# REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1 o agosto 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [^1] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1251/96 [^2] della Commissione reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame.

**(2)** L’Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) 1994 [^3] , approvato con decisione del Consiglio 2006/333/CE [^4] , prevede un aumento del contingente tariffario annuo di importazione di carni di pollame, *erga omnes* , di 49 tonnellate per talune carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate, di 4 070 tonnellate per pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati, di 1 605 tonnellate per pezzi di galli e galline e di 201 tonnellate per carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata.

**(3)** L’aumento del contingente per i pezzi di galli e galline rende superflua la misura prevista all’articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/96.

**(4)** In prospettiva della possibile adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea a partire dal 1 o gennaio 2007 è opportuno prevedere un periodo di presentazione delle domande di titolo diverso per il primo trimestre del 2007.

**(5)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1251/96.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1251/96 è così modificato:

1) all'articolo 2, il secondo comma è soppresso;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2007 la domanda di titolo può tuttavia essere presentata nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»

3) Gli allegati sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( [GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_119_R_TOC) ).

[^2] [GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_161_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ( [GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_145_R_TOC) ).

[^3] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

[^4] [GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_124_R_TOC) .

«ALLEGATO I Numero del gruppo Numero d'ordine Codice NC Dazio applicabile (EUR/tonnellate) Quantitativi annui (tonnellate peso prodotto) P 1 09.4067 0207 11 10 131 6 249 0207 11 30 149 0207 11 90 162 0207 12 10 149 0207 12 90 162 P 2 09.4068 0207 13 10 512 8 070 0207 13 20 179 0207 13 30 134 0207 13 40 93 0207 13 50 301 0207 13 60 231 0207 13 70 504 0207 14 20 179 0207 14 30 134 0207 14 40 93 0207 14 60 231 P 3 09.4069 0207 14 10 795 2 305 P 4 09.4070 0207 24 10 170 1 201 0207 24 90 186 0207 25 10 170 0207 25 90 186 0207 26 10 425 0207 26 20 205 0207 26 30 134 0207 26 40 93 0207 26 50 339 0207 26 60 127 0207 26 70 230 0207 26 80 415 0207 27 30 134 0207 27 40 93 0207 27 50 339 0207 27 60 127 0207 27 70 230 «ALLEGATO II Applicazione del regolamento (CE) n. 1251/96 Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato Settore del pollame Domanda di titoli di importazione con dazio doganale ridotto GATT Data: Periodo: Stato membro: Mittente: Responsabile a cui rivolgersi: Tel. Fax: Destinatario: AGRI.D.2 Fax: +32 2 292 17 41 E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu Numero d'ordine Quantitativo richiesto (kg peso prodotto) «ALLEGATO III Applicazione del regolamento (CE) n. 1251/96 Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato Settore del pollame Domanda di titoli di importazione con dazio doganale ridotto GATT Data: Periodo: Stato membro: Numero d'ordine Codice NC Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (kg peso prodotto) «ALLEGATO IV Applicazione del regolamento (CE) n. 1251/96 Commissione delle Comunità europee — DG Agricoltura e sviluppo rurale Unità D.2 — Attuazione delle misure relative al mercato Settore del pollame COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE Stato membro: Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1251/96 Quantitativo di prodotti (kg peso prodotto) effettivamente importato: Destinatario: AGRI.D.2 Fax: +32 2 292 17 41 E-mail: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu Numero d'ordine Quantitativo effettivamente immesso in libera pratica Paese di origine »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ().
[^3]: .
[^4]: .