# REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione [^2] fissano alcune date riguardo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Data la notevole abbondanza del raccolto della campagna 2005/2006, in alcuni Stati membri vi sono difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.

**(2)** L’articolo 63 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000, relativo alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili, stabilisce la percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione. Occorre determinare tale percentuale per la campagna 2006/2007.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

**(4)** Per garantire la continuità delle operazioni con riguardo ai produttori interessati è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 luglio 2006.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1) all’articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;

2) all’articolo 59, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;

3) all’articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;

4) all’articolo 63 *bis* , paragrafo 2, primo comma, l’ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 tale percentuale è fissata al 25 %.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( [GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_345_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 ( [GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_293_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 ().