# REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2006

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell’ambito del sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [^2] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuo di 2 988 387 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

**(2)** L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato in 597 991 tonnellate il quantitativo del sottocontingente III (numero d’ordine 09.4125) per il periodo dal 1 o luglio al 30 settembre 2006.

**(3)** I quantitativi richiesti entro le ore 13 di lunedì 14 agosto 2006 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano la quantità disponibile. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ogni domanda di titolo d’importazione per il sottocontingente tariffario III per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta presentata entro le ore 13 di lunedì 14 agosto 2006 (ora di Bruxelles) e trasmessa alla Commissione secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002 è soddisfatta a concorrenza del 83,57528 % dei quantitativi richiesti.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2006. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 ( [GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_176_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 ().