# REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2006

relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1 o settembre al 30 novembre 2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi [^2] , in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori nei primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 2006, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1870/2005, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

**(2)** È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 17 luglio 2006 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli d'importazione, presentate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005, nei primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 2006 e trasmesse alla Commissione entro il 17 luglio 2006, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005 relative al trimestre che va dal 1 o settembre al 30 novembre 2006 e presentate dopo i primi cinque giorni lavorativi del mese di luglio 2006 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_300_R_TOC) .

| Cina | Paesi terzi diversi da Cina e Argentina | Argentina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| —: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005] | 16,457 % | 100 % | X |
| —: nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005] | 0,948 % | 75,203 % | X |
| «X»: : — Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.<br>«—»: : — Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione. |  |  |  |

| Cina | Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina | Argentina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| —: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005] | 30.11.2006 | 30.11.2006 | — |
| —: nuovi importatori [articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005] | 30.11.2006 | 30.11.2006 | — |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: .