# REGOLAMENTO (CE) N. 1218/2006 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1143/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1143/2006 della Commissione [^2] ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 28 luglio 2006 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

**(2)** Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

**(3)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1143/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 1143/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) .

[^2] [GU L 207 del 28.7.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_207_R_TOC) .

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dall’11 agosto 2006 [^1]

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo della restituzione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1702 40 10 9100 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 28,21 |
| 1702 60 10 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 28,21 |
| 1702 60 95 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 |
| 1702 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 28,21 |
| 1702 90 60 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 |
| 1702 90 71 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 |
| 1702 90 99 9900 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 [^1] |
| 2106 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 28,21 |
| 2106 90 59 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2821 |
| S00: : — tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |  |  |  |

[^1] Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1 o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati ( [GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_023_R_TOC) ).

[^1] L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ( [GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_355_R_TOC) ).

[^1]: L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ().
[^2]: .