coinvolti nel commercio del prodotto in questione.

1.1.5. Margine di dumping

**(44)** A norma dell’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata del prezzo all’esportazione per ciascun tipo di prodotto. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione della Belaruskali è emerso un margine di dumping del 27,5 % nel periodo dell’inchiesta.

**(45)** Il confronto dei dati relativi alle esportazioni verso la Comunità forniti dalla Belaruskali e il volume complessivo delle importazioni calcolato sulla base delle statistiche Eurostat sulle importazioni indica che il livello di collaborazione è stato elevato poiché, come già indicato, le esportazioni della Belaruskali hanno rappresentato, nel periodo dell’inchiesta, la totalità delle importazioni comunitarie dalla Bielorussia.

1.2. Russia

1.2.1. Valore normale

**(46)** Innanzitutto si è verificato se per i due produttori esportatori che hanno collaborato le vendite interne complessive del prodotto simile siano state rappresentative, ovvero se il volume complessivo di tali vendite sia stato pari ad almeno il 5 % del volume delle vendite all’esportazione verso la Comunità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Ciò si è rivelato vero per entrambi i produttori esportatori.

**(47)** Successivamente, definendo i diversi tipi del prodotto in base ai codici TARIC nei quali il prodotto è classificato (forma standard o non standard, tra cui la forma granulare, ecc.) e a seconda dell’imballaggio e della forma in cui viene spedito (sfuso, in sacchi o in container), si è valutata la rappresentatività delle vendite interne di ciascun tipo di prodotto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il periodo dell’inchiesta il loro volume complessivo è stato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto paragonabile esportato nella Comunità. Ciò è risultato vero per tre dei quattro tipi di prodotto esportati nella Comunità dalla Uralkali e per due dei tre prodotti trasportati nella Comunità dalla Silvinit.

**(48)** La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate in quantità rappresentative sul mercato interno potessero essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto venduto a prezzi netti pari o superiori al costo unitario modificato ha rappresentato più dell’80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto è risultata pari o superiore al costo unitario modificato, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell’inchiesta, remunerative o meno. Tutti i prodotti della Silvinit e della Uralkali che sono stati venduti sul mercato interno e esportati nella Comunità rientrano in tale categoria.

**(49)** Quando, per determinare il valore normale, non è stato possibile utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore perché esso non è stato venduto su tale mercato in quantità rappresentative, è stato utilizzato un altro metodo. In mancanza di un altro metodo adeguato, il valore normale è stato costruito.

**(50)** In tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali.

**(51)** L’inchiesta ha inoltre stabilito che il costo dell’energia, in particolare il costo dell’elettricità e del gas utilizzati nei processi di estrazione e di produzione del prodotto in esame, rappresenta una proporzione considerevole dei costi di fabbricazione totali dei produttori di cloruro di potassio non solo in Russia, ma anche negli altri paesi produttori. La Commissione ha ritenuto opportuno confrontare anche i costi unitari sostenuti dai produttori russi per l’acquisto di energia con i costi sostenuti dai principali produttori di cloruro di potassio con metodi produttivi, livelli di produzione e vantaggi naturali analoghi, così da determinare se i prezzi pagati non fossero innaturalmente bassi o se rispecchiassero in modo attendibile i costi normali. In mancanza di altri produttori di cloruro di potassio russi, tali informazioni sono state richieste ai due produttori canadesi.

**(52)** Dai dati ricevuti risulta che il fabbisogno energetico dei due produttori canadesi è stato simile a quello dei produttori russi e che l’elettricità e il gas acquistati da tali società provenivano, come quelli utilizzati dalle società russe, dalle centrali idroelettriche e dai principali giacimenti di gas del paese. Il confronto ha rivelato che il costo unitario dell’elettricità sostenuto dai produttori canadesi era simile a quello pagato dai produttori russi.

**(53)** Per quanto riguarda le forniture di gas, sulla base dei dati contenuti nella relazione annuale 2004 del fornitore di gas russo OAO Gazprom (il cui distributore regionale era il fornitore dei produttori esportatori in questione) si è stabilito che il prezzo del gas sul mercato interno pagato dai due produttori russi è stato pari a circa un quinto del prezzo del gas esportato dalla Russia. Secondo la stessa relazione, la OAO Gazprom e il governo della Federazione russa sono molto impegnati nell’ottimizzazione della regolamentazione dei prezzi all’ingrosso del gas. Secondo l’analisi presentata in tale relazione, esiste il rischio che il gas naturale sia venduto sul mercato interno a prezzi bassi e il gruppo Gazprom è tenuto a fornire gas naturale ai consumatori russi a prezzi regolati dall’autorità federale in materia di tariffe ( *Federal Tariff Service* ). Attualmente, sempre secondo la relazione, tali prezzi sono notevolmente più bassi dei prezzi internazionali del gas naturale. Inoltre, nel corso del riesame precedente conclusosi nel novembre 2005 col regolamento (CE) n. 1891/2005, è stata esaminata la relazione annuale del 2003, secondo la quale in quell’anno la OAO Gazprom non aveva registrato profitti sul mercato interno. A tale proposito, poiché i prezzi del gas pagati dalle società non sono aumentati, non sembra che la situazione sia cambiata nel periodo dell’inchiesta. Pertanto, tutti i dati disponibili indicano chiaramente che il prezzo del gas applicato agli acquirenti russi corrispondeva a un prezzo regolato ben lontano dai livelli di recupero dei costi. L’inchiesta ha inoltre rivelato che il prezzo del gas pagato dai due produttori russi è stato significativamente più basso del prezzo del gas pagato dai due produttori canadesi.

**(54)** In considerazione di quanto precede, si è ritenuto che i prezzi applicati dal fornitore regionale di gas russo ai produttori di cloruro di potassio russi nel periodo dell’inchiesta non rispecchiassero adeguatamente i costi associati alla produzione di gas se confrontati al prezzo del gas esportato dalla Russia e al prezzo applicato da un fornitore di gas canadese ad importanti utilizzatori industriali del proprio paese. Si è quindi operato un adeguamento del costo di produzione per ciascuna società russa, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In mancanza di altri metodi affidabili, si sono utilizzate le informazioni riguardanti il prezzo del gas esportato al netto delle spese di trasporto, dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise. Tale adeguamento è stato effettuato conformemente al metodo utilizzato nell’inchiesta precedente, conclusasi nel novembre 2005 con il regolamento (CE) n. 1891/2005.

**(55)** Per quanto riguarda l’adeguamento relativo ai prezzi del gas naturale, le autorità russe hanno argomentato che i vantaggi comparativi o competitivi di tipo naturale devono essere considerati adeguatamente nel corso delle procedure antidumping, e hanno affermato che la metodologia utilizzata per determinare i profitti definendo il valore normale era illegale e inaccettabile. In proposito va ricordato che non è stato effettuato alcun adeguamento relativo ai vantaggi comparativi o competitivi. È stato invece effettuato un adeguamento per quanto riguarda i costi del gas associati alla produzione di cloruro di potassio a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, come spiegato ai considerando 51 e 54 di cui sopra, dal momento che tali costi non si riflettevano ragionevolmente nei registri delle parti interessate. Per quanto riguarda la definizione del valore normale si è proceduto a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, come spiegato al considerando 50. Pertanto, gli argomenti addotti dalle autorità russe sono stati respinti.

**(56)** Sempre per quanto riguarda i costi di produzione, l’industria comunitaria ha inoltre affermato che l’ammortamento, basato solitamente sul valore d’acquisto (storico) delle attività fisse, non rispecchierebbe in misura adeguata i costi di produzione del prodotto in esame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. L’industria comunitaria ha quindi chiesto che venisse applicata una maggiorazione dei costi dei produttori russi.

**(57)** Le verifiche svolte a tal fine presso la sede dei produttori russi hanno permesso di accertare che il valore iniziale delle loro attività era stato stabilito in base alle valutazioni eseguite durante il processo di privatizzazione del 1993. Tale valore è stato poi riveduto tra il 1993 e il 1997 applicando i «coefficienti di rivalutazione» introdotti dal governo russo per ovviare all’iperinflazione. Alla fine del 1997, a seguito di un decreto del governo russo, sono state effettuate valutazioni indipendenti delle attività secondo tre criteri fondamentali, tra cui il valore di sostituzione delle attività stesse. I risultati delle valutazioni indipendenti figurano nel bilancio di apertura delle società per il 1998.

**(58)** In mancanza di prove sostanziali da cui risulti che dell’ammortamento non si sia tenuto correttamente conto nella contabilità dei produttori esportatori, non si ritiene che sia giustificato, al momento, adeguare i costi di ammortamento nei dati relativi al costo di produzione utilizzati per stabilire il valore normale per le società.

1.2.2. Prezzo all’esportazione

**(59)** Per quanto riguarda la Silvinit, le vendite di cloruro di potassio alla Comunità durante il periodo dell’inchiesta sono risultate effettuate 1) direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, 2) tramite importatori collegati nella Comunità o 3) tramite un operatore commerciale indipendente con sede in Svizzera. Nel caso della Uralkali, tutte le vendite di cloruro di potassio verso la Comunità sono state effettuate tramite operatori commerciali indipendenti con sede a Cipro o in Svizzera.

**(60)** Ogniqualvolta le vendite di cloruro di potassio destinate all’esportazione sono risultate effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili. Per quanto riguarda le vendite a importatori comunitari collegati da parte dell’operatore commerciale collegato, il prezzo all’esportazione è stato costruito partendo dal prezzo a cui i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dagli importatori in questione tra l’importazione e la rivendita, incluse le spese generali, amministrative e di vendita e i dazi, e tenendo conto inoltre di un congruo margine di profitto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Per questo tipo di mercato è stato ritenuto congruo un margine di profitto del 7,9 %, una percentuale che è in linea con i profitti realizzati dagli importatori non collegati.

1.2.3. Confronto

**(61)** Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tenere conto delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi applicati, se del caso, adeguamenti relativi a spese di trasporto (inclusi i costi di movimentazione), nolo marittimo, costi di assicurazione, costi di imballaggio e del credito. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, sono inoltre stati applicati adeguamenti nei casi in cui le vendite all’esportazione sono risultate effettuate attraverso una società collegata situata in un paese esterno alla Comunità. Tale adeguamento è stato dell’ordine del 3 %, ritenuto ragionevole per considerare le commissioni pagate agli agenti indipendenti coinvolti nel commercio del prodotto in questione.

1.2.4. Margine di dumping

**(62)** A norma dell’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per ciascun tipo di prodotto. Il confronto ha rivelato che il prodotto in esame è stato oggetto di significative pratiche di dumping da parte degli esportatori che hanno collaborato, che hanno raggiunto livelli superiori all’8 % per la Uralkali e superiori al 14 % per la Silvinit.

**(63)** Il confronto dei dati relativi alle esportazioni verso la Comunità forniti dai produttori esportatori e il volume complessivo delle importazioni calcolato sulla base delle statistiche Eurostat sulle importazioni indica che il livello di collaborazione è stato elevato poiché, i produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato, nel periodo dell’inchiesta, la totalità delle importazioni nella Comunità originarie della Russia.

**2.** Probabilità di persistenza del dumping

2.1. Considerazioni generali

**(64)** I tre produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano la totalità delle importazioni dai paesi interessati. L’esame delle probabilità di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure si è basato in larga misure sulle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato in questione.

2.1.1. Attuale livello di dumping

**(65)** Per valutare le possibilità di persistenza del dumping, la Commissione ha verificato l’esistenza di pratiche di dumping relative alle esportazioni nella Comunità dai paesi interessati; la Commissione ha infatti ritenuto che nel caso avesse riscontrato l’esistenza di pratiche di dumping, sarebbe stato ragionevole inferire che, in mancanza di prove del contrario, esse sarebbero continuate anche in futuro. A tale proposito, si ricorda che il livello del dumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originarie di entrambi i paesi interessati ha continuato ad essere significativo (cfr. considerando da 26 a 62).

2.1.2. Rapporto tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e i prezzi di vendita nella Comunità

**(66)** Poiché i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi praticati da tutti i produttori in questione si sono rivelati in media inferiori ai prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria all’interno della Comunità, il livello prevalente dei prezzi del prodotto in esame registrato sul mercato comunitario rende quest’ultimo particolarmente attraente per gli esportatori con sede nei paesi interessati. La Commissione ritiene pertanto che, in caso di abrogazione delle misure, ci sarebbe un interesse economico a deviare le esportazioni da paesi non UE verso il più redditizio mercato comunitario.

2.2. Bielorussia

2.2.1. Produzione, capacità produttiva e investimenti in Bielorussia

**(67)** Nel periodo in esame, la Belaruskali è riuscita ad aumentare la propria produzione del 25 %. Come indica la tabella, il volume della produzione è aumentato soprattutto nel 2003 e nel periodo dell’inchiesta (PI).

|  | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione effettiva in Bielorussia | 100 | 102 | 114 | 125 |

**(68)** Nel periodo in esame, la Belaruskali ha aumentato la propria produzione del 3 %. Per il 2006, è previsto un ulteriore aumento del 12 % della capacità produttiva. Mentre nel periodo dell’inchiesta la Belaruskali ha prodotto cloruro di potassio ad un livello prossimo al livello della piena capacità produttiva, essa ha dichiarato un aumento significativo della capacità e degli investimenti complessivi per il 2005 e il 2006. La capacità produttiva e gli investimenti, tradotti in euro e in forma indicizzata, hanno raggiunto i seguenti valori:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PI) | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità produttiva | 100 | 100 | 100 | 103 | 114 | 115 |
| Investimenti | 100 | 132 | 111 | 128 | 175 | 175 |

**(69)** Tali dati permettono di concludere che la Belaruskali possiede la capacità potenziale di aumentare le proprie esportazioni vero il mercato comunitario nel caso di abrogazione delle misure in quanto la stessa società ha dichiarato che la propria capacità produttiva aumenterà e che gli investimenti subiranno un significativo incremento.

2.2.2. Mercato interno bielorusso

**(70)** In tutto il periodo in esame, le vendite di cloruro di potassio sul mercato interno bielorusso sono rimaste ad un livello basso, non superiore al 10 % delle vendite complessive della Belaruskali. Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, il volume delle vendite sul mercato interno bielorusso è addirittura diminuito del 3 %. Essendo in fase di leggera contrazione, il mercato interno non ha potuto assorbire l’aumento di produzione e tale situazione non dovrebbe cambiare in futuro. La società si trova quindi costretta ad esportare una parte essenziale della produzione.

2.2.3. Esportazioni bielorusse verso altri paesi

**(71)** Le informazioni fornite dal solo produttore esportatore bielorusso indicano che le vendite a paesi non membri dell’Unione europea (soprattutto Repubblica popolare cinese, Brasile e India) hanno raggiunto livelli significativi, rappresentando l’82 % delle esportazioni totali. Inoltre, tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, i volumi delle esportazioni verso i paesi terzi è aumentato del 25 %. L’inchiesta ha quindi confermato che la maggior parte della produzione di cloruro di potassio in Bielorussia viene in misura crescente destinata all’esportazione.

**(72)** I prezzi dei tipi di cloruro di potassio che la Belaruskali ha venduto alla Comunità sono risultati essere, in media, leggermente più alti dei prezzi dei tipi corrispondenti di cloruro di potassio venduti su mercati terzi. Poiché, come indicato al considerando 44, le vendite bielorusse per l’esportazione verso la Comunità sono state effettuate a prezzi di dumping, è probabile che le esportazioni verso i mercati dei paesi terzi siano state oggetto di dumping a livelli ancora superiore. Inoltre, per la società in questione, il mercato comunitario rappresenta una destinazione attraente per le esportazioni di cloruro di potassio a prezzi di dumping, in quanto i prezzi praticati sono leggermente maggiori, è geograficamente vicino, i rischi di insolvenza degli acquirenti sono bassi e le condizioni di pagamento favorevoli.

2.3. Russia

2.3.1. Produzione, capacità produttiva e investimenti in Russia

**(73)** Nel periodo dell’inchiesta, i produttori russi sono riusciti ad aumentare la produzione del 29 %. Come indica la tabella, il volume della produzione è aumentato soprattutto nel periodo dell’inchiesta.

|  | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione effettiva in Russia | 100 | 104 | 112 | 129 |

**(74)** Mentre la capacità produttiva delle due società russe è rimasta costante nel periodo in esame, le società hanno previsto un aumento del 6 % entro il 2006. I produttori russi hanno inoltre fornito informazioni in base alle quali essi dispongono di capacità produttive che permetterebbero di aumentare la produzione di cloruro di potassio.

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PI) | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità produttiva in Russia | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 106 |

**(75)** In base alle informazioni fornite, poi, gli investimenti sono aumentati in misura significativa nel 2005 e nel 2006. Gli investimenti, espressi in euro e in forma indicizzata, hanno evidenziato l’andamento seguente:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PI) | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investimenti in Russia | 100 | 64 | 71 | 84 | 103 | 261 |

**(76)** Alla luce di tali dati, si può concludere che i produttori esportatori russi dispongono della capacità, in caso di abrogazione delle misure, di aumentare le esportazioni verso il mercato comunitario. Inoltre, entrambe le società in questione hanno dichiarato un aumento significativo degli investimenti, un fatto che potrebbe indicare un ulteriore aumento della capacità produttiva.

2.3.2. Mercato interno russo

**(77)** Nel periodo in esame, le vendite di cloruro di potassio sul mercato interno russo sono rimaste ad un livello basso, non superiore in media al 15 % delle vendite complessive delle due società. Tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, in Russia, il volume delle vendite sul mercato interno è aumentato del 5 %. La crescita del mercato interno non è stata sufficiente per assorbire l’aumento della produzione (29 %) e le due società devono quindi esportare una parte essenziale della produzione.

2.3.3. Esportazioni russe verso altri paesi

**(78)** Le informazioni fornite dai produttori esportatori indicano che le vendite a paesi non membri dell’Unione europea (soprattutto Repubblica popolare cinese e Brasile) hanno raggiunto livelli significativi, rappresentando l’95 % delle esportazioni totali. Inoltre, tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, le esportazioni verso i paesi terzi sono aumentate del 46 %. L’inchiesta ha quindi confermato che la maggior parte della produzione di cloruro di potassio in Russia viene in misura crescente destinata all’esportazione.

**(79)** I prezzi dei tipi di cloruro di potassio che le società in questione hanno venduto alla Comunità sono risultati essere, in media, più bassi dei prezzi dei tipi corrispondenti di cloruro di potassio venduti sui mercati terzi. Tuttavia, per le società in questione, il mercato comunitario rappresenta una destinazione attraente per le esportazioni di cloruro di potassio a prezzi di dumping, in quanto è geograficamente vicino, i rischi di insolvenza degli acquirenti sono bassi e le condizioni di pagamento favorevoli.

2.4. Conclusioni sulle probabilità di persistenza del dumping

**(80)** Il fatto che in genere il livello prevalente dei prezzi che i produttori comunitari applicano nella Comunità sia più elevato del livello medio dei prezzi all’esportazione praticati sui mercati terzi dai produttori esportatori bielorussi e russi deve essere considerato un motivo per incrementare le esportazioni a prezzi di dumping verso la Comunità.

**(81)** Poiché sia i produttori esportatori bielorussi che quelli russi dispongono di capacità produttive inutilizzate e tutte le società in questione hanno evidenziato un aumento significativo degli investimenti e della capacità produttiva, è ragionevole concludere che, in caso di abrogazione delle misure, la produzione aggiuntiva verrebbe esportata verso la Comunità o che i quantitativi di prodotto attualmente esportati in paesi non membri dell’Unione europea verrebbero dirottati, in misura significativa, verso il mercato comunitario.

**(82)** Inoltre l’inchiesta ha mostrato che nel periodo considerato il mercato del cloruro di potassio al di fuori della Comunità è stato caratterizzato da una certa volatilità sotto forma di considerevoli fluttuazioni dei prezzi all’esportazione. La causa di tale volatilità è individuata nella situazione eccezionale causata dal forte aumento della domanda in alcuni mercati emergenti, come quelli dell’Asia e del Sudamerica. In queste circostanze è probabile che, nel caso in cui la crescita in tali mercati raggiungesse la saturazione, interrompendo o invertendo l’aumento della domanda, quantitativi significativi di cloruro di potassio proveniente dalla Bielorussia e dalla Russia verrebbero dirottati sul più stabile mercato comunitario. A tale proposito, va inoltre osservato che i mercati siti oltreoceano sono soggetti a costi di trasporto molto più elevati rispetto al mercato comunitario, il quale, essendo vicino, è raggiungibile, per nave o per ferrovia, con una spesa minore.

**(83)** Per quanto riguarda i prezzi, l’inchiesta ha rivelato che le importazioni nella Comunità dalla Bielorussia e dalla Russia sono a tutt’oggi effettuate a prezzi di dumping. C’è pertanto da aspettarsi, in mancanza di indicazioni del contrario, che molto probabilmente le pratiche di dumping persisteranno anche in futuro.

**(84)** Per questi motivi, si conclude che, in caso di abrogazione delle misure, esiste la probabilità che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati non solo continuino ma aumentino in misura considerevole.

D. PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

**1.** Definizione di industria comunitaria

**(85)** L’inchiesta ha confermato che i tre produttori comunitari denunzianti rappresentano il 99 % della produzione comunitaria di cloruro di potassio e costituiscono pertanto l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

**(86)** Poiché due produttori comunitari sono società collegate (la Cleveland Potash Ltd e la Iberpotash S.A. appartengono alla ICL Group, Israel Chemicals Ltd, di Tel Aviv), l’industria comunitaria è rappresentata da due soli gruppi indipendenti di produttori: la ICL Group e la K+S Kali GmbH.

**(87)** Essendo rappresentata da due soli gruppi di produttori, per ragioni di riservatezza le informazioni relative all’industria comunitaria vengono fornite in forma indicizzata. Ai fini dell’analisi del pregiudizio, è stato preso in considerazione solamente il cloruro di potassio prodotto dall’industria comunitaria ed è stato escluso il cloruro di potassio acquistato e rivenduto (soprattutto il cloruro di potassio prodotto dalla ICL Group in Israele).

**(88)** L’analisi degli indicatori di pregiudizio è stata realizzata utilizzando i dati Eurostat e le informazioni fornite nelle risposte al questionario dai produttori esportatori che hanno collaborato e dall’industria comunitaria.

**2.** Analisi della situazione dell’industria comunitaria e del mercato comunitario del cloruro di potassio

2.1. Consumo nella Comunità

**(89)** Il consumo complessivo di cloruro di potassio nella Comunità è stato calcolato aggiungendo alle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario le importazioni nella Comunità di cloruro di potassio dai paesi interessati e da tutti gli altri paesi terzi.

**(90)** Da tali dati risulta che il consumo comunitario è aumentato — passando da 7 231 000 tonnellate nel 2 001 a circa 8 030 000 nel periodo dell’inchiesta — dell’11 % circa.

| Consumo comunitario in migliaia di tonnellate | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EU-10 | 1 053 | 1 055 | 1 154 | 1 381 |
| *Indice* | *100* | *100* | *110* | *131* |
| EU-15 | 6 177 | 6 206 | 6 568 | 6 649 |
| *Indice* | *100* | *100* | *106* | *108* |
| EU-25 | 7 231 | 7 262 | 7 722 | 8 030 |
| *Indice* | *100* | *100* | *107* | *111* |

**(91)** Nel periodo in esame, quasi tutte le importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia nell’UE-15 sono state effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, a differenza delle importazioni nell’UE-10. Le importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo entrano in concorrenza con il prodotto simile prodotto dall’industria comunitaria in quanto sono trasformate nella Comunità da produttori di fertilizzanti che acquistano una parte delle materie prime utilizzate per ottenere fertilizzanti complessi, anch’essi destinati all’esportazione, dall’industria comunitaria. Di tali importazioni si è quindi tenuto conto per il calcolo del consumo comunitario e per l’analisi delle importazioni dai paesi interessati, in linea con le pratiche seguite dalle istituzioni della Comunità.

2.2. Importazioni dai paesi interessati

2.2.1. Volume delle importazioni

**(92)** Nel periodo dell’inchiesta, i produttori esportatori dei paesi interessati hanno venduto cloruro di potassio sul mercato dell’UE-10 nel quadro degli speciali impegni per l’allargamento di cui al considerando 3. I quantitativi venduti nel quadro di tali impegni sono stati presi in considerazione per tenere conto della presenza sul mercato dell’Unione europea dei paesi interessati.

**(93)** Nel periodo in esame, il volume delle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia nell’UE-25 è aumentato del 19 %. Nello stesso periodo, il volume delle importazioni dalla Bielorussia è aumentato del 44 %. Complessivamente, a livello di UE-25, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate, nel periodo in esame, del 37 %. Dopo una lieve flessione nel 2002, dovuta alla diminuzione delle vendite dalla Bielorussia, soprattutto per quanto riguarda la Spagna, le vendite da entrambi i paesi interessati sono aumentate in misura significativa, del 20 % circa, nel 2003 e nel 2004.

| Volume delle importazioni | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 (PI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bielorussia UE-15 | 100 | 58 | 104 | 154 |
| Bielorussia UE-10 | 100 | 105 | 127 | 140 |
| Bielorussia UE-25 | 100 | 94 | 122 | 144 |
| Russia UE-15 | 100 | 88 | 95 | 105 |
| Russia UE-10 | 100 | 112 | 98 | 131 |
| Russia UE-25 | 100 | 101 | 97 | 119 |
| Paesi interessati UE-25 | 100 | 96 | 115 | 137 |

2.2.2. Quota di mercato

**(94)** Nel periodo considerato, la quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi interessati è cresciuta del 23 %. Tale incremento, tuttavia, non è stato costante: la quota di mercato è rimasta pressoché stabile nel 2003, per poi aumentare improvvisamente nel 2004.

| Quota di mercato detenuta dai paesi interessati | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bielorussia UE-15 | 100 | 57 | 98 | 143 |
| Bielorussia UE-10 | 100 | 105 | 116 | 107 |
| Bielorussia UE-25 | 100 | 94 | 114 | 129 |
| Russia UE-15 | 100 | 88 | 90 | 97 |
| Russia UE-10 | 100 | 100 | 90 | 107 |
| Russia UE-25 | 100 | 112 | 89 | 100 |
| Paesi interessati UE-25 | 100 | 95 | 108 | 123 |

2.2.3. Andamento dei prezzi e politica seguita in materia di prezzi

2.2.3.1. Andamento dei prezzi delle importazioni in questione

**(95)** Nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni oggetto dell’inchiesta hanno evidenziato un andamento al ribasso, come indica la tabella seguente. Nel periodo dell’inchiesta, si è registrato un lieve aumento dei prezzi, dovuto alla crescita della domanda in altri paesi terzi, soprattutto in Cina. Tale aumento è stato comunque significativamente inferiore alle diminuzioni dei prezzi registrate negli anni precedenti.

| Prezzo medio del cloruro di potassio in EUR/tonnellata (UE-25) | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Bielorussia (indice)* | *100* | *95* | *82* | *95* |
| *Russia (indice)* | *100* | *97* | *78* | *84* |
| *Totale (indice)* | *100* | *95* | *82* | *93* |

**(96)** Nel periodo in esame, la diminuzione media del prezzo del cloruro di potassio è stata pari al 7 %.

2.2.3.2. Politica seguita in materia di prezzi

**(97)** Per determinare il livello di sottoquotazione dei prezzi, i prezzi delle esportazioni di cloruro di potassio originarie di Bielorussia e Russia, vendute ad acquirenti indipendenti sono state confrontate con i prezzi fatturati dall’industria comunitaria e applicati al mercato comunitario. Dal confronto è emerso che il margine di sottoquotazione per il cloruro di potassio bielorusso è stato pari al 18 %, mentre il margine di sottoquotazione per il cloruro di potassio russo ha oscillato tra il 17 % e il 23 %.

2.3. Situazione economica dell’industria comunitaria

2.3.1. Produzione

**(98)** Nel periodo in esame, la produzione complessiva di cloruro di potassio nella Comunità è leggermente aumentata, con l’eccezione del 2002, anno in cui la produzione è al contrario leggermente diminuita a causa del calo di minerale estratto dai giacimenti presso cui si riforniva un produttore comunitario. La produzione comunitaria complessiva di cloruro di potassio ha registrato il seguente andamento:

| Produzione | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *95* | *102* | *104* |

2.3.2. Capacità produttiva

**(99)** Nel periodo in esame, la capacità produttiva dell’industria comunitaria è rimasta stabile. La capacità di produzione totale relativa al cloruro di potassio ha registrato il seguente andamento:

| Capacità | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *100* | *100* | *100* |

2.3.3. Indice di utilizzo degli impianti

**(100)** L’indice di utilizzo degli impianti dell’industria comunitaria è diminuito nel 2002, per poi cominciare ad aumentare nel 2003. Nel periodo in esame, l’indice di utilizzo degli impianti dell’industria comunitaria relativo al cloruro di potassio è aumentato del 3 %.

| Indice di utilizzo degli impianti | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *96* | *102* | *103* |

2.3.4. Volume delle vendite nell’UE

**(101)** Il volume complessivo delle vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nell’Unione europea è aumentato leggermente — dell’1 % — nel periodo in esame, come indicato nella tabella seguente:

| Volume delle vendite nell’UE | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *98* | *102* | *101* |

2.3.5. Quota di mercato

**(102)** La quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita in misura costante nel periodo in esame, come indica la tabella seguente:

| Quota di mercato UE | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *97* | *95* | *91* |

2.3.6. Crescita

**(103)** A fronte di un aumento del mercato comunitario del cloruro di potassio dell’11 % registrato nel periodo in esame, l’industria comunitaria non è riuscita a beneficiare della situazione. Il volume delle vendite nell’Unione europea è aumentato dell’1 %, ovverosia molto meno della crescita del mercato.

2.3.7. Evoluzione dei prezzi

**(104)** L’inchiesta ha rivelato che i prezzi medi di vendita praticati dai produttori comunitari sono aumentati, nel periodo in esame, del 6 %. Dopo essere rimasti stabili tra il 2001 e il 2003, essi sono aumentati del 6 % tra il 2003 e il periodo dell’inchiesta. L’aumento dei prezzi coincide con la crescita significativa della domanda in altri paesi terzi, soprattutto nella Repubblica popolare cinese. Ciò mostra che i prezzi sul mercato comunitario di cloruro di potassio sono influenzati dalla domanda esistente sugli altri mercati. I prezzi medi di vendita del cloruro di potassio praticati dall’industria comunitaria sul mercato comunitario hanno registrato il seguente andamento:

| Prezzo di vendita medio (EUR/tonnellata) | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *99* | *100* | *106* |

2.3.8. Redditività

**(105)** Nel periodo in esame, la redditività delle vendite sul mercato interno dell’industria comunitaria, espressa come percentuale rispetto alle vendite nette, è aumentata. L’industria comunitaria ha subito perdite nel 2001 e nel 2002, per poi tornare redditizia nel 2003 e nel 2004. La redditività dell’industria comunitaria sul mercato comunitario del cloruro di potassio ha registrato il seguente andamento:

| Tasso di redditività | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *– 100* | *– 497* | *51* | *412* |

2.3.9. Occupazione, produttività e salari

**(106)** L’occupazione dell’industria comunitaria è rimasta sostanzialmente stabile:

| Personale impegnato nella produzione di cloruro di potassio | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *100* | *101* | *100* |

2.3.10. Scorte

**(107)** Nel periodo in esame, le scorte finali dei produttori comunitari di cloruro di potassio sono diminuite in misura costante, raggiungendo il 27 % circa. Le scorte finali dell’industria comunitaria sono risultate pari, secondo una media calcolata nel medio termine, a 500.00 tonnellate. Al termine del periodo dell’inchiesta, le scorte finali hanno registrato dei valori inferiori alla media a causa dell’aumento delle vendite, in particolare per via dell’aumento delle esportazioni, e per ragioni logistiche. Le scorte finali dell’industria comunitaria di cloruro di potassio hanno registrato il seguente andamento:

| Scorte finali | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *93* | *84* | *73* |

2.3.11. Investimenti

**(108)** Gli investimenti complessivi dell’industria comunitaria hanno subito un significativo aumento tra il 2001 e il 2002, per scendere successivamente ad un livello inferiore del 22 % a quello del 2001, soprattutto a causa della progettata riduzione degli investimenti di sostituzione da parte di un produttore comunitario. Gli investimenti dell’industria comunitaria hanno evidenziato il seguente andamento:

| Investimenti | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *147* | *98* | *78* |

2.3.12. Utile sul capitale investito

**(109)** Poiché il valore contabile netto delle attività utilizzate per la produzione del prodotto simile ha subito delle variazioni minime nel periodo in esame, l’utile sugli investimenti ha evidenziato un andamento analogo a quello della redditività.

| Utile sul capitale investito | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *– 100* | *– 477* | *48* | *412* |

2.3.13. Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

**(110)** Il flusso di cassa complessivo dell’industria comunitaria è diminuito considerevolmente tra il 2001 e il 2002, per poi aumentare nel 2003 e nel periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame esso è aumentato del 64 %.

| Flusso di cassa | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *56* | *127* | *164* |

**(111)** Tutti i produttori comunitari fanno capo ad un grande gruppo quotato in borsa che permette loro di reperire capitali all’interno del gruppo.

2.3.14. Entità del dumping e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

**(112)** L’incidenza dell’entità dei margini di dumping effettivi sull’industria comunitaria nel periodo dell’inchiesta non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei due paesi interessati. Va tuttavia osservato che il margine riscontrato per la Bielorussia è inferiore al livello dell’inchiesta precedente. Anche il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia e dalla Russia è aumentato rispetto all’inchiesta precedente.

2.3.15. Conclusioni sulla situazione dell’industria comunitaria

**(113)** L’industria comunitaria è ancora in fase di recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Nel periodo considerato, tale recupero si è concretizzato in una certa misura nell’aumento dei prezzi di vendita e in un andamento positivo di indicatori quali produzione, tasso di utilizzo degli impianti, volumi di vendita e scorte. Tali risultati positivi si sono tradotti in una situazione redditizia per l’industria comunitaria durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, la quota di mercato ha evidenziato un andamento negativo e, come indicato, l’industria comunitaria ha dovuto ridurre gli investimenti. Inoltre, il margine di utile ottenuto è ancora notevolmente inferiore ai livelli di utile del 9 % che l’industria comunitaria potrebbe verosimilmente raggiungere senza le importazioni oggetto di dumping. Si può pertanto concludere che l’industria comunitaria, pur avendo recuperato in parte dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, è ancora in una situazione delicata.

**(114)** In seguito alla comunicazione dei risultati, un esportatore e una parte interessata hanno dichiarato che lo sviluppo negativo di alcuni indicatori di pregiudizio è stato influenzato dal fatto che un produttore comunitario sito in Francia ha interrotto la propria produzione di cloruro di potassio durante il periodo in analisi. Al riguardo va osservato che, poiché tale produttore francese ha interrotto la produzione di cloruro di potassio nel 2001 e la sua inclusione nell’analisi dei pregiudizi solo per quell’anno avrebbe distorto la comparabilità dei dati, le informazioni riguardanti quel produttore comunitario non sono mai state inserite negli indicatori di pregiudizio.

2.4. Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

**(115)** Il volume delle importazioni di cloruro di potassio dagli altri paesi terzi è aumentato nel periodo dell’inchiesta, passando da circa 1 016 000 tonnellate nel 2 001 a 1 255 000 tonnellate del periodo dell’inchiesta, ovvero del 24 %. Questo incremento è attribuibile in larga misura alle importazioni da Israele e dalla Giordania. Va osservato che le importazioni da Israele sono state soprattutto effettuate da società collegate all’industria comunitaria.

| Importazioni dagli altri paesi terzi in migliaia di tonnellate | 2001 | 2002 | 2003 | PI | Evoluzione tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Israele | 552 | 745 | 740 | 643 | +17 % |
| Giordania | 140 | 180 | 210 | 278 | +99 % |
| Canada | 225 | 184 | 174 | 203 | –10 % |
| Altri paesi | 91 | 96 | 95 | 128 | –55 % |
| Totale | 1 016 | 1 209 | 1 223 | 1 255 | +24 % |

**(116)** La quota di mercato delle importazioni dagli altri paesi terzi è leggermente aumentata, passando dal 14 % del 2 001 al 15 % del 2004. Le importazioni da tali paesi sono risultate destinate soprattutto all’UE-15.

**(117)** Secondo i dati Eurostat, il prezzo medio di vendita di tali importazioni è diminuito, passando dai 134,94 EUR/tonnellata del 2001 ai 127,24 EUR/tonnellata del periodo dell’inchiesta, rimanendo però sempre superiore ai prezzi dell’industria comunitaria e significativamente superiore ai prezzi del cloruro di potassio originario di Russia e Bielorussia. L’andamento registrato è stato il seguente:

| Prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi (EUR/tonnellata) | 2001 | 2002 | 2003 | PI | Evoluzione tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Israele | 119,80 | 126,25 | 127,17 | 125,16 | +4 % |
| Giordania | 170,55 | 145,41 | 123,69 | 117,02 | –31 % |
| Canada | 139,83 | 137,12 | 120,46 | 127,51 | –9 % |
| Altri paesi | 159,95 | 142,94 | 158,24 | 157,76 | –1 % |
| Totale | 134,94 | 132,10 | 128,03 | 127,24 | –6 % |

**(118)** Si può dedurre da tali dati che, tenuto in particolare conto del fatto che i prezzi sono risultati maggiori e che la quota di mercato è stata piuttosto stabile, le importazioni dai paesi terzi non hanno avuto alcuna incidenza sulla situazione attuale dell’industria comunitaria.

2.5. Esportazioni dell’industria comunitaria

**(119)** Le esportazioni di cloruro di potassio dell’industria comunitaria verso i paesi terzi hanno registrato un andamento positivo, registrando, nel periodo in esame, un aumento complessivo del 23 %. Le esportazioni non hanno quindi avuto alcuna incidenza negativa sulla situazione dell’industria comunitaria. Durante il periodo considerato, si è registrato il seguente andamento:

| Volume delle esportazioni dell’industria comunitaria | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Indice* | *100* | *107* | *127* | *123* |

**3.** Conclusione sulla persistenza o reiterazione del pregiudizio

3.1. La situazione attuale dell’industria comunitaria

**(120)** Come indicato al considerando 90, il consumo comunitario di cloruro di potassio è aumentato dell’11 % circa nel periodo in esame, raggiungendo un picco nel 2004.

**(121)** Mentre la quota di mercato dell’industria comunitaria ha perso il 9 %, nel periodo in esame quella dei paesi interessati è aumentata del 23 %.

**(122)** La quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata dell’1 %, raggiungendo il livello del 15 %, con prezzi non inferiori ai prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria. Pertanto, si ritiene che le importazioni dagli altri paesi terzi non abbiano esercitato alcuna incidenza significativa sulla situazione economica dell’industria comunitaria nel periodo dell’inchiesta.

**(123)** Nello stesso periodo, l’andamento della situazione economica dell’industria comunitaria è risultata di difficile lettura, con una serie di indicatori, quali la quota di mercato e gli investimenti, che hanno registrato un andamento negativo ed altri, quali la produzione, il volume delle vendite, i prezzi di vendita e la redditività, che sono invece migliorati.

**(124)** L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di prezzi all’importazione innaturalmente bassi, che continuano a costituire pratiche di dumping, che hanno esercitato un’incidenza negativa sul volume delle vendite, sulla quota di mercato e quindi sulla redditività dell’industria comunitaria. L’effetto negativo sul volume delle vendite è evidenziato dal fatto che l’aumento di tale volume per l’industria comunitaria è stato molto ridotto (+1 %) in confronto all’aumento del consumo da parte del mercato comunitario nel periodo considerato (+11 %). Solamente durante gli ultimi sei mesi del periodo dell’inchiesta la situazione relativa ai prezzi all’importazione ha registrato un lieve miglioramento, nel senso che i prezzi sono aumentati successivamente all’entrata in vigore degli impegni.

**(125)** In genere, l’industria comunitaria rimarrebbe quindi vulnerabile a una persistenza del dumping pregiudizievole se le misure venissero lasciate scadere.

**(126)** Gli elementi a disposizione non permettono di formulare conclusioni precise in merito alle probabilità di persistenza del pregiudizio. Si è proceduto quindi ad esaminare le probabilità di reiterazione del pregiudizio.

3.2. Probabilità di reiterazione del pregiudizio

**(127)** Si è visto in precedenza (considerando 84) che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati aumenterebbero in misura significativa se le misure fossero abrogate. In effetti, il mercato comunitario è un mercato attraente perché geograficamente vicino rispetto agli altri principali mercati di esportazione (Brasile, Cina e India) e perché le condizioni di pagamento applicate sono migliori. Inoltre, i mercati interni dei produttori esportatori assorbono solamente porzioni limitate della produzione.

**(128)** La capacità produttiva in Bielorussia e in Russia è rimasta piuttosto stabile in tutto il periodo in esame, attestandosi al livello di 20 milioni di tonnellate di cloruro di potassio, corrispondenti al 33 % circa della capacità mondiale e a circa il 250 % del consumo comunitario. Le società in questione hanno anche previsto importanti investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva, e la Russia dispone di capacità produttive inutilizzate.

**(129)** Inoltre, la parziale ripresa dell’industria comunitaria di cui si è detto al considerando 113 è dovuta in larga parte alle misure antidumping, e sarebbe in pericolo se queste fossero ritirate. Un ritiro delle misure comporterebbe la vendita di sempre maggiori quantità di cloruro di potassio da parte dei paesi interessati sul mercato comunitario, e questo aumento delle vendite potrebbe realizzarsi solo tramite un taglio dei livelli di prezzo attuali, il che inevitabilmente causerebbe un’erosione dei prezzi di vendita e una diminuzione della redditività dell’industria comunitaria, coi pregiudizi che ne conseguono.

3.3. Conclusione relativa alla reiterazione del pregiudizio

**(130)** Come indicato, la situazione dell’industria comunitaria rimane caratterizzata da vulnerabilità e fragilità. Al considerando 81 si è detto che la Bielorussia e la Russia esporterebbero probabilmente la produzione aggiuntiva verso la Comunità se le misure dovessero venire a scadere. Poiché tali esportazioni avverrebbero probabilmente a prezzi di dumping, le vendite dell’industria comunitaria peggiorerebbero, e con esse le sue quote di mercato, i suoi prezzi di vendita e la sua situazione finanziaria in generale. Tali dati inducono a concludere che la scadenza delle misure produrrebbe con ogni probabilità un peggioramento della situazione, peraltro già delicata, dell’industria comunitaria, e la reiterazione del pregiudizio. Per questo motivo, si propone che le misure antidumping attuali siano mantenute.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

**1.** Introduzione

**(131)** Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se la proroga delle misure antidumping attualmente in vigore sia contraria all’interesse generale della Comunità. Per determinare l’interesse della Comunità si è tenuto conto di tutti gli interessi in gioco, ovvero quelli di industria comunitaria, importatori e utilizzatori del prodotto in questione. Per valutare la probabile incidenza della proroga delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate.

**(132)** Nell’inchiesta precedente, l’adozione e la proroga delle misure non sono state considerate contrarie all’interesse della Comunità.

**(133)** Visto il numero elevato di importatori, si è proceduto al campionamento. Il questionario per la selezione del campione è stato inviato a 21 importatori/utilizzatori e tutti hanno risposto. Del campione selezionato sono entrati a far parte 5 importatori comunitari. A norma dell’articolo 17 del regolamento di base, tale campione copriva oltre l’80 % delle importazioni complessive, corrispondente al maggior volume rappresentativo di importazioni che potesse realisticamente essere esaminato nel periodo di tempo a disposizione. Ognuno dei cinque importatori del campione ha risposto integralmente al questionario.

**(134)** In tutto, sono stati inviati agli utilizzatori 23 questionari; sette hanno risposto. Sono stati inviati questionari anche alle organizzazioni di importatori/utilizzatori, a cui hanno risposto l’Associazione europea per l’importazione di fertilizzanti ( *European Fertilizer Import Association* , EFIA) ed altre associazioni di utilizzatori di diversi Stati membri.

**(135)** Si è quindi proceduto ad esaminare se, nonostante le conclusioni sulla persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che la proroga delle misure fosse, nel caso specifico, contraria all’interesse della Comunità.

**2.** Interessi dell’industria comunitaria

**(136)** Nel corso dell’inchiesta, l’industria comunitaria si è rivelata un’industria vitale e competitiva, che continua però a trovarsi in una situazione delicata. Tale situazione dipende in parte dalla contrazione della quota di mercato nella Comunità e dalla situazione negativa dal punto di vista della redditività, che ancora non ha raggiunto un livello normale e stabile, tale da rendere possibili gli elevati investimenti necessari per ridare all’industria prospettive positive a lungo termine.

**(137)** Il sindacato dei minatori della Comunità e il sindacato generale del Regno Unito si sono manifestati sostenendo che l’industria comunitaria ha fornito un numero considerevole di posti di lavoro che, se le misure fossero lasciate scadere, diventerebbero a rischio.

**(138)** Considerate le difficoltà economiche che ha dovuto affrontare nel passato l’industria comunitaria e la situazione del mercato ancora poco stabile riscontrata nel periodo dell’inchiesta, si ritiene che se le misure venissero lasciate scadere la situazione dell’industria comunitaria diverrebbe a rischio. In base a questa valutazione, è altamente probabile che la situazione dell’industria comunitaria peggiorerebbe ulteriormente anche rispetto all’attuale situazione caratterizzata da una redditività moderata. Ciò comporterebbe la riduzione drastica degli investimenti e del numero di addetti.

**(139)** Se tuttavia le misure venissero prorogate, l’industria comunitaria potrebbe continuare a riprendersi e in particolare potrebbero aprirsi nuove prospettive favorevoli agli investimenti necessari a garantire la vitalità e la competitività a lungo termine dell’industria. La proroga delle misure è quindi nell’interesse dell’industria comunitaria.

**3.** Interesse degli importatori (operatori commerciali)

**(140)** Gli importatori di cloruro di potassio che hanno collaborato si sono generalmente pronunciati contro la proroga delle misure antidumping, sostenendo che tale proroga avrebbe un’incidenza negativa in quanto interromperebbe i legami con i fornitori tradizionali, soprattutto se gli impegni non venissero prorogati. Essi hanno inoltre sostenuto che i produttori comunitari potrebbero, in caso di proroga dei dazi, trovarsi ad occupare una posizione dominante sul mercato comunitario, riducendo in questo modo ad un livello minimo la libera concorrenza nella Comunità e spingendo ulteriormente verso l’alto i prezzi. Un importatore, tuttavia, ha sostenuto che la situazione attuale, caratterizzata dalla presenza delle misure, garantisce lo sviluppo corretto del mercato ed ha quindi chiesto la proroga di tali misure.

**(141)** Mentre nell’UE-15 la maggior parte del cloruro di potassio proveniente dai paesi interessati è stata importata in regime di perfezionamento attivo, gli impegni per l’allargamento hanno permesso, a determinate condizioni, l’importazione dai paesi interessati in esenzione dai dazi doganali. Inoltre, le importazioni dagli altri paesi terzi sono rimaste a un livello stabile, pari al 15 % della quota di mercato. Il mercato comunitario è stato caratterizzato dalla presenza di una concorrenza sana e non ci sono motivi di ritenere che la situazione cambi. L’argomentazione relativa alla presunta posizione dominante dell’industria comunitaria non viene pertanto accolta.

**(142)** In seguito alla comunicazione dei risultati, alcune parti interessate hanno insistito che il mantenimento delle misure creerebbe una situazione negativa dal punto di vista della concorrenza che conferirebbe una posizione dominante all’industria comunitaria. Al riguardo va osservato che durante l’inchiesta nulla ha fatto pensare che l’esistenza delle misure, oltre a ridurre gli effetti del dumping pregiudizievole, abbia modificato significativamente la situazione della concorrenza a favore dell’industria comunitaria. Al contrario, le importazioni dai paesi interessati sono addirittura aumentate e le importazioni da altri paesi terzi continuano a rappresentare una quota considerevole del mercato della Comunità. Pertanto, non vi sono elementi per affermare che un mantenimento delle misure possa causare un deterioramento della situazione della concorrenza sul mercato comunitario.

**(143)** Per quanto concerne le presunte difficoltà di accesso al cloruro di potassio importato per gli operatori commerciali, l’argomentazione viene respinta in quanto non suffragata da elementi di prova.

**(144)** Va inoltre osservato che gli importatori (operatori commerciali) di cloruro di potassio importano spesso anche altri prodotti. Anche se alcuni importatori concentrano la loro attività sul cloruro di potassio, per altri il cloruro di potassio rappresenta solamente il 10 % dell’attività. Inoltre, gli importatori per i quali il cloruro di potassio è un elemento centrale delle attività hanno indicato di poter passare ad occuparsi in maniera prevalente di altri prodotti richiesti dai clienti, soprattutto altri fertilizzanti. In seguito alla comunicazione dei risultati, un importatore e un’associazione di importatori hanno affermato che alcuni operatori dipendono fortemente dalle importazioni di cloruro di potassio della Bielorussia e difficilmente potrebbero passare ad altre fonti di approvvigionamento in caso di mantenimento delle misure, ma da quanto risulta invece un riorientamento verso altre fonti, ad es. l’industria comunitaria o l’importazione da paesi terzi diversi dalla Bielorussia, sarebbe possibile. Anche se tale riorientamento potrebbe avere effetti sui risultati economici e finanziari di questi importatori, si ritiene che i profitti non sarebbero intaccati in modo così sensibile da comprometterne l’attività nel lungo periodo. Alla luce di tutti gli argomenti addotti dagli importatori, si conclude che gli effetti delle misure antidumping sulla situazione finanziaria degli importatori sono relativamente limitati. In effetti, le risposte al questionario verificate hanno permesso di concludere che le misure antidumping esistenti non hanno per il momento avuto un’incidenza negativa sulla redditività degli importatori, e non ci sono motivi per ritenere che tale situazione cambierebbe in modo sostanziale se le misure fossero mantenute.

**(145)** Si conclude pertanto che la proroga delle misure non dovrebbe avere un impatto sostanziale sulla situazione degli importatori (operatori commerciali).

**4.** Interesse degli utilizzatori

4.1. Agricoltori

**(146)** Gli utilizzatori diretti del cloruro di potassio come fertilizzante (gli agricoltori) non hanno collaborato anche se il questionario è stato spedito alla relativa associazione. L’associazione agricoltori di uno Stato membro, comunque, ha sostenuto che i dazi antidumping nuocciono alla posizione degli agricoltori in un mercato competitivo in cui i prezzi all’importazione di fattori produttivi quali i fertilizzanti vengono regolati, mentre i prezzi dei prodotti alimentari importati non lo sono.

**(147)** Tale argomentazione non può essere accolta poiché le misure antidumping non rappresentano una risposta alle questioni generali di politica agricola. L’obiettivo delle inchieste antidumping è semplicemente quello di ristabilire condizioni di concorrenza leale a seguito di pratiche di dumping pregiudizievole. In mancanza di altre argomentazioni concrete e di altre indicazioni del fatto che le misure antidumping in vigore abbiano un’incidenza negativa sugli agricoltori, si conclude che la proroga dei dazi antidumping non avrà alcuna importante ripercussione negativa sulla categoria.

4.2. Produttori di fertilizzanti

**(148)** Gli utilizzatori che hanno risposto al questionario sono tutti produttori di fertilizzanti che acquistano cloruro di potassio dall’industria comunitaria e lo importano dai paesi interessati o da paesi terzi. Essi utilizzano il cloruro di potassio come materia prima per la produzione di fertilizzanti, costituiti spesso da tre elementi nutritivi diversi: azoto, fosforo e cloruro di potassio (fertilizzanti NPK o fertilizzanti composti). Ciò significa che il cloruro di potassio è un elemento del costo del prodotto finale, a un livello compreso tra il 15 % e il 30 % del costo di produzione. Il costo di produzione dei fertilizzanti contenenti cloruro di potassio è diminuito nel 2002 e nel 2003, per poi aumentare lievemente nel periodo dell’inchiesta, senza però raggiungere i livelli del 2001. Si può pertanto concludere che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di cloruro di potassio non hanno esercitato un’incidenza significativa sulla struttura dei costi dei produttori di fertilizzanti.

**(149)** La maggior parte di tali utilizzatori, come gli importatori, si è espressa contro la proroga delle misure. Tuttavia, un produttore di fertilizzanti ha osservato che sarebbe nel suo interesse poter disporre anche in futuro di produttori di cloruro di potassio tanto fuori che dentro la Comunità.

**(150)** Dato che i produttori di fertilizzanti concorrenti dei paesi terzi non pagano dazi antidumping sull’acquisto di cloruro di potassio, i produttori comunitari di fertilizzanti sostengono di non poter competere con i prezzi del prodotto finale offerto dai concorrenti stranieri. A tale proposito va però osservato che i produttori comunitari di fertilizzanti hanno la possibilità di importare in regime di perfezionamento attivo, senza cioè pagare i dazi antidumping. Inoltre, va ricordato che esistono altre fonti di approvvigionamento, sia nei paesi terzi non soggetti alle misure antidumping, che nella Comunità. Infine, l’inchiesta non ha dimostrato che tali utilizzatori non sono in grado di competere con i fertilizzanti composti importati nel mercato comunitario.

**(151)** Si conclude pertanto che le misure non hanno avuto un’incidenza negativa rilevante sulla situazione degli utilizzatori. L’impatto delle misure sulla redditività dei produttori di fertilizzanti nel periodo in esame è risultato minimo e non sono stati presentati elementi che indichino che tale situazione cambierebbe in caso di proroga delle misure. Si conclude pertanto che l’interesse degli utilizzatori non è tale da sconsigliare la proroga delle misure.

**5.** Ripercussioni sulla concorrenza nel mercato comunitario

**(152)** Nella loro forma attuale, le misure hanno avuto un evidente effetto stabilizzatore sull’industria comunitaria, che è uscita dalla crisi ed ha realizzato dei profitti, seppur modesti. Senza le misure, ciò non sarebbe stato possibile. Tuttavia, ciò non ha potuto evitare un’ulteriore concentrazione del mercato, con il passaggio di due produttori comunitari all’israeliana ICL Group. Inoltre, gli impianti francesi sono stati chiusi nel 2001, a causa dell’esaurimento dei giacimenti. Gli importatori e gli utilizzatori hanno sostenuto che tali eventi hanno in pratica creato una situazione di duopolio sul mercato dell’Unione europea, caratterizzato da una quota di mercato combinata superiore al 70 %, e superiore all’80 % per quanto riguarda la UE-15. Ciò dimostrerebbe che le misure in vigore hanno inciso sul mercato ostacolando la concorrenza.

**(153)** Tale argomentazione non può però essere condivisa, in quanto le misure in vigore hanno permesso all’industria comunitaria di continuare l’attività e di riprendersi, almeno in parte, dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. Senza le misure è probabile che la concorrenza si sarebbe ridotta ancora di più, poiché i produttori comunitari avrebbero dovuto interrompere la produzione di cloruro di potassio. La proroga delle misure eviterà un’ulteriore contrazione della concorrenza e permetterà all’industria comunitaria di sopravvivere e di rimanere competitiva.

**(154)** Si ricorda inoltre che la presenza sul mercato comunitario di un certo numero di altri concorrenti dei paesi terzi e dei paesi interessati ha garantito la concorrenza e che non ci sono motivi per ritenere che tale situazione cambi se le misure vengono prorogate.

**6.** Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

**(155)** Dopo avere esaminato i vari interessi coinvolti, si conclude che la proroga delle misure antidumping favorirà probabilmente un andamento stabile e prevedibile per il mercato comunitario del cloruro di potassio e permetterà all’industria comunitaria un’ulteriore ripresa e di rimanere competitiva in un quadro di condizioni di concorrenza leale. D’altra parte, senza una protezione adeguata contro le importazioni oggetto di dumping, l’industria comunitaria perderebbe con ogni probabilità il margine di profitto ottenuto negli ultimi anni e andrebbe incontro ad un grave peggioramento della situazione. Effettivamente, se le misure dovessero essere lasciate scadere, l’industria comunitaria si troverebbe con ogni probabilità costretta ad abbandonare gradualmente il mercato a vantaggio degli esportatori bielorussi e russi, lasciando una scelta sempre più limitata di fonti di cloruro di potassio a disposizione di importatori, coltivatori e utilizzatori della Comunità. Pertanto, il vantaggio a livello di prezzi per gli importatori che deriverebbe dalla scadenza delle misure antidumping non è paragonabile ai benefici per l’industria comunitaria che la proroga delle misure contro il dumping pregiudizievole potrà produrre.

**(156)** Gli svantaggi subiti da utilizzatori e utilizzatori finali nel caso di un mantenimento delle misure sono ritenuti molto limitati rispetto alla prospettiva di un’industria comunitaria stabile e vitale. Infatti, la proroga non altera le attuali condizioni del mercato, che non hanno ripercussioni significative sugli utilizzatori. I probabili effetti negativi sulla situazione dell’industria comunitaria, nel caso di scadenza delle misure, sono molto maggiori del possibile carico che dovranno sopportare gli utilizzatori e gli utilizzatori finali, che non sarà diverso da quello attuale. Si conclude pertanto che non esistono motivi validi e convincenti contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore.

F. CAMBIAMENTO DURATURO DELLE CIRCOSTANZE

**(157)** Nel quadro del riesame intermedio relativo alle importazioni di cloruro di potassio dalla Bielorussia, la Commissione ha esaminato se il mutamento delle circostanze rispetto all’inchiesta iniziale potesse essere ragionevolmente considerato di carattere duraturo, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

**(158)** Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all’esportazione determinati nel quadro dell’inchiesta precedente e di quella in corso, è emerso che, se si prendono in considerazione modelli di prodotto comparabili, mentre il valore normale ha registrato un aumento deciso, la media del prezzo all’esportazione è diminuita in misura ancora maggiore, il che ha determinato la diminuzione del livello del dumping. Quanto ai prezzi delle esportazioni dalla Bielorussia verso altri mercati, si è appurato che essi sono stati generalmente in linea con i prezzi delle esportazioni verso il mercato comunitario. Non sono emersi elementi di prova che indicassero che le esportazioni dalla Bielorussia non continueranno ad essere effettuate a prezzi di dumping, addirittura ad un prezzo inferiore rispetto al passato. Alla luce di quanto precede, si può con ragionevole sicurezza concludere che il nuovo livello di dumping inferiore è di carattere duraturo.

**(159)** Tenendo conto di tali fattori, si ritiene opportuno modificare le misure in vigore per quanto riguarda la Bielorussia portando i margini di dumping a quelli stabiliti nella presente inchiesta.

**(160)** A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore ad esso qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria comunitaria. Visto che i dazi attualmente applicati alla Bielorussia erano stati calcolati in base ai margini di dumping e che il nuovo margine di dumping è inferiore a quello calcolato in precedenza, occorre adeguare i dazi in funzione del margine di dumping più basso (27,5 %) riscontrato nella presente inchiesta.

G. IMPEGNO

**(161)** In seguito alla comunicazione dei risultati definitivi, il produttore esportatore della Bielorussia ha offerto un impegno sui prezzi.

**(162)** È pratica corrente della Commissione non accettare gli impegni delle società che non adempiono ai criteri per il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o per il trattamento individuale, poiché gli impegni di tali società sono considerati impraticabili. Ciononostante, in circostanze particolari, gli impegni provenienti da tali società possono essere accettati. Queste circostanze prevedono in particolare che le autorità statali del paese esportatore contribuiscano a garantire il rispetto degli impegni.

**(163)** Un fattore decisivo per accettare i suddetti impegni è che essi devono comportare un rapporto di fiducia tra la Comunità e le parti dell’impegno. Al riguardo, occorre ricordare che il Consiglio ha imposto alcune misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia per mezzo della posizione comune 2006/276/PESC [^12] e del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio [^13] . Va anche osservato che la società Belaruskali è completamente controllata dallo Stato, per cui le autorità attuali hanno un’influenza diretta e decisiva sulle sue attività. Pertanto, poiché la Commissione non vede una sicura relazione di fiducia tra la Comunità e tutte le parti partecipanti all’impegno, si è concluso che l’impegno proposto da Belaruskali non è praticabile e l’offerta è stata rifiutata.

H. DAZI PROPOSTI

**(164)** Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alla persistenza delle pratiche di dumping, alle probabilità di reiterazione del pregiudizio e all’interesse della Comunità, per evitare che le importazioni oggetto di dumping producano la reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria è necessario istituire misure sulle importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia.

**1.** Russia

**(165)** Alla luce di tali conclusioni, e ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, le misure sulle importazioni di cloruro di potassio originarie della Russia istituite con il regolamento (CEE) n. 3068/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2005, dovrebbero essere prorogate.

**(166)** Gli impegni offerti dai due produttori russi sono accettati nel quadro dei riesami intermedi parziali conclusi con regolamento (CE) n. 1891/2005.

**2.** Bielorussia

**(167)** Alla luce di tali conclusioni, e ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, le misure sulle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia dovrebbero essere modificate. Le misure in vigore relative alla Bielorussia comprendono importi fissi che vanno da 19,51 EUR/tonnellata a 48,19 EUR/tonnellata a secondo del tipo di prodotto. Durante l’attuale periodo d’inchiesta però si è rilevato che tutte le esportazioni verso la Comunità effettuate da Belaruskali erano limitate a tipi di prodotti rientranti in due codici NC. Quindi, alla luce delle informazioni sugli altri tipi di prodotti, e dal momento che i particolari tipi di cloruro di potassio di cui trattasi sembrano essere i più commercializzati, l’approccio più ragionevole all’attuazione dei dazi modificati sembra essere la sostituzione di tutti gli importi fissi con un dazio ad valorem o un prezzo minimo all’importazione, in base alle condizioni esistenti sul mercato del cloruro di potassio durante il periodo dell’inchiesta.

**(168)** Poiché il livello di dumping rilevato è inferiore al margine di pregiudizio stabilito nell’inchiesta precedente, il dazio ad valorem dovrebbe essere fissato al livello del dumping, vale a dire al 27,5 %.

**(169)** In ragione delle particolari condizioni esistenti sul mercato del cloruro di potassio, vale a dire l’aumento dei prezzi all’esportazione del prodotto in parola fra il 2003 e il periodo dell’inchiesta, aumento proseguito nel 2005 e nel 2006, si è ritenuto appropriato imporre misure sotto forma di un prezzo minimo all’importazione i) basato sui risultati ottenuti per il periodo dell’inchiesta, rimuovendo gli effetti del dumping pregiudizievole constatati per i tipi di prodotti rientranti nei codici NC 3104 20 50 (codici TARIC 3104 20 50 10 e 3104 20 50 90) e 3104 20 90 (TARIC 3104 20 90 00) importati nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta, che hanno rappresentato i tipi di prodotti più voluminosi passibili di essere importati nella Comunità anche durante il periodo coperto dalle misure estese, e ii) alla luce del rischio di aggiramento della misura legato alle circostanze particolari di cui al considerando 163, fino a un massimo quantitativo oltre il quale dovrebbe applicarsi un dazio ad valorem del 27,5 %. Lo stesso dazio ad valorem dovrebbe applicarsi alle importazioni rientranti nel massimo quantitativo qualora il prezzo minimo all’importazione non sia rispettato, o qualora le importazioni del prodotto sottoposto alle misure e destinato all’immissione in libera pratica rientrino nei codici NC cui non è applicabile alcun prezzo minimo all’importazione (cioè i codici NC 3104 20 10 , ex 3105 20 10 (TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20).) Di conseguenza, si dovrebbe stabilire un massimo quantitativo in riferimento alle esportazioni registrate nell’anno 2005 dell’esportatore bielorusso verso la Comunità, poiché tale quantità di esportazioni può essere raggiunta dall’esportatore senza ricorrere a un aggiramento del prezzo minimo all’importazione. Su questa base si dovrebbe stabilire un massimo quantitativo per il prezzo minimo all’importazione pari a 700 000 tonnellate all’anno di beni destinati all’immissione in libera pratica.

**(170)** Per tener conto del fatto che i prodotti sono consegnati sia con modalità DAF sia CIF (porto comunitario) definite dagli Incoterm 2000 e del fatto che i costi di trasporto, trattamento e carico compresi nei prezzi fatturati presentano differenze significative a seconda che il trasporto avvenga via terra verso una frontiera terrestre della Comunità (modalità DAF) o via mare attraverso i porti di paesi terzi verso un porto comunitario (modalità CIF), i prezzi minimi all’importazione relativi a queste due modalità di consegna dovrebbero essere differenziati.

**(171)** Il Consiglio riconosce che l’introduzione di un massimo quantitativo richiede un sistema di gestione che non può essere realizzato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. In ragione della complessità della materia, il Consiglio ritiene appropriato che la Commissione fissi per regolamento le modalità di attuazione del sistema di gestione del massimo quantitativo non appena ciò risulterà possibile dal punto di vista tecnico.

**(172)** Il Consiglio inoltre riconosce che, in ragione del fatto che il regolamento che modifica la forma e il livello attuali della misura entrerà in vigore soltanto nella seconda metà del 2006, e del fatto che un aumento significativo delle esportazioni del prodotto interessato nel breve periodo presenta difficoltà logistiche, il rischio di aggiramento di cui al considerando 169 nel breve periodo è limitato. Pertanto, tenuto conto delle difficoltà tecniche di cui al considerando 171 e alla luce del rischio limitato di aggiramento, si ritiene appropriato evitare di imporre un massimo quantitativo in questa fase. Pertanto, i prezzi minimi all’importazione e il dazio ad valorem di cui al considerando 169 dovrebbero applicarsi a partire dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

**(173)** Tuttavia, se la quantità destinata all’immissione in libera pratica, come stabilito dalla Commissione in base ai dati raccolti a norma dell’articolo 14, paragrafo 6 del regolamento di base, in un determinato anno civile o per la rimanente parte del 2006 pro rata temporis, superasse in modo significativo le 700 000 tonnellate che riflettono le quantità tradizionali di cui al considerando 169, e per le ragioni di cui a tale considerando e in riferimento alle circostanze particolari di cui al considerando 163, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta d’imposizione del dazio ad valorem su tutti i prodotti rientranti della definizione del prodotto dell’inchiesta.

**(174)** Per garantire il rispetto del prezzo minimo all’importazione si dovrebbe ricordare agli importatori che, quando in seguito a una verifica successiva all’importazione si rileva che (i) il prezzo netto franco frontiera comunitaria (cioè al netto dei dazi doganali e di tutti i costi successivi all’importazione, come quelli di trattamento, carico e trasporto) effettivamente pagato dal primo cliente indipendente nella Comunità (prezzo successivo all’importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria prima del dazio, secondo quanto risulta dalla dichiarazione doganale e (ii) il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, il dazio ad valorem si applica retroattivamente per le transazioni interessate. Le autorità doganali dovrebbero informare immediatamente la Commissione non appena si riscontrano indicazioni di una falsa dichiarazione.

**(175)** In proposito si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [^14] , fra l’altro all’articolo 78, in base al quale l’autorità doganale può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio classificabili ai codici NC 3104 20 10 , 3104 20 50 , 3104 20 90 e sui miscugli speciali (vale a dire il cloruro di potassio contenente elementi fertilizzanti supplementari, con un tenore di potassio corrispondente ad un tenore di K 2 O pari o superiore al 35 % ma non superiore al 62 % del peso del prodotto anidro allo stato secco) classificabili ai codici NC ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20), originarie della Bielorussia e della Russia.

## **Articolo 2**

**1.** L’aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, del prodotto descritto all’articolo 1 originario della Bielorussia è del 27,5 % e si applica alle condizioni specificate qui di seguito: a) il dazio è riscosso sui prodotti rientranti nei codici NC 3104 20 50 e 3104 20 90 (codice addizionale TARIC A999), tranne quando: — il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, del prodotto è pari o superiore al prezzo minimo all’importazione appropriato di cui all’allegato I, e — la quantità totale importata dei prodotti di cui all’allegato I destinati all’immissione in libera pratica non raggiunge cumulativamente le 700 000 tonnellate per anno civile. La Commissione stabilisce il prima possibile e per regolamento le modalità di attuazione del sistema di gestione di questo massimo quantitativo; b) il dazio è riscosso sui prodotti rientranti nei codici NC 3104 20 10 , ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20).

**2.** In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, fino all’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 1, il dazio si applica come segue: a) il dazio è riscosso sui prodotti rientranti nei codici NC 3104 20 50 e 3104 20 90 (codice addizionale TARIC A999) tranne quando il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, del prodotto è pari o superiore al prezzo minimo all’importazione appropriato di cui all’allegato I; b) il dazio è riscosso sui prodotti rientranti nei codici NC 3104 20 10 , ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20).

**3.** Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

## **Articolo 3**

**1.** L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, del prodotto di cui all’articolo 1, proveniente dalla Federazione russa e prodotto dalle società sotto elencate è il seguente: Paese Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC Russia JSC Silvinit, Solikamsk 23,0 % A665 JSC Uralkali, Berezniki 12,3 % A666

**2.** L’aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, del prodotto di cui all’articolo 1, proveniente dalla Federazione russa e prodotto da tutte le altre società diverse da quelle indicate al paragrafo 1 (codice addizionale TARIC A999) è pari all’importo fisso in euro per tonnellata di KCl sotto indicato per categoria e forma (per cloruro di potassio standard s’intende il cloruro di potassio sotto forma di polvere): Cloruro di potassio non contenente elementi fertilizzanti supplementari Categoria: Con un tenore di potassio corrispondente ad un tenore di K 2 O non superiore al 40 % del peso del prodotto anidro allo stato secco Con un tenore di potassio corrispondente ad un tenore di K 2 O superiore al 40 % ma inferiore al 62 % del peso del prodotto anidro allo stato secco Con un tenore di potassio corrispondente ad un tenore di K 2 O superiore al 62 % del peso del prodotto anidro allo stato secco Forma Standard Diversa dallo standard (compresa la forma granulare) Standard Diversa dallo standard (compresa la forma granulare) Codice TARIC 3104 20 10 10 3104 20 10 90 3104 20 50 10 3104 20 50 90 3104 20 90 00 Importo fisso (EUR/tonnellata) 19,61 26,01 29,65 39,33 40,63 Cloruro di potassio contenente elementi fertilizzanti supplementari in misture speciali Con un tenore di potassio corrispondente ad un tenore di K 2 O pari o superiore al 35 % ma inferiore al 40 % del peso del prodotto anidro allo stato secco Con un tenore di potassio corrispondente ad un tenore di K 2 O superiore al 40 % ma pari o inferiore al 62 % del peso del prodotto anidro allo stato secco Codice TARIC 3105 20 10 10, 3105 20 90 10, 3105 60 90 10, 3105 90 91 10, 3105 90 99 10 3105 20 10 20, 3105 20 90 20, 3105 60 90 20, 3105 90 91 20, 3105 90 99 20 Importo fisso (EUR/tonnellata) 26,01 39,33

**3.** In deroga all’articolo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni destinate all’immissione in libera pratica a norma dell’articolo 4.

**4.** Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

## **Articolo 4**

**1.** Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping imposti dall’articolo 1, purché le merci siano prodotte da società di cui la Commissione abbia accettato gli impegni e i cui nomi siano elencati nella decisione 2005/802/CE, periodicamente modificata, e che siano state importate ai sensi delle norme di cui alla stessa decisione.

**2.** Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) le merci dichiarate e presentate alle dogane corrispondano esattamente al prodotto descritto all’articolo 1; b) sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all’allegato II, con presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica; c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* E. HEINÄLUOMA

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_308_R_TOC) .

[^3] [GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_112_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 2 del 5.1.2001, pag. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_002_R_TOC) .

[^4] [GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_182_R_TOC) .

[^5] [GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_183_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 588/2005 ( [GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_098_R_TOC) ).

[^6] [GU L 143 del 7.6.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_143_R_TOC) .

[^7] [GU L 302 del 19.11.2005, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_302_R_TOC) .

[^8] [GU L 302 del 19.11.2005, pag. 79](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_302_R_TOC) .

[^9] [GU C 249 dell’8.10.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_249_R_TOC) .

[^10] [GU C 89 del 13.4.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_089_R_TOC) .

[^11] [GU C 89 del 13.4.2005, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_089_R_TOC) .

Fonte: stime fornite dalla Belaruskali.

Stime fornite dalle società russe.

Stime fornite dalle società russe.

[^12] [GU L 101 dell’11.4.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_101_R_TOC) .

[^13] [GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_134_R_TOC) .

[^14] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_117_R_TOC) ).

| Codice TARIC | Prezzo minimo all’importazione in euro per tonnellata, CIF (porto comunitario) , netto, franco frontiera comunitaria, prima del dazio, per le merci consegnate via mare attraverso i porti di paesi terzi | Prezzo minimo all’importazione in euro per tonnellata, DAF , netto, franco frontiera comunitaria, prima del dazio, per le merci consegnate mediante trasporto terreste |
| --- | --- | --- |
| 3104 20 50 10 | 114.3 (codice addizionale TARIC A747) | 102.4 (codice addizionale TARIC A748) |
| 3104 20 50 90 | 125.8 (codice addizionale TARIC A749) | 113.0 (codice addizionale TARIC A750) |
| 3104 20 90 00 | 124.1 (codice addizionale TARIC A751) | 110.3 (codice addizionale TARIC A752) |

Come definito dagli Incoterm 2000.

Nella fattura commerciale relativa al cloruro di potassio venduto nella Comunità dalla società assoggettata all’impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

**1.** L’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».

**2.** Il nome della società di cui all’articolo 1 della decisione 2005/802/CE che rilascia la fattura commerciale.

**3.** Il numero della fattura commerciale.

**4.** La data di emissione della fattura commerciale.

**5.** Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

| 6. | —: il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (ad esempio: NCP 1, NCP 2, ecc.), | — | il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (ad esempio: NCP 1, NCP 2, ecc.), | — | una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione, | — | eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS), | — | il codice NC, | — | la quantità (espressa in tonnellate). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (ad esempio: NCP 1, NCP 2, ecc.), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | il codice NC, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | la quantità (espressa in tonnellate). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. | —: il prezzo per tonnellata, | — | il prezzo per tonnellata, | — | le condizioni di pagamento previste, | — | le condizioni di consegna previste, | — | gli sconti e le riduzioni complessivi. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | il prezzo per tonnellata, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le condizioni di pagamento previste, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | le condizioni di consegna previste, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | gli sconti e le riduzioni complessivi. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8.** Il nome della società operante come importatore nella Comunità, nei confronti della quale la società emette direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno.

**9.** Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla … [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2005/802/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: ; rettifica nella .
[^4]: .
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 588/2005 ().
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: .
[^9]: .
[^10]: .
[^11]: .
[^12]: .
[^13]: .
[^14]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ().