# REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2006

concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati

(Versione codificata)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [^1] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione, del 27 novembre 1989, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati [^2] è stato modificato [^3] in maniera sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

**(2)** I mercati rappresentativi comprendono, per ciascun paese, l’insieme dei mercati indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 908/2006 della Commissione [^4] .

**(3)** A norma del regolamento (CEE) n. 2759/75, la media ponderata dei prezzi del suino macellato deve essere determinata sui mercati rappresentativi della Comunità al fine di valutare se la situazione del mercato giustifichi provvedimenti di intervento.

**(4)** Per la determinazione della media dei prezzi del suino macellato è necessario disporre di prezzi comparabili nella Comunità. A tal fine deve essere fatto riferimento ad una stessa qualità di suini macellati corrispondente alla qualità tipo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 e ad una fase di commercializzazione definita. È opportuno prendere a riferimento la fase della macellazione, essendo le carcasse di suini generalmente commercializzate in tale fase.

**(5)** Le quotazioni dei suini macellati sono determinate in tutta la Comunità in base alla tabella comunitaria di classificazione dei suini, definita dal regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio [^5] , e le modalità d’applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione [^6] .

**(6)** Occorre adottare un regolamento che comprenda tutte le norme relative alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell’IVA.

**2.** I prezzi di cui al paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino: — presentata conformemente alla presentazione di riferimento prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, e — pesata e classificata al gancio; il peso constatato viene convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

## **Articolo 2**

**1.** Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 908/2006.

**2.** Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni fissate per le carcasse di peso: — da 60 a meno di 120 kg della classe E, — da 120 a meno di 180 kg della classe R. La scelta delle categorie di peso e la loro eventuale ponderazione è lasciata allo Stato membro interessato, il quale ne informa la Commissione.

## **Articolo 3**

Il regolamento (CEE) n. 3537/89 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2006. *Per la Commissione* *Il Presidente* José Manuel BARROSO

[^1] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 347 del 28.11.1989, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_347_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1572/95 ( [GU L 150 dell’1.7.1995, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_150_R_TOC) ).

[^3] Cfr. allegato I.

[^4] [GU L 168 del 21.6.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_168_R_TOC) .

[^5] [GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1984_301_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 ( [GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_320_R_TOC) ).

[^6] [GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_285_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 ( [GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_330_R_TOC) ).

Regolamento abrogato e relativa modificazione

| Regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione | ( [GU L 347 del 28.11.1989, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_347_R_TOC) ) |
| --- | --- |
| Regolamento (CE) n. 1572/95 della Commissione | ( [GU L 150 dell’1.7.1995, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_150_R_TOC) ) |

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Regolamento (CEE) n. 3537/89 | Presente regolamento |
| --- | --- |
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | — |
| — | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| — | Allegato I |
| — | Allegato II |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1572/95 ().
[^3]: Cfr. allegato I.
[^4]: .
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 ().
[^6]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 ().