# REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** I limiti di cattura provvisori per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) sono fissati all'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006.

**(2)** Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006.

**(3)** Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2006, è opportuno ridurre i limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nelle zone considerate.

**(4)** Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_016_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2006 ( [GU L 173 del 27.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_173_R_TOC) ).

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue:

la voce relativa alla specie Busbana norvegese nelle zone IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) è sostituita dal seguente testo:

«Specie : Busbana norvegese *Trisopterus esmarki* Zona : IIa (acque CE), IIIa, IV (acque CE) NOP/2A3A4. Danimarca 93 913 TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Germania 18 Paesi Bassi 69 CE 94 000 Norvegia 1 000 [^1] TAC pm

[^1] Contingente da prelevare nella divisione VIa a nord di 56° 30′ N.»

[^1]: Contingente da prelevare nella divisione VIa a nord di 56° 30′ N.»