# REGOLAMENTO (CE) N. 1055/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2006

che modifica, per quanto riguarda il flubendazolo e il lasalocid, gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [^1] , in particolare l’articolo 2 e l’articolo 4, terzo comma,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

considerando quanto segue:

**(1)** Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

**(2)** La sostanza flubendazolo rientra attualmente nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i polli, i tacchini, la selvaggina da penna selvatica e i suini in rapporto a carne, pelle e grasso, fegato e reni nonché per i polli le cui uova sono destinate al consumo umano. L’iscrizione del flubendazolo in tale allegato va estesa a tutte le specie di pollame in rapporto a carne, pelle e grasso, fegato, reni e uova.

**(3)** La sostanza lasalocid rientra attualmente nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il pollame rispetto a carne, pelle e grasso, fegato e reni, esclusi gli animali le cui uova sono destinate al consumo umano. La sostanza lasalocid andrebbe inclusa nell’allegato III del suddetto regolamento per il pollame le cui uova sono destinate al consumo umano, in attesa della convalida dei metodi d’analisi. La disposizione attuale, perciò, che esclude animali le cui uova sono destinate al consumo umano, andrebbe cancellata a partire dall’iscrizione del lasalocid nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

**(4)** È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

**(5)** Prima di applicare il presente regolamento occorre fissare un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [^2] , per tener conto delle disposizioni del presente regolamento.

**(6)** I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Il presente regolamento si applica dall’11 settembre 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2006 della Commissione ( [GU L 34 del 7.2.2006, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_034_R_TOC) ).

[^2] [GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_311_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( [GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_136_R_TOC) ).

A. Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):

**2.** Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animali LMR Tessuti campione « **Flubendazolo** Somma di flubendazolo e (2 ammino-1H-benzimidazolo-5-yl) (4fluorofenil) metanone Pollame, suini 50 μg/kg Muscolo 50 μg/kg Pelle e grasso 400 μg/kg Fegato 300 μg/kg Reni **Flubendazolo** Flubendazolo Pollame 400 μg/kg Uova»

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.4. Ionofori

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animali LMR Tessuti campione « **Lasalocid** Lasalocid A Pollame 20 μg/kg Muscolo 100 μg/kg Pelle e grasso 100 μg/kg Fegato 50 μg/kg Reni»

B. La seguente sostanza è inserita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori):

**2.** Agenti antiparassitari

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.5. Ionofori

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animali LMR Tessuti campione « **Lasalocid** Lasalocid A Pollame 150 μg/kg Uova [^1]

[^1] I limiti dei residui massimi provvisori scadono il 1 o gennaio 2008.»

[^1]: I limiti dei residui massimi provvisori scadono il 1o gennaio 2008.»
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ().