# REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3703/85 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura [^1] , in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca [^2] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2406/96 stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca. Le modalità di applicazione di tali norme sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione [^3] .

**(2)** L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2406/96 prevede la possibilità di classificare i pesci pelagici in base a un sistema di campionatura, in modo da garantire il rispetto delle norme comuni di commercializzazione per tali specie.

**(3)** A seguito della modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 ad opera del regolamento (CE) n. 790/2005 [^4] sono state stabilite norme comuni di commercializzazione anche per lo spratto.

**(4)** Le disposizioni in materia di classificazione e pesatura delle specie pelagiche stabilite dal regolamento (CEE) n. 3703/85 non si applicano attualmente allo spratto. Occorre pertanto modificare il suddetto regolamento al fine di estenderne l'applicazione anche a tale specie.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 3703/85 è così modificato:

1) Nell'allegato I è aggiunta la voce che figura nell'allegato al presente regolamento.

| 2) | «8): Spratto della specie *Sprattus sprattus* ». | «8) | Spratto della specie *Sprattus sprattus* ». |
| --- | --- | --- | --- |
| «8) | Spratto della specie *Sprattus sprattus* ». |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_334_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione ( [GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_132_R_TOC) ).

[^3] [GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_351_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3506/89 ( [GU L 342 del 24.11.1989, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_342_R_TOC) ).

[^4] [GU L 132 del 26.5.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_132_R_TOC) .

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[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3506/89 ().
[^4]: .