# REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2006

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne essiccate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 6 *ter* , paragrafo 3, e l'articolo 6 *quater* , paragrafo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^2] , fissa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), le date delle campagne di commercializzazione delle prugne secche.

**(2)** I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche [^3] , e le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento.

**(3)** Occorre pertanto fissare il prezzo minimo per le prugne essiccate e l'aiuto alla produzione per le prugne secche per la campagna 2006/2007 secondo i criteri definiti rispettivamente all'articolo 6 *ter* e all'articolo 6 *quater* del regolamento (CE) n. 2201/96.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 *bis* , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 1 935,23 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di prugne d'Ente essiccate.

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 *bis* , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 652,66 EUR/tonnellata netta di prugne secche.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ( [GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_267_R_TOC) ).

[^3] [GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_056_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/2003 ( [GU L 328 del 17.12.2003, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_328_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/2003 ().