# REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2006

recante deroga, per la campagna 2005/2006, al regolamento (CE) n. 1623/2000 per quanto riguarda le date limite di consegna dei vini alle distillerie e la distillazione dei vini

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’ambito della distillazione del vino in alcole per usi commestibili, prevista dall’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e aperta per ciascuna campagna, in conformità del capo II del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [^2] , la consegna dei vini alla distilleria da parte dei produttori e la distillazione dei vini devono avvenire entro date precise.

**(2)** A causa dell’apertura di più distillazioni di crisi verso la fine della campagna 2004/2005 e degli ingenti volumi che hanno formato oggetto di contratti di distillazione di alcole per usi commestibili, in alcuni Stati membri le capacità delle distillerie non consentono di ricevere i vini e di effettuare le distillazioni entro i termini fissati dal regolamento (CE) n. 1623/2000.

**(3)** Per ovviare a tale situazione è quindi opportuno posticipare di due settimane la data limite prevista per la consegna del vino alla distillazione nonché la data limite prevista per la distillazione del vino.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 63 *bis* , paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2005/2006 i quantitativi di vini approvati per ogni contratto possono essere consegnati alle distillerie fino al 31 luglio della campagna di cui trattasi.

In deroga all’articolo 63 *bis* , paragrafo 10, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2005/2006 il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro il 15 ottobre della campagna successiva.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( [GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_345_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 ( [GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_293_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 ().