# REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2006

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 [^2] , in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, i quantitativi riservati agli importatori tradizionali nell'ambito dei due contingenti tariffari sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel corso del periodo dal 1 o luglio 2003 al 30 giugno 2006.

**(2)** Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi di cui possono disporre nell'ambito dei due contingenti sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999, per il numero d'ordine 09.0003, superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi: a) 100 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999; b) 12,352941 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

**2.** Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0003 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi: a) 100 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999; b) 4,906976 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_131_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ( [GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_150_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ().