# REGOLAMENTO (CE) N. 1284/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2006

relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [^1] , in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^2] , in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

**(2)** L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.

**(3)** Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali sulle richieste di autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare a essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) e alfa-amilasi prodotta dal *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2690/99 della Commissione [^3] . A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

**(6)** L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall' *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta dal *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento della Commissione (CE) n. 2013/2001 [^4] . A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.

**(7)** L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione [^5] . A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato III del presente regolamento.

**(8)** Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^6] .

**(9)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 2**

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 3**

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_326_R_TOC) .

[^4] [GU L 272 del 13.10.2001, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_272_R_TOC) .

[^5] [GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_164_R_TOC) .

[^6] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Enzimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1638 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-beta-xilanasi<br>EC 3.2.1.8<br>Alfa-amilasi<br>EC 3.2.1.1 | endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U [^1] /g | Suinetti (slattati) | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
| Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Alfa-amilasi: 1 000 U | — |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire dal beta-glucano dell'orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.

[^2] 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano del farro avena, con pH 5,3 e a 50 °C.

[^3] 1 U è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici a partire da un sostrato di polimero amilaceo reticolato, insolubile in acqua, al minuto, con pH 6,5 e a 37 °C.

| Enzimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1621 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-beta-glucanasi<br>EC 3.2.1.4<br>Alfa-amilasi<br>EC 3.2.1.1<br>Endo-1,4-beta-xilanasi<br>E.C. 3.2.1.8 | endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U [^1] /g | Tacchini da ingrasso | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
| Endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000 U | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Alfa-amilasi: 20 U | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Endo-1,4-beta-xilanasi: 10 500 U | — |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.

[^2] 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.

[^3] 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di glucosio al minuto a partire da un polimero amilaceo reticolato, con pH 7,5 e a 37 °C.

[^4] 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.

| Enzimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1628 | Endo-1,4-beta-xilanasi<br>EC 3.2.1.8 | in polvere: endo-1,4-beta-xilanasi: 8 000 U [^1] /g | Suini da ingrasso | — | endo-1,4-beta-xilanasi: 1 000 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |

[^1] 1 U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano del farro avena, a pH 5,3 ed a 50 °C.

[^1]: 1 U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano del farro avena, a pH 5,3 ed a 50 °C.
[^2]: 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.
[^3]: 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di glucosio al minuto a partire da un polimero amilaceo reticolato, con pH 7,5 e a 37 °C.
[^4]: 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.
[^5]: .
[^6]: . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().