# REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e che deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** L’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola [^2] (di seguito «l'accordo») è stato firmato a Luanda il 1 o febbraio 1989 ed è entrato in vigore alla stessa data ai sensi del suo articolo 15.

**(2)** L’ultimo protocollo allegato all’accordo, che fissa, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell’accordo [^3] , non è stato rinnovato in quanto alcune condizioni stabilite dal nuovo quadro legislativo sulle risorse biologiche acquatiche adottato nell’ottobre 2004 dal governo della Repubblica d’Angola risultavano incompatibili con i requisiti comunitari applicabili ai pescherecci comunitari operanti nelle acque angolane.

**(3)** È quindi opportuno denunciare l’accordo secondo la procedura stabilita all’articolo 14 del medesimo.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca [^4] , conferisce agli Stati membri la facoltà di concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l’arresto temporaneo delle attività in caso di mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo. L’indennità è concessa per una durata non superiore a sei mesi e può essere prorogata per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione.

**(5)** Il 18 luglio 2005 la Commissione ha adottato una decisione che approva il piano di riconversione per i pescherecci interessati dal mancato rinnovo del protocollo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica d’Angola, nell’ambito del programma operativo dello SFOP relativo agli interventi strutturali della Comunità nel settore della pesca per le regioni dell’obiettivo 1 in Spagna per il periodo 2000-2006.

**(6)** Al fine di agevolare l’attuazione di tale piano di riconversione, è opportuno esentare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 i pescherecci comunitari contemplati dal piano di riconversione che, a seguito della presente denuncia, cessano la loro attività nell’ambito dell’accordo. In particolare è opportuno che i suddetti pescherecci siano dispensati dall’obbligo di rimborsare gli aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività o per il rinnovo, l’ammodernamento o l’armamento dei pescherecci, nonché dall’obbligo di dimostrare l’esercizio di un’attività continuativa nell’anno precedente la radiazione dallo schedario comunitario delle navi da pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È denunciato, a nome della Comunità, l’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola, firmato a Luanda il 1 o febbraio 1989.

## **Articolo 2**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica d’Angola la denuncia dell’accordo di pesca di cui all’articolo 1.

## **Articolo 3**

**1.** I pescherecci comunitari elencati nel piano di riconversione approvato dalla decisione della Commissione, del 18 luglio 2005, non sono soggetti alle disposizioni previste all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999, né al punto 1.1, lettera a), dell’allegato III di tale regolamento.

**2.** La capacità di ciascun peschereccio che fruisce della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999 viene considerata come un ritiro cofinanziato con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [^5] .

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006. *Per il Consiglio* *Il presidente* M. PEKKARINEN

[^1] Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 268 del 19.9.1987, pag. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_268_R_TOC) .

[^3] [GU L 351 del 28.12.2002, pag. 92](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_351_R_TOC) .

[^4] [GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_337_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 ( [GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_081_R_TOC) ).

[^5] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^1]: Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 ().
[^5]: .