# REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1899/2005 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi di alcuni prodotti di acciaio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo alla gestione di alcune restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa [^1] , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 3 novembre 2005 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio [^2] (di seguito «l’accordo»).

**(2)** L’articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all’anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell’accordo.

**(3)** A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo i trasferimenti tra i gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti, mentre i trasferimenti tra categorie di prodotti sono autorizzati entro un limite massimo di 25 000 tonnellate.

**(4)** La Russia ha notificato alla Comunità l’intenzione di avvalersi delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, entro i limiti posti dall’accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2006.

**(5)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1899/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I limiti quantitativi per il 2006 fissati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1899/2005 sono sostituiti da quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 303 del 22.11.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_303_R_TOC) .

[^2] [GU L 303 del 22.11.2005, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_303_R_TOC) .

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2006

| SB. Prodotti lunghi |  |
| --- | --- |
| SB1. Barre | 50 373 |
| SB2. Vergella | 195 080 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 289 151 |
| *Nota* : SA e SB sono categorie di prodotti.<br>Da SA1 a SA6 e da SB1 a SB3 sono gruppi di prodotti. |  |

[^1]: .
[^2]: .