# REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/85 che stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [^1] , in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [^2] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione [^3] stabilisce modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini, in particolare il metodo per la stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino.

**(2)** I risultati di recenti ricerche sulla classificazione delle carcasse di suini, in particolare nell'ambito del progetto Eupigclass, hanno sottolineato l'importanza di migliorare la qualità del campionamento e di semplificare il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino.

**(3)** Occorre quindi adattare il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino e il calcolo del tenore di riferimento di carne magra fissato dal regolamento (CEE) n. 2967/85.

**(4)** È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2967/85.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 2967/85 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: «1. Il metodo standard statistico di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino, autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è il metodo dei minimi quadrati ordinari oppure il metodo dei modelli di regressione di rango ridotto, ma possono essere utilizzati anche altri metodi statisticamente provati. Il metodo è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine cui si riferisce il metodo di stima, composto di almeno 120 carcasse, il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di dissezione illustrato nell'allegato I del presente regolamento. Se si procede a campionamenti multipli, il riferimento è misurato su almeno 50 carcasse con una precisione pari almeno a quella ottenuta applicando il metodo statistico standard su 120 carcasse secondo il metodo descritto nell'allegato I. 2. I metodi di classificazione sono autorizzati soltanto se lo scarto quadratico medio della previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale, è inferiore a 2,5. Inoltre tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo del RMSEP.»;

| 2) | «2.: Il tenore di carne magra di riferimento è calcolato come segue: Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.» | «2. | Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.» |
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| «2. | Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.» |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica ai metodi di classificazione di cui è chiesta l'autorizzazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2967/85, a partire dal 1 o luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ).

[^2] [GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1984_301_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 ( [GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_320_R_TOC) ).

[^3] [GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_285_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 ( [GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_330_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 ().