# REGOLAMENTO (CE) N. 1281/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2006

recante deroga, per il periodo 2005/2006, al regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda il termine di pagamento del prelievo sul latte e i prodotti lattiero-caseari da parte degli acquirenti e dei produttori

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , fissa i termini di pagamento e le condizioni di riscossione del prelievo. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, ogni anno, anteriormente al 1 o settembre, l’acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all’autorità competente l’importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all’uopo stabilite dallo Stato membro. Se il termine non è rispettato, a norma del paragrafo 2 del medesimo articolo è richiesto il pagamento di interessi.

**(2)** Al fine di rendere più affidabili le previsioni di bilancio e più flessibile la gestione di bilancio, è attualmente in corso una modifica del regolamento (CE) n. 1788/2003, intesa a rinviare la data del pagamento, da parte degli Stati membri, del prelievo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento e a consentire ad alcuni Stati membri di procedere per il periodo di dodici mesi 2005/2006 al trasferimento di quantitativi di riferimento nazionali tra vendite dirette e consegne, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Per permettere alle amministrazioni nazionali di dare efficace attuazione a queste nuove disposizioni e a fini di coerenza, occorre rinviare, per il periodo 2005/2006, anche il termine di pagamento degli importi dovuti dagli acquirenti di latte, in deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2004. Per motivi di gestione amministrativa, occorre prevedere una data diversa per gli Stati membri che procederanno al trasferimento di quantitativi di riferimento nazionali.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, per il periodo di dodici mesi 2005/2006 gli Stati membri sono autorizzati a rinviare il termine di pagamento degli importi dovuti:

**a)** nel caso della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, al 1 o novembre 2006;

**b)** nel caso degli altri Stati membri, al 1 o ottobre 2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2006. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 ( [GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_375_R_TOC) ).

[^2] [GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_094_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 ().
[^2]: .