# REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2006

che fissa un coefficiente unico di attribuzione da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 [^2] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 384 000 tonnellate di frumento (numero d’ordine 09.4676) per la campagna 2006/2007.

**(2)** I quantitativi richiesti in data lunedì 10 luglio 2006, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2002, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando un coefficiente unico di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli d’importazione relative al contingente di frumento «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data lunedì 10 luglio 2006 conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 12,610837 % dei quantitativi richiesti.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_136_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/2006 ( [GU L 184 del 6.7.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_184_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/2006 ().