# REGOLAMENTO (CE) N. 1227/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2006

recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza [^1] , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Cipro ha aderito alla Comunità con effetto a decorrere dal 1 o maggio 2004.

**(2)** L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele [^2] , approvato con la decisione 2003/917/CE del Consiglio [^3] , prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari di Israele con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2004.

**(3)** L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli agricoli dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco [^4] , approvato con la decisione 2003/914/CE del Consiglio [^5] , prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari del Marocco con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2004.

**(4)** L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese [^6] , approvato con la decisione 2005/4/CE del Consiglio [^7] , prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

**(5)** L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo [^8] , approvato con la decisione 2006/67/CE del Consiglio [^9] , prevede condizioni preferenziali per le importazioni di fiori originari della Giordania con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

**(6)** Le modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza previste dal regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione [^10] e le altre misure di gestione connesse non sono più necessarie.

**(7)** Il regolamento (CEE) n. 700/88 deve essere pertanto abrogato.

**(8)** La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 700/88 è abrogato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_382_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ( [GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_177_R_TOC) ).

[^2] [GU L 346 del 31.12.2003, pag. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_346_R_TOC) .

[^3] [GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_346_R_TOC) .

[^4] [GU L 345 del 31.12.2003, pag. 119](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_345_R_TOC) .

[^5] [GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_345_R_TOC) .

[^6] [GU L 2 del 5.1.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_002_R_TOC) .

[^7] [GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_002_R_TOC) .

[^8] [GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_041_R_TOC) .

[^9] [GU L 41 del 13.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_041_R_TOC) .

[^10] [GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_072_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ( [GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_289_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: .
[^8]: .
[^9]: .
[^10]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ().